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agenzia viaggi straniera può lavorare in italia ?

dekeron

Membro
Salve a tutti,
sto esaminando la fattibilità dell’apertura di una agenzia di viaggio in un paese extra UE, specializzata in viaggi verso l’Italia. Avrei bisogno di avere alcune informazioni preliminari e prima di andare dal commercialista vorrei chiedervi un consiglio immaginando che qualcuno di voi possa aiutarmi.

In pratica la agenzia di viaggi sarebbe legalmente costituita e opererebbe all’estero, vendendo a cittadini stranieri pacchetti di viaggio assemblati in proprio.

Quindi la attività sarebbe esercita all’estero e perciò risponderebbe delle norme dove sta operando per quel che riguarda la intermediazione tra AdV e cliente finale. Però per assemblare pacchetti di viaggio dovrebbe poter stipulare contratti con TO e acquistare prodotti e servizi (hotel/guide/accompagnatori) italiani.

La domanda è:
dal punto di vista amministrativo e fiscale, è possibile agire solamente dall’estero o sarebbe opportuno costituire una filiale italiana?
Mi troverei a far pagare l’Iva sull’Iva ai miei clienti?
Ci sarebbero altri problemi legali o fiscali?

Grazie a chi vorrà aiutarmi
Saluti
Riccardo
 
Ultima modifica da un moderatore:
L'attività da lei proposta rientra tra quelle di intermediazione turistica. Per quanto riguarda i "pacchetti turistici" la norma di riferimento è il codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011).

Art. 32
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L'unica possibilità per svolgere l'attività da lei proposta è quella di operare per conto di un'agenzia di viaggi italiana, autorizzata, in grado di tutelare i clienti nel territorio italiano, offrendo tutte le garanzie assicurative e di assistenza. Del resto il "codice del turismo e il codice del consumo decreto legislativo n. 206/2005, hanno recepito la disciplina dell'Unione Europea per tutelare i turisti consumatori.

Il rapporto tra lei e l'agenzia di viaggi italiana, va stipulato a parte nelle varie forme previste dai contratti del settore turismo, o di prestazioni occasionali.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Buonasera Dott. Saverio e grazie della cortese risposta.

Pur considerando giustamente che la disciplina per la tutela dei consumatori di cui al ddl.206/2005 venga estesa a tutti i consumatori stranieri, essa lo sarà nell’ambito della sola fruizione dei servizi in territorio UE da parte del consumatore, perché il medesimo ddl non trova applicazione nella regolamentazione della commercializzazione di un servizio turistico venduto da impresa straniera a consumatore straniero (entrambi fuori UE). In questo modo però, risulta controverso fornire da parte di una adv italiana la assicurazione (che se stipulata in Italia da impresa italiana può non tenere conto delle esigenze di rimpatrio di cittadini stranieri, ad esempio) ed anche di fornire un adeguato foro competente che meglio sarebbe se presso il luogo di residenza del consumatore straniero.

Per cui, posso interpretare correttamente il suo pensiero se ritengo che la assicurazione potrà essere fornita dalla impresa straniera che organizza e commercializza il pacchetto (sempre che sia riconosciuta ed abbia piena efficacia nel luogo di fruizione del servizio) e la responsabilità del pacchetto medesimo sarà della stess adv straniera che lo ha organizzato, mentre la assistenza sarà fornita dalla adv italiana, con ciò intendendo che il rapporto tra adv italiana e adv straniera implicherà solamente il servizio di assistenza ai viaggiatori tramite un contratto stipulato nelle forme previste dal settore turismo?

Grazie mille
Cordiali Saluti
Riccardo
 
Ultima modifica da un moderatore:
Preg.mo Riccardo, le sue intuizioni sono esatte. Sottolineo che, in ogni caso, qualunque evento si svolga in Italia è soggetto al codice civile. Le suggerisco un testo eccezionale R. Santagata - UTET "Diritto del turismo" - 2014. Troverà un interessantissimo raffronto tra: tour operator, agente di viaggio e cliente che analizza i rapporti di mandatario o rappresentante tra gli stessi.

