<strong>Che cos'è lo stage?</strong>
Lo stage o tirocinio può essere una interessante opportunità per conoscere il mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. La finalità dello stage è quella di far conoscere la realtà del mondo del lavoro e far acquisire, a chi non ha esperienza, gli elementi applicativi di una specifica attività .
I tirocini formativi possono avere valore di credito formativo, oltre ad " arricchire" il Curriculum Vitae del candidato.
<strong>Chi può fare uno stage?</strong>
Lo stage si rivolge a tutti coloro che stanno svolgendo un periodo di formazione (scolastica o universitaria) o che hanno già terminato il ciclo di studi ed intendano acquisire esperienza "sul campo" in un determinato ambito professionale. Possono fare uno stage anche i lavoratori inoccupati o disoccupati, le persone svantaggiate ed i portatori di handicap.
<strong>Chi è lo stager</strong>
In generale lo stage si rivolge a giovani che stanno svolgendo un periodo di formazione o che hanno terminato il ciclo di studio. L'art. 7 D. M. 142 definisce chiaramente chi sono i beneficiari degli stage e determina inoltre la durata massima degli stage a seconda del tirocinante. La legge non impone un limite minimo ma solo una durata massima, che varia da 4 mesi a 12 mesi, che non può essere superata se lo stage viene svolto all'interno della stessa azienda.
Non ci sono invece vincoli sul numero di stage che una persona può svolgere nel corso del suo percorso di studio. Se nel progetto formativo la durata dello stage è inferiore a quella massima prevista dalla legge,è possibile chiedere una proroga dello stage all'ente formatore. Andranno in questo caso rieseguite tutte le formalità previste per l'attivazione dello stage. Nel caso di assenza per maternità o per assolvimento degli obblighi militari lo stager può chiedere una momentanea interruzione dello stage e riprenderlo dopo la sospensione.
<strong>Cosa sono i crediti formativi?</strong>
La legge (D.P.R. del 23/7/98 n. 323 art. 12; D.M. 10/2/99 n. 34 e il D.L.: 25/3/98 n.142 art. 9 c. 3 ) prevede che il periodo di stage possa avere uno specifico valore all'interno del percorso di studi, denominato "credito formativo". Per essere considerato tale, lo stage dovrà essere qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi. Il credito formativo permette allo studente dell'ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell'esame di maturità . Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l'esperienza di stage in punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia.
<strong>Quanto dura uno stage?</strong>
La normativa determina solo la durata massima dello stage per ogni categoria di persone, lasciando che la durata minima venga decisa coerentemente al progetto formativo:
- studenti di scuola media secondaria max 4 mesi
- disoccupati e inoccupati max 6 mesi
- allievi di istituti professionali max 6 mesi
- studenti di corsi post diploma/laurea max 6 mesi
- studenti universitari max 12 mesi
- laureati max 12 mesi
- studenti di dottorati di ricerca max 12 mesi
- studenti di scuole di specializzazione max 12 mesi
- persone svantaggiate max 12 mesi
- portatori di handicap max 24 mesi
<strong>Lo stage è retribuito?</strong>
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito.
L'azienda di sua iniziativa può offrire allo stager un assegno di studio.
<strong>Quali obblighi hanno gli stager nei confronti dell'azienda?</strong>
Come specificato nel progetto formativo lo stager deve:
- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
<strong>Quali sono gli obblighi dell'azienda nei confronti dello stager?</strong>
- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie alla buona riuscita dello stage e identificare il tutor aziendale.
- Osservare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
- Consentire al tutor dell'ente promotore di monitorare l'andamento dello stage.
- Tenere informato l'ente promotore su qualsiasi eventualità: infortuni, conclusione anticipata dello stage, mal funzionamento, etc.
<strong>In che settori è possibile fare lo stage?</strong>
Lo stage può essere effettuato in imprese operanti nei settori più svariati. Saranno i giovani in base ai propri interessi ed alla propria formazione professionale a scegliere l'ambito professionale di interesse.
<strong> Cosa succede se lo stage viene interrotto?</strong>
In caso di malattia dello studente l'impresa e il tutor formativo avvieranno l'iter previsto dalla normativa vigente. Se la malattia si protrarrà per una durata tale da compromettere l'esito del progetto, lo stage potrà essere interrotto senza nessuna conseguenza per i soggetti coinvolti.
