Quando uno Stato membro recepisce una direttiva deve anche tenere conto del proprio ordinamento giuridico, deve mettere insieme il diritto pubblico e quello privato interni.<br />
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Comunque un'altra confusione che deve essere evitata é quella di non considerare i T.O.come A.V. di fatto un tour operator non é altro che una A.V. che assembla prodotti turistici e può vendere sia tramite A.V. che direttamente al pubblico, tanto é sancito dal codice del turismo.<br />
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Per le professioni turistiche, ha perfettamente ragione. Ma qui il campo é diverso. Infatti, la competenza non é più residuale, cioè delle regioni, comma 4 articolo 117 della Costituzione, ma rientriamo nei commi 2 e 3, del predetto articolo. Si tratta: per il comma 2 della competenza esclusiva dello Stato, per esempio la tutela dei consumatori, il comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione disciplina le materie "concorrenti", cioè materie per le quali lo Stato detta le "leggi cornici". Per le professioni turistiche la norma nazionale di riferimento é il decreto legislativo n. 206 del 2007, articoli 29 (direttore tecnico ) e articolo 30 (guide accompagnatrici turistiche ed interpreti turistici), come vede l'Unione Europea non distingue la figura di guida da quella di accompagnatore (allegati all'articolo 30 de decreto legislativo n. 206 deo 2007). Purtroppo le regioni per profonda ignoranza non hanno unificato le due figure professionali.<br />
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Il motivo per cui l'Unione Europea, nel disciplinare le professioni turistiche é piuttosto elastica, sta nella considerazione che molti paesi membri, tra questi Germania, Inghilterra, Olanda, non hanno emanato norme per la disciplina della professioni turistiche. Pertanto, la libera circolazione delle professioni e il diritto di stabilimento hanno rivisto e ridisegnato l'ordinamento giuridico delle professioni turistiche.<br />
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In Italia le professioni turistiche sportive ( maestri di sci e guide alpine) sono disciplinate dal codice civile: articolo 2229, definite anche professioni protette. Le altre professioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 33 comma quinto della Costituzione.<br />
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Come vede non é un problema di incoerenza normativa, ma é un problema di formazione. Gran parte di: pubblici dipendenti, docenti universitari e delle scuole medie superiori, non si aggiornano, risultato: i giovani non conoscono le regole.<br />
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Comunque, a tutti i partecipanti al forum, se avete bisogno di slides sulla legislazione turistica richiedetele a: <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
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Ho scritto un testo sulla legislazione turistica che aggiornerò con l'insediamento del nuovo governo, spero che tra marzo ed aprile c.a. A chi lo richiederà, sarà inviato, gratuitamente, in PDF. Perché gratuitamente, perché sono un dirigente della P.A. turistica che offre la sua competenza a chi ne ha bisogno e credo che i giovani, gli operatori e i pubblici dipendenti del settore turistico debbano conoscere la normativa di riferimento.