Nello specifico, da una parte il mandatario non risponde dei risultati e opera come mediatore tra le parti, il rappresentante opera per conto di una delle parti e risponde dei risultati.

Pertanto, in fase di accordi sarà bene stabilire la forma di contratto da stipulare tra gli attori partecipanti.
X
 
Ultima modifica da un moderatore:
Buongiorno Dott.Saverio, approfitto ancora della sua disponibilità e competenza, se posso:
volevo sapere se quanto detto qui sopra vale anche per un'agenzia di viaggi con sede in paese UE?

Cioè nel caso di agenzia con sede in Francia per organizzazione pacchetti viaggio verso l'italia, la Società Francese potrebbe operare direttamente con suo personale accompagnatore in Italia?

Grazie
Paola
 
Mi spiego meglio:
un'agenzia francese, se vende un pacchetto in italia e si affida per l'esecuzione del servizio a società di trasporto italiana tramite un contratto e personale qualificato italiano tipo accompagnatore turistico e/o guide turistiche con patentino come liberi professionisti sempre con contratto, può operare?

e se invia anche suo personale insieme a questi professionisti italiani?

grazie ancora!
Paola
 
La disciplina di riferimento la trova dall'art. 32 all'art. 51 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 "Codice del turismo"
Art. 32 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
ART. 33
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un
intermediario.
Per quanto riguarda gli accompagnatori, provenienti da altri paesi UE, la disciplina di riferimento va inquadrata
nella tematica dell'U.E. "Libera prestazione di servizi".

Per ulteriori consulenze dedicate professionali mi contatti alla mia e.mail saveriopanzica@alice.it
 
Gent.mo Dott.Saverio,
nell'attesa di definire meglio una serie di progetti (mi piacerebbe contattarla poi in privato per maggiori dettagli ed una consulenza professionale una volta che avrò meglio chiarito i contorni della questione), mi permetto di porle un'ulteriore quesito.

Siccome in Francia l'accesso alla professione di Agenzia viaggi è stato recentemente liberalizzato (permangono solo i requisiti di assicurazione e garanzia finanziaria), la mia domanda è questa: chi aprisse una società di viaggi in Francia non possedendo il requisito professionale, ed operasse in Francia regolarmente, potrebbe poi vedere autorizzata, secondo la libertà di stabilimento, una "filiale" italiana (per avere ad esempio del personale italiano assunto per assistenza in loco o un ufficio anche in italia)?

Grazie ancora
Paola
 
Gent.ma Paola,
la stessa questione si pone per le professioni turistiche. Nei paesi del nord Europa, (Inghilterra, Germania, Olanda Et.) le professioni turistiche non sono disciplinate, ma le direttive dell'U.E. in merito alla "Libera prestazione di servizi" impongono ai paesi membri di garantire lo svolgimento delle attività professionali.

Come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti nell'UE. Per l'ulteriore messa in atto di queste due libertà, le aspettative riguardanti la direttiva sui servizi adottata nel 2006 sono elevate, dal momento che la questione è di importanza fondamentale per il completamento del mercato interno.
Base giuridica
Articoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Obiettivi
Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 54 del TFUE che operano legalmente in uno Stato membro possono: i) esercitare un'attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: articolo 49 del TFUE); o ii) offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d'origine (libera prestazione dei servizi: articolo 56 del TFUE). Ciò presuppone non soltanto l'abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità ma anche, al fine di poter veramente usufruire di tale libertà, l'adozione di misure volte a facilitarne l'esercizio, compresa l'armonizzazione delle norme nazionali di accesso o il loro riconoscimento reciproco (3.1.5).
Risultati
A.La liberalizzazione nel trattato
1.«Libertà fondamentali»
Il diritto di stabilimento comprende il diritto di svolgere attività indipendenti e di creare e gestire imprese al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento definisce per i propri cittadini.
La libertà di prestare servizi si applica a tutti i servizi che vengono generalmente forniti contro remunerazione, nella misura in cui essi non sono regolamentati dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. La persona che presta un «servizio» può, a tal fine, esercitare temporaneamente la propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
La direttiva sui servizi — verso il completamento del mercato interno
La direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein-relativa ai servizi nel mercato interno), che rafforza la libertà di prestare servizi in seno all'UE, è stata adottata nel 2006, con un termine di attuazione fissato al 28 dicembre 2009. Dato il suo enorme potenziale in termini di vantaggi per i consumatori e le PMI, essa risulta fondamentale ai fini del completamento del mercato interno. Lo scopo perseguito è di creare un mercato unico aperto dei servizi in seno all'UE garantendo, nel contempo, la qualità dei servizi forniti ai consumatori all'interno dell'Unione. La piena attuazione della direttiva sui servizi potrebbe aumentare gli scambi di servizi commerciali del 45 % e gli investimenti esteri diretti del 25 %, con un conseguente incremento del PIL compreso tra lo 0,5 % e l'1,5 % (comunicazione della Commissione «Europa 2020»). La direttiva contribuisce alla semplificazione normativo-amministrativa e alla modernizzazione, non solo attraverso l'analisi della legislazione in vigore e l'adozione e la modifica della normativa pertinente, ma anche mediante progetti di lungo termine (l'istituzione di sportelli unici e la cooperazione amministrativa). L'attuazione della direttiva è stata considerevolmente ritardata in un certo numero di Stati membri rispetto al termine inizialmente previsto. Il successo della sua attuazione richiede un impegno politico sostenuto e un ampio appoggio a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - 2012/C 326/02
Art. 16 Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
FONTE Parlamento Europeo Al vostro servizio