Inoltre, nel computo dei limiti massimi di durata dello stage non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè di periodi di astensione obbligatoria per maternità .
<strong>Lo stager rimane iscritto alle liste di collocamento?</strong>
Sì, lo stager rimane regolarmente iscritto alle liste di collocamento, in quanto lo stage non costituisce rapporto di lavoro.
<strong>Come identificare uno stager?</strong>
- Facendo richiesta agli uffici stage delle Università che sono in possesso di elenchi di giovani disponibili;
- facendo richiesta agli Istituti Secondari Superiori;
- facendo richiesta agli Enti di formazione che organizzano corsi abbinati a stage in azienda (Fondo Sociale Europeo);
- facendo richiesta ad Associazioni di categoria in possesso di elenchi di giovani disponibili;
- facendo richiesta ai Centri per l'Impiego in possesso di elenchi appositi.
<strong>Come si comporta l'azienda se lo stager si fa male?</strong>
Solo se l'azienda è titolare della posizione INAIL, essa deve comunicare l'infortunio entro 48 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza a:
- locali Uffici della Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia, ecc.);
- INAIL, presentando apposita denuncia.
Inoltre l'azienda registrerà l'infortunio nel proprio registro apposito. Queste comunicazioni sono da effettuare solo nel caso in cui l'infortunio sia superiore alla durata di 3gg. di calendario. Se la durata è inferiore è sufficiente la sola registrazione nel registro degli infortuni. Se l'azienda non è titolare della posizione INAIL, comunicherà tempestivamente all'Ente promotore (Scuola, Università,...) l'infortunio, al fine di consentirgli di adempiere alle formalità di cui sopra.
<strong>Le tipologie di stage</strong>
<strong>Tirocinio della Scuola e del Centro di Formazione Professionale</strong>
Sempre più frequentemente il sistema di Istruzione nazionale prevede la possibilità di inserire lo Stage nei curricula scolastici, con valore orientativo e formativo.
Lo Stage diventa così curriculare, misurato e valutato con pari dignità rispetto alle altre discipline. Gli obiettivi sono: agevolare l'orientamento professionale dello studente, professionalizzare la didattica, facilitare il giovane all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo, e in particolare:
- Offrire all'Azienda la possibilità di conoscere l'offerta formativa della Scuola/CFP
- Permettere allo studente di:
- verificare il livello della propria preparazione scolastica rispetto le competenze richieste dal mondo del lavoro
- misurare le proprie potenzialità e valutare le proprie aspirazioni
- completare l'orientamento rispetto la propria scelta futura.
- Sollecitare la Scuola/CFP a valutare l'aderenza tra la propria offerta didattica / formativa e le offerte del mondo del lavoro.
Caratteristiche
- La Convenzione tra Scuola/CFP e Impresa deve contenere la spiegazione del percorso formativo dello studente e gli obiettivi che la Scuola si pone con lo Stage
- Gli oneri assicurativi dello Stage sono a carico della Scuola
- Il Progetto Formativo, se lo studente è minorenne, dev'essere sottoscritto anche da un genitore.
La SCUOLA/CFP, quale Ente Promotore dello Stage, deve:
- Informare la famiglia del Tirocinante
- Contestualizzare lo Stage nel percorso formativo dello studente
- Impegnare un Tutor adeguato agli obiettivi dello Stage
- Concordare con l'Azienda il Progetto Formativo.
L'AZIENDA ospitante deve:
- Collaborare con la Scuola/CFP e il Tutor scolastico
- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nel Progetto Formativo
- Impegnare un Tutor aziendale adeguato agli obiettivi dello Stage
- Compilare e tenere aggiornata l'eventuale modulistica fornita.
<strong>Tirocinio dell'Università </strong>
Il sistema universitario nazionale configura lo Stage come uno dei possibili momenti curriculari dello studente, cui riconoscere crediti formativi. La normativa consente di avviare in Stage gli studenti universitari - compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di specializzazione - e neo laureati, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.
