Il turismo nella Legge Finanziaria 2008
di Antonio Sereno
Quanto al turismo piuttosto difficile appare il dettato dei commi 376 e 377 con i quali il legislatore impegna il futuro governo a rientrare nell’assetto ordinamentale della legge 300 del 1999, quando i ministeri erano 12, stabilendo che il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo non può essere superiore a 60, mentre attualmente è lievitato a circa 130, e i ministeri sono passati a 18.
In questa lodevole iniziativa risultava tuttavia penalizzato il settore turistico, nel frattempo affidato a un Dipartimento presso la Presidenza del consiglio dei ministri, che seguendo la linea del riordinamento istituzionale, sarebbe dovuto ritornare nell’orbita ministeriale avversata dalle Regioni. Queste ultime, in virtù dei compiti loro attribuiti dal federalismo in materia turistica, non hanno mai accettato che il coordinamento venisse svolto da un ministero e preferivano che tale funzione fosse attuata dalla Presidenza del consiglio quale organo superiore. Per questo il legislatore al 376 ha fatto seguire il 377 con il quale sostanzialmente impegna il futuro governo a mantenere l’attuale Dipartimento presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
Nella legge vi sono poi alcune agevolazioni per gli operatori ed alcune linee di promozione turistica attuabili attraverso il chiarimento dei sistemi di mercato. Tali i commi 77 e 78 sulle agenzie di viaggio, 193,194 e 195, sugli interventi a favore del mercato, 196,197 e 198 sul sistema dei prezzi.
Sulle agenzie di viaggio si dispone che, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili, possono applicare il regime ordinario ovvero quello straordinario di imposta e possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, quanto alle operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Tale agevolazione è subordinata alla concessione di una deroga ex articolo 395 della direttiva dell’Unione europea del 28 novembre 2006/112.
Quanto agli interventi il comma 193 dispone che allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, definendo ed attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottosviluppate del paese, sono definite, con appositi decreti: a) le tipologie dei servizi delle imprese turistiche per i quali è necessario individuare le caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della capacità ricettiva e della fruizione dei contesti territoriali; b) le modalità di impiego delle risorse che la legge quadro sul turismo del 2001, n. 135, destinò ai buoni vacanza a favore delle fasce sociali più deboli e per destagionalizzare i flussi del turismo balneare, montano e termale.
In quest’ottica, per incentivare lo sviluppo strategico del prodotto turistico nazionale attraverso le economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese di settore, si prevedono regolamenti per definire procedure di accelerazione e semplificazione intese a favorire l’aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, della Presidenza del consiglio, assicurerà il supporto tecnico specialistico per i soggetti nazionali e internazionali che intendono investire in progetti di incremento e riqualificazione del prodotto turistico.
A tal fine il comma 196 prevede che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende pubblico il proprio ufficio prezzi che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi, anche attraverso convenzioni stipulate con i Comuni e la Prefettura, utilizzando modelli che potranno essere disciplinati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281.
Il comma 199 dispone, infine, che presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Garante per la sorveglianza dei prezzi che agirà anche tramite contatti con l’Istat, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del consiglio, avvalendosi del Portale delle imprese, gestito in rete dalle Camere di commercio, che assume il nome di Portale delle imprese dei consumatori e dei prezzi.
Come si può facilmente comprendere si tratta di misure che potranno avere effetto solo se il sistema pubblico, quello privato e le categorie sapranno e vorranno agire concordemente mentre sinora dobbiamo registrare che non vi sono state sinergie tra i vari settori e meno che mai un’intesa Governo-Regioni.