Intervento per l’attuazione degli STL
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2007, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 28 settembre, contiene il regolamento recante criteri, procedure e modalità di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico previsti dalla legge 135 del 2001 -legge quadro del turismo- sul cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo in ambito interregionale o sovraregionale.
Infatti, la legge 296, del 2006, nello stabilire per il 2007, 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa di € 10 milioni all’anno, aveva richiesto l’emanazione di un provvedimento di attuazione formalizzato con il riferito Decreto.
Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione del territorio nazionale e delle relative potenzialità turistiche e dovranno concernere la valorizzazione di itinerari turistici con valenza interregionale, regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.
I programmi di intervento devono essere presentati congiuntamente per il tramite di almeno due Regioni o Province autonome e prevedono la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati.
Le domande relative all’anno corrente devono essere presentate entro 45 giorni a decorrere dal 13 ottobre, mentre quelle per il 2008 e 2009, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento si pronuncia sull’accoglimento o il rigetto della domanda entro 45 giorni; potrà richiedere alla Regione o Provincia ulteriori elementi di valutazione da produrre nei successivi 10 giorni.
L’articolo cinque del regolamento stabilisce che possono essere ammessi al finanziamento, fino al massimo del 90% della spesa, i programmi relativi a:
A) interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione della manutenzione ordinaria;
B) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;
C) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.
Gli interventi dovranno avere inizio entro 90 giorni dalla data di assegnazione delle risorse ed essere completati nei 24 mesi successivi.
L’articolo otto stabilisce che i contributi siano erogati per il 20%, a titolo di anticipazione, all’assegnazione del contributo; per il 60%, alla comunicazione di inizio dei lavori e per il saldo del 20% dopo l’ultimazione, previo accertamento del Dipartimento che curerà anche la fase di monitoraggio delle iniziative.
I primi 10 milioni di euro sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome con criteri che variano da un minimo di 1,711 per la Basilicata a 9,987 come massimo per il Veneto.
Antonio Sereno