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Sicurezza lavoro: Check list per gli alberghi e le strutture ricettive

Dopo aver presentato, senza pretesa di essere esaustivi ma solo come stimolo e pungolo alle aziende, le grandi linee del testo legislativo, riprendiamo il discorso sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori stessi in ambito ricettivo.
Ricordiamo che il cosiddetto Testo Unico, il D.Lgs 81/08, vuole portare un cambiamento nella mentalità dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi, al fine di portare a livelli di eccellenza i nostri ambienti di lavoro e la consapevolezza dei lavoratori stessi.
Parlare di scurezza significa, o dovrebbe significare, ripensare il modo di lavorare, di gestire il revenue management, il budget e le risorse umane.

La sicurezza non è a latere o dopo ma deve essere dentro il fattore lavorativo e della produzione!
In Italia abbiamo ancora molta strada da fare e questo testo aiuta il cambiamento.
Oggi, non si può pensare ad un bilancio senza tener conto della voce della sicurezza, anche perché i costi della eventuale mancata sicurezza, in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa e monetaria, sono, giustamente, molto alti.

Un bravo Revenue Manager non pensa solo ai ‘tradizionali’ costi fissi e variabili delle camere, delle pulizie, dei consumi, del mantenimento, ecc. ma deve tener conto anche dei costi della sicurezza, per prevenire i maggiori costi di mancato adempimento normativo, o di malattie professionali, o di cause giudiziarie pendenti. Oggi è tempo che la prevenzione dei rischi diventi una voce fissa del budget, per aumentare l’efficienza del lavoro e risparmiare sui costi aggiuntivi futuri.

In questo post diamo una breve check list indicativa per il manager ed il lavoratore che vogliono dare uno sguardo sommario a questa sconosciuta signora chiamata ‘sicurezza’.
Per ogni approfondimento e chiarimento basta inviarmi una e-mail.

La valutazione dei rischi rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione.
Innanzitutto bisogna individuare chi è il datore di lavoro, cioè colui o colei che ha responsabilità dell’impresa o unità produttiva, che è il titolare dei poteri decisionali e di spesa e che ha una diretta responsabilità giuridica.
Tutti i settori di attività privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio, ed in particolare lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, sono soggetti all’obbligo di valutare i rischi connessi con l’attività esercita.

Vengono identificate perciò le seguenti figure all’interno dell’organizzazione:
“datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
“lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendistato, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore è equiparato:
1. il socio lavoratore di cooperativa o di società;
2. l’associato in partecipazione;
3. il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento; ecc.
Quindi, tutti sono soggetti alle normative sulla sicurezza, ad eccezione dei lavoratori autonomi, delle cosiddette badanti e dei collaboratori familiari.

Un’altra significativa differenza viene posta sulla dimensione dell’attività/azienda.
Gli obblighi verso la sicurezza, in materia di informazione e formazione, sono differenziati in funzione del numero dei lavoratori:
aziende con meno di 10 lavoratori;
aziende con più di 10 lavoratori.

Obblighi del datore di lavoro per aziende con più di 10 lavoratori

a) Valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) eventualmente da aggiornare;
b) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); il datore di lavoro può assolvere anche direttamente alle funzioni di RSPP, purché comunque formato in ottemperanza con i requisiti di legge;
c) nominare il medico competente (MC) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria,
quando previsto, e disporre affinché i lavoratori si sottopongano ad essa;
d) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
e) nell’affidamento di attività a fornitori, elaborare il Documento di Valutazione dei rischi
da interferenza (DUVRI);

Obblighi del datore di lavoro per aziende con meno di 10 lavoratori

Fatti salvi tutti gli altri obblighi che devono essere soddisfatti, prevede le seguenti semplificazioni del datore di lavoro:
a) rimane l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ma è possibile produrre un documento di autocertificazione (fino al 31 dicembre 2012). Ciò è però sconsigliato poichè presuppone una precedente valutazione dei rischi, formalizzata in un documento opponibile a terzi.

Organizzazione-sicurezza-in-azienda

Abbiamo visto come gli aspetti della sicurezza del lavoro siano così importanti da incidere sui fattori di produttività e di efficienza della gestione e del personale dell’attività ricettiva.

Sicurezza vuol dire consapevolezza, competenza, legalità, efficienza e responsabilità.

Dello stesso ciclo di articoli sulla Sicurezza leggi anche:
Prevenzione dei rischi nel settore HORECA #2
Prevenzione dei rischi nel settore HORECA #1
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