Preg.mo Alessandro, soltanto le agenzie di viaggi possono organizzare e vendere i servizi da lei indicati ai sensi degli articoli 32-51 del "Codice del turismo" decreto legislativo n. 79/2011.
Potrebbe proporre il suo progetto al Tour operator, trovando anche i clienti e richiedendo, tramite una scrittura privata, una commissione. Sul quantum da chiedere dipenderà da quanto stabilirete nell'ambito della predetta scrittura privata.
Comunque non basta il codice ATECO, dovrà prima aprire una partita IVA, meglio se in regime forfettario. Io preferirei i codici ATECO: 73.11.01. e 73.11.02.
Sul codice ATECO, da lei indicato, riporto un parere del MISE che, a mio parere, in sostanza, asserisce che valgono le discipline regionali in materia di Agenzie di viaggi e Tour Operator. Aggiungo che, nell'ambito del turismo: la disciplina relativa alle strutture ricettive e alla agenzie di viaggi/Tour Operator, rientra tra quelle di materia residuale o innominata, riservata alle regioni, disciplinata dall'art. 117 comma 4 della Costituzione.
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 4821706
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Risoluzione n. 365369 del 7 settembre 2017 OGGETTO: Agenzie di affari – Chiarimenti in merito al codice Ateco 79.90.19 “Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca”
Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 11531 del 28-7-2017, con la quale il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti al fine di delineare con maggiore certezza l’ambito di operatività consentito alle Agenzie di affari di cui all’articolo 115 del T.U.L.P.S., nel settore dei servizi di prenotazione connessi ai viaggi o alla fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori o di assistenza turistica rientranti nella classificazione Ateco 2007 – 79.90.19, stante le osservazioni rappresentate dal Comune di (…) ed inoltrate dalla scrivente Direzione Generale con nota (…).
Nello specifico, il Comune in parola, avendo ricevuto numerose segnalazioni certificate di inizio di attività per l’avvio di Agenzia di affari nell’ambito di attività relative alla prenotazione di mezzi di trasporto, di alberghi, di bed & breakfast e case vacanze, di ristoranti, di noleggi automobili con o senza conducente, di noleggio biciclette e simili, nutre delle perplessità circa il limite entro il quale dette attività di intermediazione siano riservate, in via esclusiva, alle agenzie di viaggi o alle agenzie immobiliari.
Stante, pertanto, la richiesta di chiarimenti interpretativi, il Ministero dell’Interno, con la nota in premessa citata, ha precisato quanto di seguito si riporta.
“Con la nota in riferimento codesto Ministero ha qui trasmesso un quesito del Comune di Roma che chiede se siano soggette al regime di cui all’art. 115 del TULPS le agenzie, riconducibili al codice ATECO in oggetto, che svolgono servizi di prenotazione connessi ai viaggi e al turismo (di messi di trasporto, di servizi alberghieri o comunque ricettivi, di noleggio di automobili e simili) non svolti dalle agenzie di viaggio.
Premesso che detto codice ha rilievo e finalità esclusivamente statistiche, si rappresenta che, a seguito del trasferimento ai Comuni di funzioni e compiti di polizia amministrativa operato dall’art. 163, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze di quest’Ufficio in materia di agenzie di affari riguardano le sole agenzie di recupero crediti, di pubblici incanti (case d’asta), matrimoniali e di pubbliche relazioni, mentre la competenza relativa a tutti gli altri tipi di agenzie è stata demandata, in via generale, ai Comuni. 2
Si può, comunque, osservare che la disciplina di pubblica sicurezza, contenuta nel TULPS, ha ormai carattere residuale ed è di fatto applicabile alle sole agenzie che non abbiano una propria e specifica disciplina commerciale.
Negli anni, infatti, sono state introdotte discipline speciali per non poche tipologie di agenzie, che perciò sono soggette al regime previsto dalle rispettive norme di settore e non a quelle di p.s. (Ad esempio, le agenzie per il lavoro, iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero del Lavoro, le agenzie di assicurazioni, iscritte in un registro tenuto dall’ISVAP, le agenzie di stampa, iscritte in un registro tenuto dall’Autorità garante delle comunicazioni, le agenzie per le pratiche automobilistiche, iscritte in un registro tenuto dalla Provincia, le agenzie immobiliari, iscritte in un registro tenuto presso la locale Camera di Commercio, le agenzie di viaggi, oggetto di regolamentazioni regionali, e così via).
Si tratta, pertanto, di verificare se le varie tipologie di agenzie cui si riferisce il quesito siano soggette o meno a norme statali o, più probabilmente, regionali che regolano i relativi servizi (in materia di turismo, di intermediazione immobiliare o altro), fermo restando che in caso negativo tornerà applicabile la disciplina del TULPS. Analogamente, quest’Ufficio non può pronunciarsi sulla questione del “limite entro il quale detta attività di intermediazione sia riservata, in via esclusiva, alle agenzie di viaggio o alle agenzie immobiliari”, trattandosi dell’interpretazione di norme speciali, diverse dalla legislazione di pubblica sicurezza”.
IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Mario Fiorentino)