Le norme sui Bed and Breakfast nelle Regioni Italiane
Disciplina che regola l’attività dei Bed and Breakfast in Italia, una raccolta dei vari strumenti normativi delle regioni italiane e riferimenti alla normativa fiscale che caratterizza questa attività.
La formula B&B, l’ospitalità turistica offerta nell’ambito dell’organizzazione familiare, molto diffusa in diversi paesi, in Italia ha avuto avvio soltanto nel 1997, nella regione Lazio a seguito della L.R. 29/05/97 n. 18, abrogata e sostituita dai Regolamenti regionali relativi alla “disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”: 24 ottobre 2008, n. 16; 21.aprile 2009, n. 4; 21 settembre 2009 n. 18.
Bed & Breakfast sta ad indicare camera e prima colazione, una forma di ospitalità che non è assolutamente concorrenziale con le proposte di tipo alberghiero, poichè è priva di servizi centralizzati offerti da personale dipendente. L’attività di B&B può essere svolta, elusivamente, all’interno dell’abitazione nella quale il titolare dimora, fornendo alloggio e prima colazione non manipolata avvalendosi della propria organizzazione familiare. Infatti, i servizi di cui si può fruire all’interno di un B&B sono solamente quelli del cambiodelle lenzuola, della pulizia e del riordino delle camere, oltre, naturalmente alla fornitura di energia elettrica ed acqua. Altro elemento è la somministrazione alimentare non manipolata.
Per eventuali approfondimenti o richieste specifiche è possibile consultare il Forum Come realizzare un’impresa turistica: norme, contratti e fisco
Cenni storici in Italia
La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16/06/39 n. 1111 “Disciplina degli affittacamere”, infatti, la norma dispone che per fornire alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell’autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.).
L’eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25/08/91 n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ricade l’esercizio. (Tale licenza non è prevista per il B&B).
Per avviare un esercizio di bed and breakfast, ottenuta la classifica dalla Provincia competente territorialmente, il titolare comunica l’inizio attività ai sensi dell’art. 19 della Legge n.241 del 1990, modificata e integrata dalla Legge n. 15 del2005 al Comune dove ha sede la struttura.[/tab]
Le norme Regionali
- Bed and Breakfast in Abruzzo L.r. 28/04/2000 n. 78;
- Bed and Breakfast in Basilicata, con L.r. 04/06/2008 n 8;
- Bed and Breakfast in Calabria L.r. 26.02.2003 n. 2; Regolamento Regionale 27 agosto 2004, n. 1.“Regolamento per gli interventi di sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale denominato B&B.
- Bed and Breakfast in Campania con la L.r.10/05/01 n.5;
- Bed and Breakfast in Emilia Romagna, con L.r. 28/07/2004 n. 16, delib.ne giunta regionale n. 2149 b&b parametri;
- Bed and Breakfast in Friuli Venezia Giulia, con L.r. 16/01/2002 n.2 artt. 81 e 82;
- Bed and Breakfast nel Lazio con Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 Testo coordinato con le modifiche introdotte da RR n. 4/2009 e RR n. 18/2009, Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- Bed and Breakfast in Liguria con LR 28/01/2000 n. 5 Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n.13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), L.r 7 /02/2008, n. 2 art. 23 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari;
- Bed and Breakfast in Lombardia con la L.r. 16/07/2007 n 15 artt. 32-65;
- Bed and Breakfast nelle Marche con L.r 11/07/2006 n. 9 art. 34, Delib. G. Reg. Marche 19/04/2007 n.378;
- Bed and Breakfast in Molise con la L.r. 12/07/02 n.13;
- Bed and Breakfast in Piemonte con L.r. 13/03/2000 n. 20, D.G.R. n° 20 – 1442;
- Bed and Breakfast nella Provincia Autonoma di Bolzano ( case e appartamenti per ferie) con la L. provinciale 11/05/ 1995 n. 12;
- Bed and Breakfast nella Provincia Autonoma di Trento con la L. prov.15/05/2002 n. 7, artt 30 e 33; Art 14 LR n 20-2007 modifica art. 33 LP n. 7 2002, art. 25 DPP n. 28-149 2003, art. 9 DPP n.46-153 2008;
- Bed and Breakfast in Puglia con la L .r 24.07.2001 n. 17; D.G.R. 1 febbraio 2006, n.67 “Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)”;
- Bed and Breakfast in Sardegna, con la L.r. 12/08/98 n. 27, Deliberazione n. 11/6 del 30.03.2001;
- Bed and Breakfast in Sicilia L.r. 23/12/2000 n.32 l’art. 88; L.r. 3/05/2001 n. 6, art. 110; L.r. 26/03/2002 n. 2, art. 41 L.r.16/04/ 2003 n. 4, art. 77;
- Bed and Breakfast in Toscana, con L.r. 9/12/99 n. 63; art 24 B&B LR n. 14 – 2005 modifica al TU LR n.42-2000; art.39 reg. TU DPGR 2001, n. 18-R;
- Bed and Breakfast in Umbria con art. 45 L .r. 27/12/2006 n. 18;
- Bed and Breakfast in Valle d’Aosta art. 16 LR n 11-1996 con modifica art. 2 LR 23-2000;
- Bed and Breakfast in Veneto, con L.r. 4/11/2002, n. 33 art. 25/all F.
Cenni sulla Normativa Fiscale
Sebbene la legge, nel caso della regione Sicilia, richieda l’apertura IVA, è bene fare un distinguo. Se l’attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione IVA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/72, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l’inizio attività all’Ufficio delle Entrate (IVA), sia per l’attribuzione della partita IVA, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel Modello Unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79,80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime).