Obiettivi
- Potenziare, per lo studente, le capacità di azione e di scelta, sia in relazione ai possibili sbocchi professionali del proprio curriculum di studi sia verificando le proprie conoscenze e capacità di adattamento e di comprensione del contesto lavorativo
- Offrire all'Azienda la possibilità di attingere al contributo di una risorsa fresca e preparata, a volte per un periodo interessante, e di creare un contatto con l'Ateneo utile anche per ulteriori forme di collaborazione
- Offrire all'Università l'opportunità di valutare l'aderenza tra la propria offerta didattica e le offerte e gli stimoli provenienti dall'Azienda
Caratteristiche
- La Convenzione tra Università ed Impresa deve contenere la spiegazione del percorso formativo dello studente e gli obiettivi che l'Università si pone con lo Stage e la durata della stessa
- Il Progetto Formativo deve specificare i crediti formativi che vengono riconosciuti allo studente e le modalità di valutazione che spettano all'Azienda
- Gli obiettivi formativi dello Stage e le modalità di realizzazione degli stessi devono essere concordati da Azienda e Università e riportati nel Progetto Formativo, così come le forme e le regole per il monitoraggio da parte del Tutor universitario
- In caso di Stage finalizzato alla ricerca è opportuno definire a priori le informazioni cui hanno accesso Tirocinante e Tutor e la proprietà del lavoro finale
- Gli oneri assicurativi dello Stage sono a carico dell'università
L'UNIVERSITA' DEVE
- Contestualizzare lo Stage nel percorso formativo dello studente
- Concordare con l'Azienda obiettivi formativi dello Stage e le modalità di realizzazione
- Impegnare un Tutor adeguato agli obiettivi dello Stage.
L'AZIENDA OSPITANTE DEVE
- Collaborare con l'Università e il Tutor universitario
- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nel Progetto Formativo
- Impegnare un Tutor aziendale adeguato agli obiettivi dello Stage
- Compilare e tenere aggiornata l'eventuale modulistica fornita.
<strong>
Il Tirocinio dei Corsi di Formazione professionalizzanti</strong>
I corsi di Formazione Professionalizzanti sono percorsi con determinati obiettivi formativi, finalizzati al conseguimento di competenze specifiche per figura professionale; in genere sono concentrati in un periodo definito e destinati ad un numero ristretto di partecipanti in possesso di determinate caratteristiche.
I più diffusi sono quelli a frequenza gratuita finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per favorire l'inserimento lavorativo o la riqualificazione di giovani; esistono tuttavia anche altre tipologie, sia finanziate da fondi pubblici sia a pagamento, e molto spesso prevedono un periodo di Stage aziendale - della durata di circa 1/3 dell'intero percorso - con l'obiettivo professionalizzante (non necessariamente di immediato inserimento lavorativo al termine del percorso) di far sviluppare atteggiamenti attivi per un efficace posizionamento professionale.
Ad esempio i corsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnico Superiore - prevedono un periodo di Stage, simile sia a quello dell'FSE che a quello universitario, con la possibilità in caso di partecipanti "occupati" di far svolgere comunque il tirocinio, anche nel proprio contesto lavorativo, finalizzandolo ad un particolare progetto che permetta lo sviluppo di competenze specifiche.
Caratteristiche
- La Convenzione tra Ente Formativo e Impresa deve contenere la spiegazione del percorso formativo dello studente e gli obiettivi che il corso si pone con lo Stage
- Devono essere specificati gli obiettivi formativi dello Stage e le modalità di realizzazione degli stessi, concordate tra l'Azienda e l'Ente Formativo, così come le forme e le regole per il monitoraggio da parte del Tutor formativo
- Gli oneri assicurativi dello Stage sono a carico dell'Ente Formativo.
L'ENTE FORMATIVO DEVE
- Concordare con l'Azienda gli obiettivi formativi dello Stage e le modalità d realizzazione
- Accompagnare il corsista nella costruzione della propria professionalità
- Impegnare un Tutor adeguato agli obiettivi dello Stage.
L'AZIENDA OSPITANTE DEVE
- Collaborare con l'Ente e il Tutor formativo
- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nel Progetto Formativo
- Impegnare un Tutor aziendale adeguato agli obiettivi dello Stage
- Compilare e tenere aggiornata l'eventuale modulistica fornita.
<strong>Il tirocinio degli extracomunitari</strong>
Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.LGS.n.286 del 25 luglio 1998 modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n.189) all'art.27,c.l,lett.F) consente, al di fuori degli ingressi per lavoro annualmente autorizzabili, l'ingresso sul territorio dello Stato a persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento formativo presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato.
Al fine di ottenere l'autorizzazione in questione (in attesa della riforma della normativa in tema di formazione professionale) l'Azienda ospitante deve richiedere un'autorizzazione nominativa all'ingresso al Ministero del lavoro per il tramite della Direzione Provinciale del lavoro.
