Professioni Turistiche: novità legislative
di Antonio Sereno
Ad animare l’offerta turistica emergono nuove professioni: accanto alla Guida, all’Accompagnatore e al Direttore d’albergo, troviamo il Travel manager (responsabile del controllo di gestione), il Sales e Revenue manager (capo del ricevimento, responsabile dell’ottimizzazione della ricettività), l’Event manager (valuta l’interconnessione del turismo con le manifestazioni esterne), l’Asset manager, intermediario tra i finanziatori e la gestione alberghiera, il Personal Shopper che guida ed assiste il cliente negli acquisti, i Terapisti e gli assistenti che operano nei centri benessere delle strutture ricettive che iniziano ad offrire al cliente anche l’Assistente telematico per risolvere eventuali problemi del pc.
Il quadro è rilevante per importanza economica e per la qualificazione del settore, eppure, paradossalmente, le professioni del turismo, anche quelle più antiche e tradizionalmente collegate al settore, sono oggi prive di normativa con gravi conseguenze di fronte all’Unione europea che ha emanato una direttiva per la regolamentazione delle professioni nel quadro della liberalizzazione del mercato.
Infatti il DPR 27 aprile 2004, ha annullato l’Art. 7 della nuova legge quadro sul turismo n. 135, del 2001, e il successivo Accordo Stato/Regioni 13 settembre 2002, nella parte in cui definisce le professioni turistiche e demanda alle Regioni la loro regolamentazione.
Secondo il Consiglio di Stato, l’Art. 7 appare incongruo non tenendo conto che le prestazioni dei professionisti non sono rivolte in via esclusiva al turista, ma alla generalità della società. Ciò appare evidente a una lettura più attenta e moderna del fenomeno turismo che non riguarda unicamente lo straniero che viene in vacanza in Italia ma concerne l’intera società nelle sue più intime strutture
Il Consiglio ha quindi rivolto al Governo l’invito a creare gli Albi Nazionali onde offrire la necessaria dignità agli operatori e qualificare il mercato.
Tale esigenza è stata rappresentata anche dal Parlamento Europeo nella Risoluzione B5-0430, 043 e 0432/2003, ove si legge che le caratteristiche dei servizi professionali richiedono un’adeguata regolamentazione che offra agli utenti finali ogni garanzia di preparazione tecnica ed affidabilità.
Le norme regionali sono state censurate più volte; in particolare, la Corte Costituzionale (sentenza 405/05) ha dichiarato illegittima la legge n. 50-2004, della Toscana, sulle professioni intellettuali tra le quali si inseriscono quelle turistiche.
E’ stato ritenuto che é riservata allo Stato la normativa sui requisiti di accesso e sulla istituzione degli Albi e la gestione degli Ordini professionali per cui le Regioni potranno disciplinare le attività solo nel quadro dell’organizzazione degli Enti nazionali, quali gli Ordini e i Collegi.
Ne consegue che tutte le norme regionali risultano in contrasto con tale principio e sono intrinsecamente nulle, facendo regredire la disciplina alle indicazioni del 1983 e al Testo unico sul Regolamento di pubblica sicurezza del 1929, che ancora registrava i professionisti del turismo tra i mestieri girovaghi.
Un’ulteriore conferma di questa grave situazione si può leggere nella sentenza della Corte costituzionale n. 271, del 19 ottobre 2009, che ha dichiarato l‘illegittimità di alcune norme dell’Emilia-Romagna, del 27 maggio 2008, sulla disciplina delle attività di animazione ed accompagnamento turistico.
La Corte ha ripetuto che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tale principio è valido anche per le professioni turistiche. Invero, ricorda l’organo giudicante, già la sentenza 222, del 2008, ha stabilito che l’attribuzione delle professioni alla competenza dello Stato, prescinde dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario.
La Corte prosegue affermando che compete allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse: “secondo quanto ribadito anche con sentenze 153 del 2006 e 57 del 2007”.
Ancora la Corte evidenzia, con riferimento alla sentenza 355 del 2005, che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni l’istituzione di nuovi e diversi Albi rispetto a quelli istituiti a livello centrale.
E’ la quinta pronuncia che mette in luce l’assenza dello Stato in materia. Del 2004, la potestà legislativa centrale non è stata esercitata e ciò è ancora più grave dal momento che il segmento affronta una crisi che, se è il riflesso della situazione economica mondiale, è anche dovuta alla circostanza che importanti categorie professionali non vedono riconosciuta la propria figura e formazione.
Ad esempio, il Direttore d’albergo, non previsto dalle antiche normative degli anni 30 e dalla legge quadro del 1983, nel 2001 è stato abbandonato alle Regioni che non hanno competenza ed hanno comunque formulato una legislazione a macchia di leopardo e, in qualche caso, hanno abrogato le norme dopo qualche anno dalla formulazione.
Questa situazione penalizza i professionisti italiani dal momento che per i cittadini comunitari l’applicazione delle normative europee consente di autorizzare l’esercizio dell’attività professionale anche in presenza di una contraria normativa locale.
Le norme delle Regioni, infatti, talora impongono arbitrariamente il numero chiuso, quasi sempre delimitano l’ambito di esercizio della professione a una parte del territorio, non prevedono una omogeneità di formazione e non hanno un calendario fisso per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività; ciò ostacola la libertà di spostamento e di lavoro dei professionisti a tutto vantaggio dei più garantiti cittadini comunitari o stranieri non appartenenti all’Unione europea.
Sembra giunto il momento per il Ministro del turismo di varare una normativa che dia il giusto riconoscimento alle professioni contribuendo a migliorare il quadro dell’offerta turistica italiana.
Il problema appare sentito dal momento che il Ministro ha varato uno schema di legge sul turismo montano, secondo quanto appare sul sito uncemtoscana.it e riportato anche da FormazioneTurismo (Turismo montano: arriva il Maestro di arrampicata), tracciando un quadro particolarmente utile dal momento che la montagna ha conosciuto uno sviluppo esponenziale del turismo per cui appare giusto curare la formazione degli specialisti e regolare la loro attività.
Viene aggiornata la vecchia normativa e così, accanto alla guida alpina compaiono nuove figure come il maestro di arrampicata, che opererà solo su roccia, la guida a cavallo, l’accompagnatore di media montagna, la guida speleologica e vulcanologica. Nel turismo montano sono, infatti, emerse numerose professionalità con altissimo contenuto tecnico, per le quali è necessario garantire al massimo la professionalità per tutelare i sempre più numerosi appassionati.
In quest’ottica di tutela il Ministro sta pensando anche a una sorta di codice di comportamento perché di recente si sono registrate colpevoli leggerezze da parte di persone inesperte che mettono a repentaglio la vita propria e quella del personale addetto ai soccorsi. Si vuole offrire un quadro normativo omogeneo per la formazione professionale delle attività del turismo montano e per la migliore fruizione di quanto possono offrire le attività sportive e turistiche collegate.
Occorre estendere lo schema di legge a tutte le figure professionali in modo che il Governo, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, dia una disciplina che qualifichi il mercato e garantisca l’utente finale attraverso la formazione del professionista.
Si potrebbero inserire nello schema anche parti della proposta di legge 2922, di iniziativa dell’Onorevole Granata, che ha inteso regolare l’attività delle guide turistiche rimandando però, ancora una volta, la regolamentazione all’impulso regionale mentre traccia un eccellente quadro formativo della professione ma non prevede, come sarebbe auspicabile, la istituzione di un albo nazionale.