Buongiorno ho intenzione di creare una casa vacanze come attività imprenditoriale a Palermo prendendo a tal fine in affitto una casa nel Centro Storico.
Esaminando la normativa ho visto che l'ultimo provvedimento normativo relativo ai requisiti delle case vacanza è il Decreto dell'Assessore Regionale Turismo del 22/11/2018 dal titolo "Modifica dei requisiti per l’attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive" pubblicato su G.U.R.S. Parte Ia del 30/11/2018, n. 51. In tale decreto è prescritto che:
"Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività ricettive svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle sei camere, devono garantire le condizioni fissate all'art. 5, punto 5.1 (Residenza) del D.M. n. 236/89 ovvero "Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento." A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. Il concetto di visitabilità è altresi definito all'art. 2 lettera H dello stesso D.M. 236/89 "H). "Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta."
Chiedo se è possibile derogare a questa norma nel caso in cui la casa vacanza è in centro storico? Cioè chiedo se si può fare una casa vacanza per esempio in una casa dove l'accesso è posto alla sommità di una scala? Considerato anche quanto previsto in merito dal comma 7.4 dell'art. 4 del D.M. 236/89 ovvero: Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
Esaminando la normativa ho visto che l'ultimo provvedimento normativo relativo ai requisiti delle case vacanza è il Decreto dell'Assessore Regionale Turismo del 22/11/2018 dal titolo "Modifica dei requisiti per l’attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive" pubblicato su G.U.R.S. Parte Ia del 30/11/2018, n. 51. In tale decreto è prescritto che:
"Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività ricettive svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle sei camere, devono garantire le condizioni fissate all'art. 5, punto 5.1 (Residenza) del D.M. n. 236/89 ovvero "Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento." A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. Il concetto di visitabilità è altresi definito all'art. 2 lettera H dello stesso D.M. 236/89 "H). "Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta."
Chiedo se è possibile derogare a questa norma nel caso in cui la casa vacanza è in centro storico? Cioè chiedo se si può fare una casa vacanza per esempio in una casa dove l'accesso è posto alla sommità di una scala? Considerato anche quanto previsto in merito dal comma 7.4 dell'art. 4 del D.M. 236/89 ovvero: Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
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