Alla richiesta va unita una dichiarazione, in carta intestata, indirizzata alla stessa Direzione Provinciale del lavoro con oggetto "Progetto di addestramento formativo. Richiesta di autorizzazione al lavoro ai sensi dell'art.27, lett.f) del T.U. n.286/98" con l'indicazione:
- delle unità interessate con i relativi dati anagrafici;
- la durata del tirocinio (max 24 mesi);
- i contenuti dell'attività formativa: tipo un progetto di formazione con l'indicazione dei contenuti formativi teorici e pratici (E' opportuno che la parte teorica sia almeno il 60% della complessiva, senza necessità di evidenziarne lo sviluppo orario);
- l'indicazione e l'ubicazione dell'alloggio nel quale le persone dimoreranno;
- l'impegno, sottoscritto, dello straniero al rientro in patria al termine del tirocinio (se la persona è già dipendente di Azienda estera che lo invia presso l'Azienda italiana per formazione è opportuno che l'impegno al rientro in patria sia manifestato anche dal datore di lavoro estero) tradotto e legalizzato;
- l'impegno dell'Azienda ospitante all'osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali secondo la legislazione vigente (INAIL e copertura sanitaria).
<strong>Il Tirocinio di disabili e portatori di handicap</strong>
Lo Stage dei soggetti portatori di handicap può durare sino a 24 mesi. (art. 7 del D.M. 142/98 lettera f).
Tali soggetti devono avere la prescritta documentazione medica che ne riconosca lo stato di handicap.
In base alla legge 68 del 1999 (diritto al lavoro dei disabili), lo Stage consente all'Azienda di adempiere agli obblighi sul collocamento obbligatorio per la durata del tirocinio stesso.
Attraverso le convenzioni di integrazione, stipulate tra la Provincia - Ulss (eventuale) - Azienda e Disabile, si possono infatti avviare al lavoro i portatori di handicap con contratti di tirocinio, contratti a termine, CFL, apprendistato e part-time.
<strong>
Tirocinio Formativo e di Orientamento di non occupati</strong>
Il DGL 142/98 ha introdotto la possibilità di svolgere Tirocini anche a chi non sta frequentando percorsi formativi, senza alcun limite di età nè di titolo di studio, ma solo se non occupato, o in mobilità o in CIG, con l'obiettivo quindi di svolgere un Tirocinio Formativo e/o Orientativo in qualsiasi momento della vita professionale, compreso il caso di riqualificazione.
Chi decide di svolgere un Tirocinio può avere un ruolo attivo nella ricerca dell'Azienda ospitante, ma è soprattutto l'Azienda che offre una opportunità formativa e/o orientativa e/o di riqualificazione e che può scegliere liberamente Tirocinanti da inserire per 6/12 mesi, avendo un obiettivo determinato, come un futuro inserimento stabile o la realizzazione di un specifico progetto. Tanto più è alta la motivazione e condiviso l'interesse tra Azienda e Tirocinante, tanto più il Tirocinio risulta utile ad entrambi.
Anche in questo caso deve esserci un Ente Promotore, terzo tra Azienda e Tirocinante, garante delle motivazione formative dell'inserimento: si tratta in genere di uffici per l'Impiego provinciali e/o regioni che stipulano la Convenzione e il Progetto Formativo e verifichino prima dell'avvio, durante e dopo, la reale rispondenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e lo svolgimento dello Stage.
Il Progetto Formativo è concordato e sottoscritto anche dal Tirocinante.
In questo tipo di Stage spesso gli oneri assicurativi sono a carico dell'Azienda ospitante.
<strong>
Le regole di comportamento in azienda</strong>
Lo stager, come previsto dal progetto formativo, durante lo svolgimento dello stage dovrà rispettare le seguenti regole:
<ul>
<ul>seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;</ul>
</ul>
<ul>
<ul>rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;</ul>
</ul>
<ul>
<ul>rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.</ul>
</ul>
<ul>compilare giornalmente il proprio registro presenze (fornito dall'ente promotore) e farlo controfirmare al tutor aziendale.</ul>
Al termine del periodo di stage lo stagista potrà redigere una relazione di fine stage
Clicca sui link per altre info sui <strong><a href="http://academy.formazioneturismo.com/formarsi-lavorando/" target="_blank">tirocini formativi e di orientamento</a></strong> e <strong><a href="http://academy.formazioneturismo.com/formarsi-lavorando/risorse-utili-per-stage-e-tirocini-turismo/" target="_blank">risorse utili per gli stage nel turismo</a></strong>
Lo stage o tirocinio può essere una interessante opportunità per conoscere il mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. La finalità dello stage è quella di far conoscere la realtà del mondo del lavoro e far acquisire, a chi non ha esperienza, gli elementi applicativi di una specifica attività .
