Ciao a tutti,
mi sono da poco iscritta a questo forum e ne approfitto subito per chiedere un consiglio.
Nell'hotel dove lavoro, dal mese di Febbraio per carenza di personale siamo stati costretti ad accettare un orario lavorativo di 48h anzicchè 40 come previsto dal ns contratto.
Il caporicevimento ci aveva assicurato che avremmo recuperato questi giorni di riposo al più presto appena sarebbe stata assunta una nuova unità..cosa che ad oggi nn si è ancora realizzata.
nel CCNL ho letto che :
Articolo 90
(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore (...)
FLESSIBILITÀ
Articolo 95
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni
lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 90 non potrà superare le
quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le
otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo
settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane
consecutive.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso
congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore
intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio
del periodo di maggior prestazione lavorativa.
ciò che vi chiedo è se siete al corrente di questa normativa e se posso portarla al mio datore di lavoro che si ostina a "concederci" 1 solo giorno di riposo a settimana, obbligandoci così a fare 48h di lavoro settimanali (le ore in più ovviamente nn vengono retribuite come straordinari)
un'altra informazione che chiedo riguarda la pausa per consumare il pasto:
sul ccnl nn ho trovato la normativa, qualcuno può fornirmela? se nn ricordo male è di 30 min sul turno di lavoro, ma bisognerà poi recuperarla visto che percepiamo un'indennità di mensa?
grazie!grazie! per le vs risposte.
ciao
mi sono da poco iscritta a questo forum e ne approfitto subito per chiedere un consiglio.
Nell'hotel dove lavoro, dal mese di Febbraio per carenza di personale siamo stati costretti ad accettare un orario lavorativo di 48h anzicchè 40 come previsto dal ns contratto.
Il caporicevimento ci aveva assicurato che avremmo recuperato questi giorni di riposo al più presto appena sarebbe stata assunta una nuova unità..cosa che ad oggi nn si è ancora realizzata.
nel CCNL ho letto che :
Articolo 90
(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore (...)
FLESSIBILITÀ
Articolo 95
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni
lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 90 non potrà superare le
quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le
otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo
settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane
consecutive.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso
congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore
intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio
del periodo di maggior prestazione lavorativa.
ciò che vi chiedo è se siete al corrente di questa normativa e se posso portarla al mio datore di lavoro che si ostina a "concederci" 1 solo giorno di riposo a settimana, obbligandoci così a fare 48h di lavoro settimanali (le ore in più ovviamente nn vengono retribuite come straordinari)
un'altra informazione che chiedo riguarda la pausa per consumare il pasto:
sul ccnl nn ho trovato la normativa, qualcuno può fornirmela? se nn ricordo male è di 30 min sul turno di lavoro, ma bisognerà poi recuperarla visto che percepiamo un'indennità di mensa?
grazie!grazie! per le vs risposte.
ciao
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