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Agenzia di viaggio non paga: rivalsa sul suo cliente?

hansp

Membro
Abbiamo organizzato un evento per un ente pubblico che,per via del mercato elettronico, si è avvalso di un agenzia di viaggi. L' agenzia,nonostante numerosi solleciti e lettere dell' avvocato non ne vuole sapere di pagare.<br />
Ovviamente procederemo con l' ingiunzione di pagamento con i tempi che conosciamo tutti e con il rischio che l' agenzia fallisca.<br />
Domanda: è possibile in qualche maniera rivalersi sull' ente pubblico che era il committente dell' evento?<br />
Grazie
 
Il rapporto tra le agenzie di viaggi e i turisti consumatori è regolato, dagli articoli 32 a 51 dal "Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo".<br />
Pertanto, il primo dato da valutare, riguarda la redazione del contratto da parte dell'agenzia di viaggi. Ma, in ogni caso, considerato che il "Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo", rappresenta una norma attuativa di una direttiva dell'Unione Europea, la tutela del consumatore deve essere garantita. Se dovessero insorgere i problemi da voi prospettati, tramite il vostro legale, avete il diritto di accadere al "Fondo nazionale di garanzia" di cui all'articolo 51 del "Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo", riporto il testo, a seguire. L'importante è che abbiate fruito di almeno due servizi turistici.<br />
<br />
Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo.<br />
Articolo 51 (Fondo nazionale di garanzia)<br />
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,<br />
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.<br />
AGGIORNAMENTO comma 2 con: LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138) . 4 Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094. 1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:<br />
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».<br />
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.<br />
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.<br />
5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.<br />
6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
 
Come si può constatare dall'articolo 32 commi 1 e 2 del Codice del turismo - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - le disposizioni di questa norma si applicano a chiunque anche per i pacchetti turistici negoziati a distanza. L'articolo 33 comma c) definisce turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.<br />
Pertanto il vostro rappresentante legale avrebbe dovuto stipulare il contratto con l'agenzia di viaggi scelta dall'Ente pubblico che vi ha contattato. Ma, come vi già risposto, anche nel caso in cui l'agenzia non abbia predisposto il contratto, in caso di fallimento della stessa, potrete avvalervi del "Fondo di garanzia" di cui all'articolo 52 del "Codice del turismo"<br />
Riporto gli articoli citati.<br />
<br />
Art. 32 Codice del Turismo<br />
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206.<br />
ART. 33<br />
(Definizioni)<br />
1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,<br />
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo<br />
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di<br />
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;<br />
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si<br />
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo<br />
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;<br />
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,<br />
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il<br />
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.<br />
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un<br />
intermediario.<br />
ART. 34<br />
(Pacchetti turistici)<br />
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere<br />
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno<br />
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:<br />
a) trasporto;<br />
b) alloggio;<br />
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che<br />
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte<br />
significativa del pacchetto turistico.<br />
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o<br />
il venditore agli obblighi del presente capo.
 

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