I tirocini formativi possono avere valore di credito formativo, oltre ad " arricchire" il Curriculum Vitae del candidato.
<strong>Chi può fare uno stage?</strong>
Lo stage si rivolge a tutti coloro che stanno svolgendo un periodo di formazione (scolastica o universitaria) o che hanno già terminato il ciclo di studi ed intendano acquisire esperienza "sul campo" in un determinato ambito professionale. Possono fare uno stage anche i lavoratori inoccupati o disoccupati, le persone svantaggiate ed i portatori di handicap.
<strong>Chi è lo stager</strong>
In generale lo stage si rivolge a giovani che stanno svolgendo un periodo di formazione o che hanno terminato il ciclo di studio. L'art. 7 D. M. 142 definisce chiaramente chi sono i beneficiari degli stage e determina inoltre la durata massima degli stage a seconda del tirocinante. La legge non impone un limite minimo ma solo una durata massima, che varia da 4 mesi a 12 mesi, che non può essere superata se lo stage viene svolto all'interno della stessa azienda.
Non ci sono invece vincoli sul numero di stage che una persona può svolgere nel corso del suo percorso di studio. Se nel progetto formativo la durata dello stage è inferiore a quella massima prevista dalla legge,è possibile chiedere una proroga dello stage all'ente formatore. Andranno in questo caso rieseguite tutte le formalità previste per l'attivazione dello stage. Nel caso di assenza per maternità o per assolvimento degli obblighi militari lo stager può chiedere una momentanea interruzione dello stage e riprenderlo dopo la sospensione.
<strong>Cosa sono i crediti formativi?</strong>
La legge (D.P.R. del 23/7/98 n. 323 art. 12; D.M. 10/2/99 n. 34 e il D.L.: 25/3/98 n.142 art. 9 c. 3 ) prevede che il periodo di stage possa avere uno specifico valore all'interno del percorso di studi, denominato "credito formativo". Per essere considerato tale, lo stage dovrà essere qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi. Il credito formativo permette allo studente dell'ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell'esame di maturità . Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l'esperienza di stage in punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia.
<strong>Quanto dura uno stage?</strong>
La normativa determina solo la durata massima dello stage per ogni categoria di persone, lasciando che la durata minima venga decisa coerentemente al progetto formativo:
- studenti di scuola media secondaria max 4 mesi
- disoccupati e inoccupati max 6 mesi
- allievi di istituti professionali max 6 mesi
- studenti di corsi post diploma/laurea max 6 mesi
- studenti universitari max 12 mesi
- laureati max 12 mesi
- studenti di dottorati di ricerca max 12 mesi
- studenti di scuole di specializzazione max 12 mesi
- persone svantaggiate max 12 mesi
- portatori di handicap max 24 mesi
<strong>Lo stage è retribuito?</strong>
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito.
L'azienda di sua iniziativa può offrire allo stager un assegno di studio.
<strong>Quali obblighi hanno gli stager nei confronti dell'azienda?</strong>
Come specificato nel progetto formativo lo stager deve:
- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
<strong>Quali sono gli obblighi dell'azienda nei confronti dello stager?</strong>
- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie alla buona riuscita dello stage e identificare il tutor aziendale.
- Osservare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
- Consentire al tutor dell'ente promotore di monitorare l'andamento dello stage.
- Tenere informato l'ente promotore su qualsiasi eventualità: infortuni, conclusione anticipata dello stage, mal funzionamento, etc.
<strong>In che settori è possibile fare lo stage?</strong>
Lo stage può essere effettuato in imprese operanti nei settori più svariati. Saranno i giovani in base ai propri interessi ed alla propria formazione professionale a scegliere l'ambito professionale di interesse.
<strong> Cosa succede se lo stage viene interrotto?</strong>
In caso di malattia dello studente l'impresa e il tutor formativo avvieranno l'iter previsto dalla normativa vigente. Se la malattia si protrarrà per una durata tale da compromettere l'esito del progetto, lo stage potrà essere interrotto senza nessuna conseguenza per i soggetti coinvolti.
