L’avventato comportamento dei clienti doveva ritenersi prevedibile…
Ci piace in queste poche righe partire da una semplice constatazione, facilmente condivisibile da quanti operano nel campo del turismo alberghiero: uno dei maggiori fattori di rischio presente nelle strutture ricettive è rappresentato, paradossalmente, da colui che motiva e sostiene l’economia legata al turismo…..il cliente!
Clienti in hotel e comportamenti incauti
Molti di noi, quando dismettono i panni del lavoratore ed indossano quelli del vacanziere, agiscono in albergo con pericolosa disinvoltura, omettendo spesso il rispetto di quelle semplici norme di buon senso a garanzia della propria incolumità e di quella di coloro che gravitano intorno all’Hotel.
Vengono a crearsi, così, due differenti situazioni, a seconda che l’avventato comportamento del cliente sia controbilanciabile dal pronto intervento del personale dell’albergo (debitamente formato), o qualora tale comportamento si accompagni a carenze strutturali dell’albergo.
E’ infatti assai frequente che i clienti provvedano a schermare la luce delle lampade con indumenti che, surriscaldandosi, innescano incendi di varie proporzioni, oppure che utilizzino in camera fornelli da campeggio, che colleghino indebitamente spine schuko a prese bipasso 10/16A (senza adattatori), che gettino nei cestini dei rifiuti oggetti pericolosi come siringhe, lamette, mozziconi di sigaro o sigaretta non sempre perfettamente spenti, e così via.
L’elenco potrebbe nostro malgrado allungarsi, ma è doveroso avere chiara coscienza dell’importanza di una corretta organizzazione di base della struttura alberghiera: in assenza di personale formato, infatti, i danni a persone e cose divengono inevitabili, e spesso assai gravi.
Carenze strutturali dell’albergo
Differente è invece il caso in cui il comportamento avventato del cliente si accompagni ad eventuali carenze strutturali dell’albergo. Infatti, da un punto di vista prettamente giuridico si ricade nella responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 del codice civile. La responsabilità del custode (proprietario/gestore della struttura alberghiera), di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che l’eventuale vittima abbia usato la “fonte di danno” volontariamente ed in modo scorretto (ferma restando, in tal caso, la valutazione della incidenza della sua condotta come concausa del danno – art. 1227 c.c.) quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, sia reso possibile dalla facile accessibilità alla fonte di pericolo.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n.1769 del 08.02.2012, relativa al caso di una studentessa caduta dalla terrazza (solaio di copertura) di un albergo, che non presentava alcuna protezione, alla quale aveva fatto accesso scavalcando un parapetto in muratura. La responsabilità del gestore dell’albergo è derivata dal fatto che il solaio in questione non fosse protetto da idonee spallette, né segnalato da cartelli di pericolo e non illuminato.
Un’altra recente sentenza, la n. 18569/2013 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, ribadisce tale concetto. Ci riferiamo ad una festa di compleanno a bordo piscina di una struttura alberghiera, finita malauguratamente in tragedia: durante la serata infatti alcuni giovani si tuffano in piscina, ed uno di loro annega per un malore. La Corte di Cassazione ha considerato, in primo luogo, la posizione di garanzia del gestore dell’albergo affermando che la piscina costituisce una struttura pericolosa sia quando è in esercizio, sia quando non lo è; si tratta di rischi diversi che vanno diversamente cautelati, con un servizio di salvamento quando la stessa è in esercizio, o apponendo idonee segnalazioni quando la piscina è chiusa.
Albergatore garante della sicurezza
Non entreremo nel dettaglio dei sinistri sopra citati, ma intendiamo, con tali dolorosi esempi, confermare il concetto più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità: che sottolinea il principio per il quale l’obbligo connesso alla posizione di garanzia dell’albergatore non può ritenersi assolto dall’osservanza, seppure scrupolosa, di meri regolamenti, ma deve altresì fondarsi sulla effettiva verifica dei locali (spazi ed attrezzature in genere) affinché siano prevedibili e valutabili i relativi rischi, pur quando derivanti da comportamenti incauti ed avventati dei clienti.