Il rapporto tra le agenzie di viaggi e i turisti consumatori è regolato, dagli articoli 32 a 51 dal "Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo".<br />
Pertanto, il primo dato da valutare, riguarda la redazione del contratto da parte dell'agenzia di viaggi. Ma, in ogni caso, considerato che il "Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo", rappresenta una norma attuativa di una direttiva dell'Unione Europea, la tutela del consumatore deve essere garantita. Se dovessero insorgere i problemi da voi prospettati, tramite il vostro legale, avete il diritto di accadere al "Fondo nazionale di garanzia" di cui all'articolo 51 del "Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo", riporto il testo, a seguire. L'importante è che abbiate fruito di almeno due servizi turistici.<br />
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Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo.<br />
Articolo 51 (Fondo nazionale di garanzia)<br />
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,<br />
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.<br />
AGGIORNAMENTO comma 2 con: LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138) . 4 Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094. 1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:<br />
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».<br />
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.<br />
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.<br />
5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.<br />
6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.