Inoltre, nel computo dei limiti massimi di durata dello stage non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè di periodi di astensione obbligatoria per maternità .
<strong>Lo stager rimane iscritto alle liste di collocamento?</strong>
Sì, lo stager rimane regolarmente iscritto alle liste di collocamento, in quanto lo stage non costituisce rapporto di lavoro.
<strong>Come identificare uno stager?</strong>
- Facendo richiesta agli uffici stage delle Università che sono in possesso di elenchi di giovani disponibili;
- facendo richiesta agli Istituti Secondari Superiori;
- facendo richiesta agli Enti di formazione che organizzano corsi abbinati a stage in azienda (Fondo Sociale Europeo);
- facendo richiesta ad Associazioni di categoria in possesso di elenchi di giovani disponibili;
- facendo richiesta ai Centri per l'Impiego in possesso di elenchi appositi.
<strong>Come si comporta l'azienda se lo stager si fa male?</strong>
Solo se l'azienda è titolare della posizione INAIL, essa deve comunicare l'infortunio entro 48 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza a:
- locali Uffici della Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia, ecc.);
- INAIL, presentando apposita denuncia.
Inoltre l'azienda registrerà l'infortunio nel proprio registro apposito. Queste comunicazioni sono da effettuare solo nel caso in cui l'infortunio sia superiore alla durata di 3gg. di calendario. Se la durata è inferiore è sufficiente la sola registrazione nel registro degli infortuni. Se l'azienda non è titolare della posizione INAIL, comunicherà tempestivamente all'Ente promotore (Scuola, Università,...) l'infortunio, al fine di consentirgli di adempiere alle formalità di cui sopra.
<strong>Le tipologie di stage</strong>
<strong>Tirocinio della Scuola e del Centro di Formazione Professionale</strong>
Sempre più frequentemente il sistema di Istruzione nazionale prevede la possibilità di inserire lo Stage nei curricula scolastici, con valore orientativo e formativo.
Lo Stage diventa così curriculare, misurato e valutato con pari dignità rispetto alle altre discipline. Gli obiettivi sono: agevolare l'orientamento professionale dello studente, professionalizzare la didattica, facilitare il giovane all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo, e in particolare:
- Offrire all'Azienda la possibilità di conoscere l'offerta formativa della Scuola/CFP
- Permettere allo studente di:
- verificare il livello della propria preparazione scolastica rispetto le competenze richieste dal mondo del lavoro
- misurare le proprie potenzialità e valutare le proprie aspirazioni
- completare l'orientamento rispetto la propria scelta futura.
- Sollecitare la Scuola/CFP a valutare l'aderenza tra la propria offerta didattica / formativa e le offerte del mondo del lavoro.
Caratteristiche
- La Convenzione tra Scuola/CFP e Impresa deve contenere la spiegazione del percorso formativo dello studente e gli obiettivi che la Scuola si pone con lo Stage
- Gli oneri assicurativi dello Stage sono a carico della Scuola
- Il Progetto Formativo, se lo studente è minorenne, dev'essere sottoscritto anche da un genitore.
La SCUOLA/CFP, quale Ente Promotore dello Stage, deve:
- Informare la famiglia del Tirocinante
- Contestualizzare lo Stage nel percorso formativo dello studente
- Impegnare un Tutor adeguato agli obiettivi dello Stage
- Concordare con l'Azienda il Progetto Formativo.
L'AZIENDA ospitante deve:
- Collaborare con la Scuola/CFP e il Tutor scolastico
- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nel Progetto Formativo
- Impegnare un Tutor aziendale adeguato agli obiettivi dello Stage
- Compilare e tenere aggiornata l'eventuale modulistica fornita.
<strong>Tirocinio dell'Università </strong>
Il sistema universitario nazionale configura lo Stage come uno dei possibili momenti curriculari dello studente, cui riconoscere crediti formativi. La normativa consente di avviare in Stage gli studenti universitari - compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di specializzazione - e neo laureati, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.
