I costi della Sicurezza e dell’Insicurezza in una struttura alberghiera
Una delle caratteristiche che un’oculata gestione alberghiera deve possedere è certamente la pianificazione accurata dei costi di esercizio, anche in proiezione futura, magari attraverso un business plan ed un conto economico previsionale. A tal proposito è interessante sottolineare come i costi inerenti agli aspetti indispensabili della Salute e Sicurezza di una società attenta in materia siano facilmente calcolabili e percio’ le relative voci di costo siano stimabili anche per gli anni a venire.
Ci riferiamo non solo agli obblighi di formazione -ed informazione- per i lavoratori, all’acquisto di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), alle parcelle di eventuali consulenti, etc., ma anche (e soprattutto) ai costi relativi alla periodica manutenzione di macchine, attrezzature ed impianti, affinchè sia garantita un’attività gestionale serena ed una conservazione del valore economico del bene nel tempo.
Un aspetto che invece non viene tenuto nella dovuta consierazione è quello dei costi della “insicurezza” , che non sono quantificabili a priori ma che possono avere ricadute devastanti sulla longevità di una società alberghiera.
I costi dell’insicurezza
I costi dell’insicurezza possono essere divisi in due differenti tipologie: da un lato i costi diretti, cioè quelli facilmente tangibili, come quelli conseguenti ad un grave sinistro di un dipendente con relativa perdita di produzione e/o rallentamento del ciclo produttivo, o ad eventuali danni a macchinari e impianti, alla corresponsione dello stipendio ad un lavoratore assente, ad un aumento del premio assicurativo, etc.; dall’altro i costi indiretti, ancora più gravosi e purtroppo sottovalutati, in quanto di evidenza non immediata.
Tra i costi indiretti, il primo ed il più importante è senza dubbio il danno di immagine, spesso difficilmente quantificabile, ma che potrebbe comportare sia la perdita di singoli clienti che la diffidenza da parte dei Tour Operator, senz’altro poco propensi a legare il proprio marchio ad un evento negativo. Senza considerare il fatto che se l’incidente coinvolgesse un cliente ci sarebbero inevitabili conseguenze legali, con ulteriore discredito dell’immagine della struttura alberghiera, anche attraverso la risonanza dell’evento negativo sui moderni canali di comunicazione (social network, blog. etc.)
Un altro costo indiretto è la perdita –momentanea o definitiva- della professionalità del lavoratore infortunato: ogni azienda impiega tempo e risorse per formare il lavoratore, sia sotto il profilo strettamente tecnico che su quello umano e di collaborazione con gli altri lavoratori. La necessità di ripartire da capo con tale formazione attraverso l’inserimento di una nuova figura, ed i tempi necessari perché il nuovo dipendente si inserisca nel meccanismo già “ben oleato” della struttura, costituiscono per ogni azienda del settore un costo occulto, la cui sopravvenienza potrebbe essere circoscritta dedicando maggiore attenzione alla materia della sicurezza dei lavoratori.
Eventi lesivi su lavoratori o clienti
A proposito di infortuni e/o di malattie professionali si sottovaluta che ancor oggi il danno economico derivante da essi ammonta ad una cifra stimata pari a circa il 3% del PIL e tali costi gravano sul nostro Paese, sulle famiglie degli infortunati ed ancor più sulle aziende: basti pensare che ogni infortunio costa mediamente 43.000 euro, di cui circa 30.000 ricadono in maniera diretta sull’azienda (stima CSA dell’ INAIL per il 2007).
Il quadro fin qui delineato, seppur brevemente, non è però ancora completo: è necessario infatti ricordare che nel 2001 –attraverso il decreto legislativo n.231- è stata introdotta, per la prima volta nel nostro ordinamento, anche la responsabilità amministrativa di enti e società. Ciò significa che ormai anche questi ultimi soggetti possano essere chiamati a rispondere, sotto il profilo penale, dei reati commessi a loro vantaggio da propri amministratori, dirigenti e dipendenti in genere. Tale responsabilità peraltro si aggiunge a quella personale del soggetto che abbia materialmente commesso il fatto, ma anche – e soprattutto, per quanto riguarda le strutture alberghiere – alle pesantissime conseguenze risarcitorie che dette violazioni possano comportare in caso di eventi lesivi su lavoratori o clienti.
Conclusioni
Appare quindi opportuno che le strutture alberghiere valutino con attenzione l’opportunità di intraprendere, con l’assistenza di consulenti qualificati un percorso di compliance rispetto ai principi di cui al d.lgs. 231/01, per prevenire al massimo tali conseguenze negative, ma anche per potersi validamente difendere davanti all’Autorità giudiziaria, dimostrando di essersi dotati per tempo di un efficiente modello organizzativo e gestionale.
Pur senza addentrarci più a fondo in analisi di natura tecnico –legale (che saranno oggetto di futuri approfondimenti) appare evidente come non esista una proporzionalità tra gli effimeri – e peraltro modesti – risparmi economici di un’organizzazione aziendale non attenta in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto agli svantaggi ben maggiori (in termini di immagine, organizzativi e pecuniari) che tale errata politica aziendale potrebbe comportare.
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