Spero possa esserti di aiuto:
"Riposo giornaliero
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 66/2003 si intende per “periodo di riposo” qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro (pause, riposi giornalieri, riposi settimanali, ferie).
Per quanto concerne i riposi giornalieri, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, ad eccezione:
- delle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (es: attività di pulizie, di ristorazione collettiva);
- delle attività che si svolgono in regime di reperibilità (3). Ovviamente, in caso di chiamata, il lavoratore al termine dell’intervento in reperibilità avrà diritto a fruire di un equivalente riposo compensativo.
Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di far fruire al lavoratore del riposo giornaliero, la nuova sanzione introdotta dal decreto legge in esame varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00 in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (in precedenza prefissata entro limiti edittali più elevati, ossia da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 630,00).
Riposo settimanale
Per quanto concerne i riposi settimanali ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero.
Il decreto legge, ai fini del computo della consecutività del riposo, precisa che lo stessa dovrà calcolarsi come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Tale modifica permette di organizzare turni di lavoro anche per più di 6 giorni, purché nell’ambito di 14 giorni di calendario vi siano almeno 48 ore di riposo (2 periodi di riposo di 24 ore consecutive ovvero di 48 ore consecutive).
È possibile derogare la normativa sui riposi settimanali in caso di:
- attività di lavoro a turni ogni volta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- attività svolta dal Personale del settore trasporti ferroviari (es: servizio prestato a bordo dei treni);
- specifiche deroghe dalla contrattazione collettiva a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata."
Tratto da
https://www.01net.it/orario-di-lavo...rno-e-deroghe-alla-contrattazione-collettiva/
Assolutamente i portieri d'albergo notturni hanno diritto al 3° livello.