Obiettivi
- Potenziare, per lo studente, le capacità di azione e di scelta, sia in relazione ai possibili sbocchi professionali del proprio curriculum di studi sia verificando le proprie conoscenze e capacità di adattamento e di comprensione del contesto lavorativo
- Offrire all'Azienda la possibilità di attingere al contributo di una risorsa fresca e preparata, a volte per un periodo interessante, e di creare un contatto con l'Ateneo utile anche per ulteriori forme di collaborazione
- Offrire all'Università l'opportunità di valutare l'aderenza tra la propria offerta didattica e le offerte e gli stimoli provenienti dall'Azienda
Caratteristiche
- La Convenzione tra Università ed Impresa deve contenere la spiegazione del percorso formativo dello studente e gli obiettivi che l'Università si pone con lo Stage e la durata della stessa
- Il Progetto Formativo deve specificare i crediti formativi che vengono riconosciuti allo studente e le modalità di valutazione che spettano all'Azienda
- Gli obiettivi formativi dello Stage e le modalità di realizzazione degli stessi devono essere concordati da Azienda e Università e riportati nel Progetto Formativo, così come le forme e le regole per il monitoraggio da parte del Tutor universitario
- In caso di Stage finalizzato alla ricerca è opportuno definire a priori le informazioni cui hanno accesso Tirocinante e Tutor e la proprietà del lavoro finale
- Gli oneri assicurativi dello Stage sono a carico dell'università
L'UNIVERSITA' DEVE
- Contestualizzare lo Stage nel percorso formativo dello studente
- Concordare con l'Azienda obiettivi formativi dello Stage e le modalità di realizzazione
- Impegnare un Tutor adeguato agli obiettivi dello Stage.
L'AZIENDA OSPITANTE DEVE
- Collaborare con l'Università e il Tutor universitario
- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nel Progetto Formativo
- Impegnare un Tutor aziendale adeguato agli obiettivi dello Stage
- Compilare e tenere aggiornata l'eventuale modulistica fornita.
<strong>
Il Tirocinio dei Corsi di Formazione professionalizzanti</strong>
I corsi di Formazione Professionalizzanti sono percorsi con determinati obiettivi formativi, finalizzati al conseguimento di competenze specifiche per figura professionale; in genere sono concentrati in un periodo definito e destinati ad un numero ristretto di partecipanti in possesso di determinate caratteristiche.
I più diffusi sono quelli a frequenza gratuita finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per favorire l'inserimento lavorativo o la riqualificazione di giovani; esistono tuttavia anche altre tipologie, sia finanziate da fondi pubblici sia a pagamento, e molto spesso prevedono un periodo di Stage aziendale - della durata di circa 1/3 dell'intero percorso - con l'obiettivo professionalizzante (non necessariamente di immediato inserimento lavorativo al termine del percorso) di far sviluppare atteggiamenti attivi per un efficace posizionamento professionale.
Ad esempio i corsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnico Superiore - prevedono un periodo di Stage, simile sia a quello dell'FSE che a quello universitario, con la possibilità in caso di partecipanti "occupati" di far svolgere comunque il tirocinio, anche nel proprio contesto lavorativo, finalizzandolo ad un particolare progetto che permetta lo sviluppo di competenze specifiche.
Caratteristiche
- La Convenzione tra Ente Formativo e Impresa deve contenere la spiegazione del percorso formativo dello studente e gli obiettivi che il corso si pone con lo Stage
- Devono essere specificati gli obiettivi formativi dello Stage e le modalità di realizzazione degli stessi, concordate tra l'Azienda e l'Ente Formativo, così come le forme e le regole per il monitoraggio da parte del Tutor formativo
- Gli oneri assicurativi dello Stage sono a carico dell'Ente Formativo.
L'ENTE FORMATIVO DEVE
- Concordare con l'Azienda gli obiettivi formativi dello Stage e le modalità d realizzazione
- Accompagnare il corsista nella costruzione della propria professionalità
- Impegnare un Tutor adeguato agli obiettivi dello Stage.
L'AZIENDA OSPITANTE DEVE
- Collaborare con l'Ente e il Tutor formativo
- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nel Progetto Formativo
- Impegnare un Tutor aziendale adeguato agli obiettivi dello Stage
- Compilare e tenere aggiornata l'eventuale modulistica fornita.
<strong>Il tirocinio degli extracomunitari</strong>
Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.LGS.n.286 del 25 luglio 1998 modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n.189) all'art.27,c.l,lett.F) consente, al di fuori degli ingressi per lavoro annualmente autorizzabili, l'ingresso sul territorio dello Stato a persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento formativo presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato.
