Per la Gnt.a Daniela,
Legge regionale 01 aprile 2014, n. 7 ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICITITOLO V
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Art. 17
(Associazioni senza scopo di lucro)
1. Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale,
con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi
finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza
finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di sei mesi dall’inizio del viaggio,
anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall’ articolo 5, comma 1, dell’Allegato 1 al Codice del Turismo . Rimane esclusa ogni
attività d’intermediazione e di vendita al pubblico.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano
indicati:
a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
b) la sede legale e le sedi operative che svolgono la propria attività nella Regione Liguria;
c) le generalità del legale rappresentante;
d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
e) l’iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.
3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.
4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall’ Allegato 1 al Codice del Turismo e dal d.lgs. 206/2005 .
5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:
a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;
b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;
c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.
6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi del comma 5, lettere b) o c), non può essere inviata una nuova dichiarazione, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.
7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.
8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3, comma 2, devono servirsi di agenzie.
Possono, peraltro, promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di tre mesi dall’inizio della vacanza, vacanze sociali, presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati, che risultino iscritti all’associazione da non meno di sei mesi dall’inizio della gita, purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate
dalle associazioni ai sensi del comma 4.
10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la
descrizione delle iniziative e deve essere allegata una copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione.
11. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, qualora nell’esercizio delle attività organizzate abbiano bisogno di utilizzare figure professionali turistiche indicate nell’articolo 6 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.
12. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, nell’espletamento delle attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall’obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 11 se si avvalgono di proprio personale comunque dipendente.
13. Le scuole, gli istituti, gli enti di formazione e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3, comma 4, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e, quindi, avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici o formativi.
14. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse
non presentino carattere turistico.