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ADV o semplice intermediario?

Salve a tutti! spero di essere nella sezione giusta, se così non fosse non esitate a spostare il post. :)<br />
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Sto cercando di capire se qualsiasi operazione di intermediazione turistica, mi configura come ADV.<br />
Mi spiego meglio: se facessi da intermediario tra il cliente finale e chi, ad esempio, offre escursioni di qualsiasi genere, dovrei essere registrata come un'ADV?<br />
Se si qual è la procedura per aprire un agenzia di viaggi on-line? devo obbligatoriamente avere una sede fisica?<br />
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Scusate le mille domande ma non ci sto più capendo niente. Vi ringrazio anticipatamente per le risposte :D
 
Vendere servizi turistici per conto di altri soggetti rientra nel campo di competenza delle agenzie di viaggi. Si tratta di intermediazione turistica. La norma vigente in merito è il codice del turismo, decreto legislativo n. 79 del 2011. In particolare i pacchetti turistici sono disciplinati dall'articoli 32 all'articolo 51 del predetto codice. La SCIA per avviare un'agenzia di viaggi si presenta al Comune, anche per quelle on line esistono i moduli predisposti dai comuni.
 
Qualunque forma di intermediazione turistica, inclusa quella on line, è di competenza delle agenzie di viaggi riconosciute dalle normative regionali, in quanto si tratta di materia residuale di competenza della regioni (art. 117 comma 4 legge cost. n.3 del 2001). Per i pacchetti turistici la norma di riferimento: "Codice del turismo" decreto legislativo n. 79/2011 dall'art. 32 all'art. 51
 
Scusate la divagazione ma mi sono chiesto più di una volta se non vi sia una piccola contraddizione logica nella legislazione. Da una parte si specifica che solo le agenzie viaggi possono vendere pacchetti turistici (dove si intende la somma di almeno due servizi), d'altro canto però solo l'AdV può fare intermediazione turistica (ovvero anche se si tratta di un solo servizio e non di un pacchetto)... :|
 
Nessuna contraddizione logica nella legislazione, da quando é stata istituita l'Unione europea, in materia di legislazione, bisogna interpretare le norme secondo un quadro comparativo: U.E., Stato italiano e regioni.<br />
Spero di essere esaustivo.<br />
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Solo le agenzie viaggi possono vendere servizi turistici: singoli o a "pacchetti turistici" (dove si intende la somma di almeno due servizi). Si tratta di intermediazione turistica.<br />
Qualunque forma di intermediazione turistica, inclusa quella on line, è di competenza delle agenzie di viaggi riconosciute dalle normative regionali, in quanto si tratta di materia residuale o innominata di competenza della regioni (art. 117 comma 4 legge cost. n.3 del 2001).<br />
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Quando viene venduto un pacchetto turistico (due o più servizi), la norma vigente in merito è il codice del turismo, decreto legislativo n. 79 del 2011, che ha recepito la direttiva della Unione Europea per la tutela del turista consumatore. In particolare i pacchetti turistici sono disciplinati dall'articoli 32 all'articolo 51 del predetto codice.<br />
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Per avviare un'agenzia di viaggi si presenta la SCIA allo Sportello Unico delle attività Produttive, anche per quelle on line esistono i moduli predisposti dallo Sportello Unico delle attività Produttive. La SCIA ha sostituito le autorizzazioni comunali per l'esercizio della attività produttive, a seguito dell'emanazione della direttiva della Unione Europea "Bolkenstein" del 2006, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 59 del 2010.<br />
Per chi volesse approfondire la conoscenza della tematica relativa alle agenzie di viaggi, specificando la regione di riferimento, può contattarmi alla mail: <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>
 
Grazie mille per il veloce ed esaustivo chiarimento ma se molto si basa sul recepimento delle linee guida europee, in Italia non si segue una strada diversa rispetto a paesi come ad es. la Germania, anch'essa UE ?<br />
Se non erro, in Germania ad es. la legislazione differenzia nettamente tra agenzia che si occupa meramente di intermediazione di pacchetti turistici realizzati da altri (e pertanto di più facile apertura e con una normativa più semplice) ed il tour operator vero e proprio che vende pacchetti propri e pertanto è responsabile in prima persona e deve essere dotato di assicurazione al pari di come avviene in Italia per "l'unico" tipo di AdV.<br />
Sa dirmi per caso se effettivamente e così e come mai norme comuni vengono applicate in maniera diversa nei vari paesi ? Personalmente ho più esperienza nel campo delle guide turistiche e anche lì sembra spesso che in Italia si debba "sottostare" alle norme europee mentre se noi si va all'estero non vi sono "Santi che tengono" :wink:
 
Quando uno Stato membro recepisce una direttiva deve anche tenere conto del proprio ordinamento giuridico, deve mettere insieme il diritto pubblico e quello privato interni.<br />
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Comunque un'altra confusione che deve essere evitata é quella di non considerare i T.O.come A.V. di fatto un tour operator non é altro che una A.V. che assembla prodotti turistici e può vendere sia tramite A.V. che direttamente al pubblico, tanto é sancito dal codice del turismo.<br />
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Per le professioni turistiche, ha perfettamente ragione. Ma qui il campo é diverso. Infatti, la competenza non é più residuale, cioè delle regioni, comma 4 articolo 117 della Costituzione, ma rientriamo nei commi 2 e 3, del predetto articolo. Si tratta: per il comma 2 della competenza esclusiva dello Stato, per esempio la tutela dei consumatori, il comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione disciplina le materie "concorrenti", cioè materie per le quali lo Stato detta le "leggi cornici". Per le professioni turistiche la norma nazionale di riferimento é il decreto legislativo n. 206 del 2007, articoli 29 (direttore tecnico ) e articolo 30 (guide accompagnatrici turistiche ed interpreti turistici), come vede l'Unione Europea non distingue la figura di guida da quella di accompagnatore (allegati all'articolo 30 de decreto legislativo n. 206 deo 2007). Purtroppo le regioni per profonda ignoranza non hanno unificato le due figure professionali.<br />
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Il motivo per cui l'Unione Europea, nel disciplinare le professioni turistiche é piuttosto elastica, sta nella considerazione che molti paesi membri, tra questi Germania, Inghilterra, Olanda, non hanno emanato norme per la disciplina della professioni turistiche. Pertanto, la libera circolazione delle professioni e il diritto di stabilimento hanno rivisto e ridisegnato l'ordinamento giuridico delle professioni turistiche.<br />
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In Italia le professioni turistiche sportive ( maestri di sci e guide alpine) sono disciplinate dal codice civile: articolo 2229, definite anche professioni protette. Le altre professioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 33 comma quinto della Costituzione.<br />
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Come vede non é un problema di incoerenza normativa, ma é un problema di formazione. Gran parte di: pubblici dipendenti, docenti universitari e delle scuole medie superiori, non si aggiornano, risultato: i giovani non conoscono le regole.<br />
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Comunque, a tutti i partecipanti al forum, se avete bisogno di slides sulla legislazione turistica richiedetele a: <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
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Ho scritto un testo sulla legislazione turistica che aggiornerò con l'insediamento del nuovo governo, spero che tra marzo ed aprile c.a. A chi lo richiederà, sarà inviato, gratuitamente, in PDF. Perché gratuitamente, perché sono un dirigente della P.A. turistica che offre la sua competenza a chi ne ha bisogno e credo che i giovani, gli operatori e i pubblici dipendenti del settore turistico debbano conoscere la normativa di riferimento.
 

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