Al fine di ottenere l'autorizzazione in questione (in attesa della riforma della normativa in tema di formazione professionale) l'Azienda ospitante deve richiedere un'autorizzazione nominativa all'ingresso al Ministero del lavoro per il tramite della Direzione Provinciale del lavoro.
Alla richiesta va unita una dichiarazione, in carta intestata, indirizzata alla stessa Direzione Provinciale del lavoro con oggetto "Progetto di addestramento formativo. Richiesta di autorizzazione al lavoro ai sensi dell'art.27, lett.f) del T.U. n.286/98" con l'indicazione:
- delle unità interessate con i relativi dati anagrafici;
- la durata del tirocinio (max 24 mesi);
- i contenuti dell'attività formativa: tipo un progetto di formazione con l'indicazione dei contenuti formativi teorici e pratici (E' opportuno che la parte teorica sia almeno il 60% della complessiva, senza necessità di evidenziarne lo sviluppo orario);
- l'indicazione e l'ubicazione dell'alloggio nel quale le persone dimoreranno;
- l'impegno, sottoscritto, dello straniero al rientro in patria al termine del tirocinio (se la persona è già dipendente di Azienda estera che lo invia presso l'Azienda italiana per formazione è opportuno che l'impegno al rientro in patria sia manifestato anche dal datore di lavoro estero) tradotto e legalizzato;
- l'impegno dell'Azienda ospitante all'osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali secondo la legislazione vigente (INAIL e copertura sanitaria).
<strong>Il Tirocinio di disabili e portatori di handicap</strong>
Lo Stage dei soggetti portatori di handicap può durare sino a 24 mesi. (art. 7 del D.M. 142/98 lettera f).
Tali soggetti devono avere la prescritta documentazione medica che ne riconosca lo stato di handicap.
In base alla legge 68 del 1999 (diritto al lavoro dei disabili), lo Stage consente all'Azienda di adempiere agli obblighi sul collocamento obbligatorio per la durata del tirocinio stesso.
Attraverso le convenzioni di integrazione, stipulate tra la Provincia - Ulss (eventuale) - Azienda e Disabile, si possono infatti avviare al lavoro i portatori di handicap con contratti di tirocinio, contratti a termine, CFL, apprendistato e part-time.
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Tirocinio Formativo e di Orientamento di non occupati</strong>
Il DGL 142/98 ha introdotto la possibilità di svolgere Tirocini anche a chi non sta frequentando percorsi formativi, senza alcun limite di età nè di titolo di studio, ma solo se non occupato, o in mobilità o in CIG, con l'obiettivo quindi di svolgere un Tirocinio Formativo e/o Orientativo in qualsiasi momento della vita professionale, compreso il caso di riqualificazione.
Chi decide di svolgere un Tirocinio può avere un ruolo attivo nella ricerca dell'Azienda ospitante, ma è soprattutto l'Azienda che offre una opportunità formativa e/o orientativa e/o di riqualificazione e che può scegliere liberamente Tirocinanti da inserire per 6/12 mesi, avendo un obiettivo determinato, come un futuro inserimento stabile o la realizzazione di un specifico progetto. Tanto più è alta la motivazione e condiviso l'interesse tra Azienda e Tirocinante, tanto più il Tirocinio risulta utile ad entrambi.
Anche in questo caso deve esserci un Ente Promotore, terzo tra Azienda e Tirocinante, garante delle motivazione formative dell'inserimento: si tratta in genere di uffici per l'Impiego provinciali e/o regioni che stipulano la Convenzione e il Progetto Formativo e verifichino prima dell'avvio, durante e dopo, la reale rispondenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e lo svolgimento dello Stage.
Il Progetto Formativo è concordato e sottoscritto anche dal Tirocinante.
In questo tipo di Stage spesso gli oneri assicurativi sono a carico dell'Azienda ospitante.
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Le regole di comportamento in azienda</strong>
Lo stager, come previsto dal progetto formativo, durante lo svolgimento dello stage dovrà rispettare le seguenti regole:
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<ul>seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;</ul>
</ul>
<ul>
<ul>rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;</ul>
</ul>
<ul>
<ul>rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.</ul>
</ul>
<ul>compilare giornalmente il proprio registro presenze (fornito dall'ente promotore) e farlo controfirmare al tutor aziendale.</ul>
Al termine del periodo di stage lo stagista potrà redigere una relazione di fine stage
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