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informazioni parte legislativa turismo

Ciao a tutti,
premetto che le mie/nostre conoscenze in materia di turismo sono molto scarse.
siamo un gruppo di ragazzi a cui è venuta un'idea in ambito turistico ma a non scopo di lucro( cioè non vorremmo guadagnarci ma lo facciamo solo per passione). Vorrei sapere se per organizzare gite/uscite di una giornata o più, cosa bisogna fare per quanto riguarda la parte legislativa e/o assicurativa.Se basta mettersi in contatto con la struttura nella quale si vuole andare e con l'agenzia di trasporto oppure se bisogna creare associazioni o altri tipologie di organizzazioni.
ogni tipologia di informazione è molto gradita.
Vi ringrazio per la disponibilità.
 
PREG.MO MATTEO, l'attività da voi ipotizzata rientra tra le competenze delle agenzie di viaggi disciplinate dalla normativa delle regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione comma 4 (competenze residuali o innominate)
 
Preg.mo Matteo, l'attività di intermediazione turistica (agente di viaggi- Tour Operator) prevede una serie di adempimenti quali: stipula di contratti, assicurazioni per la responsabilità civile e le cose portate, rispetto del codice civile, in particolare - dall'art. 32 all'articolo 51 del "Codice del turismo.
Non è prevista nessuna deroga, in quanto le attività citate sono soggette all'articolo 2082 del codice civile che disciplina le attività d'impresa.
 
Questo già sarebbe fattibile, ma per una risposta esaustiva devo sapere in quale regione intendete operare.
 
REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI,
SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997,
N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 febbraio 2010, n. 4
L.R. 23 luglio 2010, n. 7
L.R. 27 giugno 2014, n. 7
L.R. 25 marzo 2016, n. 4
Titolo III
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18
(modificato comma 3 da art. 37 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato
comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono
autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che
risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a
membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio,
entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio
dell'attività.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di
viaggio indicate all'articolo 2.
4. I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998 possono
esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli
servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti
presentati e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge
regionale n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza
assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività
svolta, così come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011 . Per tali
raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate
all'articolo 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di
commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dal decreto legislativo n. 79 del 2011.
 
Buongiorno a tutti,
intervengo nella discussione per chiedere un chiarimento.
premetto che sono nuova del forum e se l'argomento è stato già oggetto di discussione mi scuso in anticipo e accetterò volentieri di rileggere i post che mi indicherete.
Vorrei sapere se è possibile, per una cooperativa che svolge attività di organizzazione di eventi di promozione del territorio, svolgere il ruolo di programmatore turistico per un'agenzia di viaggi. Mi riferisco ad una progettazione di itinerari che verrebbero però venduti al pubblico direttamente da un'agenzia di viaggi, che quindi riconoscerebbe alla cooperativa il compenso per il servizio di consulenza alla progettazione. La regione di riferimento è la Campania.

grazie
 

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