Se l’attività di B&B, invece, viene svolta in modo saltuario, non è richiesta l’apertura di partita IVA. Ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22/12/86, n. 917 in quanto attività non continuativa.
Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle Finanze nn.:180/E del 14/12/98 e 155 del 13/10/2000. In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell’IVA, per l’attività di B&B, la sussistenza dell’occasionalità determina l’esclusione del campo di applicazione dell’attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l’obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l’immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel Modello Unico, se l’attività è svolta in modo saltuario.
Per l’erogazione dei contributi bisognerà attendere i bandi che l’Assessorato Regionale al Turismo, emanerà in attuazione dell’articolo di legge in argomento, secondo il principio aiuti “De Minimis”.
Le dimensioni delle camere per gli esercizi di B&B, per gli ospiti, saranno le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1970, n. 1437 e, pertanto, per un posto-letto occorreranno, almeno, 8 mq ; per due posti-letto 14 mq ; per tre posti letto, almeno, 20 mq; e per quattro posti letto, almeno 26 mq. Per i proprietari vanno applicate le disposizioni del DM – Ministero per la sanità Decreto ministeriale 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico – sanitari principali dei locali d’abitazione”. art. 2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10,per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Se realmente si tratta di lavori occasionali, il caso è contemplato e descritto con chiarezza dal nostro ordinamento. Si tratta delle casistiche contemplate alle lettere “i” ed “l” dell’articolo 81 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), e richiamati all’art. 85, punto 2:
“Art. 81 – Redditi diversi: Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo ed in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
(…)
i) I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
(…)
Art. 85 – Altri redditi:
(…)
2) I redditi di cui alle lettere h), i) ed l) del comma 1 dell’articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione”.
Pertanto, se la prestazione è occasionale, non abituale, e se la persona che la compie non ha già una sua attività autonoma, oppure non ha compiuto quel lavoro nell’esercizio della sua normale funzione di dipendente, in questi casi quello che guadagna viene conteggiato come “reddito diverso”, regolarmente tassato, e basta. Se l’attività di B&B viene svolta in maniera non organizzata e non continuativa non si è tenuti ad aprire alcuna partita Iva. Si tenga comunque presente che non è il periodo di chiusura che determina se l’attività viene svolta in forma imprenditoriale o occasionale.
Dal punto di vista fiscale è necessario dichiarare nel modello 730, i redditi percepiti nel quadro L sotto la voce attività commerciale occasionale.
Il reddito che si dovrà dichiarare è costituito dalla differenza degli importi percepiti ed i costi sostenuti,direttamente e strettamente connessi con l’attività. Pertanto le spese relative ai prodotti per la colazione, detersivi,e ecc. potranno essere detratte purchè siano documentate attraverso ricevute o fatture fiscali. Evitare gli scontrini in quanto facilmente contestabili dall’Agenzia delle Entrate.
Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, intestata con i suoi dati anagrafici (nome,cognome, residenza e codice fiscale), dotata di numero progressivo e compilata indicando i dati del cliente (nome, cognome e residenza compreso il codice fiscale) e la durata del soggiorno e pertanto la “madre” resterà al titolare del B&B e la “figlia” verrà consegnata all’ospite. Se, quest’ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo, stesso dovrà apporre sulla stessa una marca da bollo secondo i seguenti scaglioni:
* Soggiorno per un importo superiore a Euro 77,49 ed inferiore a Euro 129,11: Euro 1,81;
* da Euro 129,11 e fino ad Euro 258,23: Euro 2,58;
* da Euro 258,23 e fino a euro 516,46: Euro 4,65;
* oltre euro 516,46: Euro 6,80;
Per importi inferiori da quelli sopra elencati, deve essere applicata, comunque, una marca da bollo di Euro 1,81.
L’attività dei bed & breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell’assemblea di condominio, se il regolamento condominiale non lo prevede.
La Corte costituzionale interviene sull’attività alberghiera “fai da te” con una sentenza che dichiara incostituzionale una legge della Regione Lombardia che dal 2007 ha obbligato i proprietari degli appartamenti trasformati in bed & breakfast a chiedere il nulla osta dei condomini per avviare o proseguire l’attività. Una norma (l’articolo 45 della legge regionale 15 del 2007) contro la quale la signora Laura L., titolare di una pensione a Milano, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia in seguito al rifiuto, da parte del Comune, delle autorizzazioni necessarie all’attività di affittacamere. Il no di Palazzo Marino era motivato con la mancanza del “via libera” da parte dell’assemblea di condominio del palazzo dove la signora Laura avrebbe “aperto” il suo appartamento a letti e colazioni. Il provvedimento comunale è stato impugnato al Tar e i giudici amministrativi hanno accolto l’eccezione di costituzionalità avanzata dalla difesa della … aspirante locandiera e hanno girato la questione ai giudici delle leggi.
Con la sentenza 369 depositata oggi la Consulta ha sottolineato che “la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in domo più severo di quanto disposto dal codice civile”. E a questo proposito i giudici costituzionali ricordano che “i rapporti condominiali tra privati costituiscono materia riservata alla legislazione statale”. In pratica la Regione non può prevedere adempimenti diversi e più “restrittivi” rispetto a quelli stabiliti dal codice. In particolare “l’assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile”. E il codice civile, continua la Corte, stabilisce che “il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio” e accettate al momento dell’acquisto della casa.
In seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, il Tar Lombardia non potrà fare altro che annullare il provvedimento del Comune di Milano e obbligare l’amministrazione a concedere le autorizzazioni alla signora Laura L.