Pertanto, se l'agenzia di viaggi é iscritta alla Camera di Commercio del proprio Stato ha il diritto di operare in tutto il territorio U.E.
 
Grazie mille Dott.Saverio, sono sempre stupita dalla completezza e chiarezza delle sue risposte.
Mi permetto ancora una domanda: ma se assumo dipendenti in italia grazie alla libertà di stabilimento, tra di essi deve esserci un Direttore Tecnico obbligatoriamente? O posso operare comunque perchè già opero in Francia?
Grazie mille
Paola
 
Grazie Dott.Saverio!
ne approfitto per dirle che ho seguito il suo consiglio, dato ad un altro utente sempre qui sul forum, di acquistare il volumedi R.Santagata, DIRITTO DEL TURISMO , ed UTET, e lo trovo davvero utile per capire. Grazie mille.
Paola

PS: la Città Metropolitana di Torino, a cui mi sono rivolta e che dovrebbe autorizzare l'iscrizione della mia agenzia nella lista provinciale delle agenzie autorizzate, mi ha risposto che per loro il direttore tecnico è un requisito, e non una professione turistica, quindi non c'entra con la liberalizzazione e non autorizzeranno la mia eventuale richiesta.
Alle mie rimostranze, mi hanno detto di scrivere una mail dicendo che la sottoporranno alla Regione.
 
Facciamo un poco di chiarezza.

La "Sentenza corte costituzionale n.362/98" ha stabilito che l’attività di agenzia di viaggi è unitaria sul territorio nazionale,
pertanto l’autorizzazione di esercizio, la tassa di concessione e la cauzione non sono dovute per le succursali, anche se queste svolgono la loro attività in diverse regioni, inoltre basta un solo direttore tecnico.

La "libera prestazione di servizi di una agenzia di viaggi" deve essere inquadrata nell'ambito di attività d'impresa disciplinata dalla normativa dell'Unione europea.

Il D.T di un'agenzia di viaggi è un professionista (Art. 29 Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE.

Gent.ma Paola, nel rispetto della mia professionalità, la prego, nel caso in cui intendesse andare avanti nel contenzioso con la città metropolitana di Torino, di citare le mie indicazioni, solo a seguito di specifico contratto con la società per la quale svolgo lavoro di consulenza. Il nostro lavoro prevede, tra l'altro, l'assistenza alle imprese turistiche, incluse agenzie immobiliari e agenzie di viaggi in Italia e nell'Unione Europea.

Non si può pretendere un'assistenza professionale in un FORUM. Una seria consulenza richiede contatti continui e costanti, altrimenti si rischia di cadere nel banale.
 
Buongiorno,
ho aperto un Tour Operator in Svezia che offre viaggi in Sardegna per la pratica del Kitesurf.
I pacchetti offrono un all-inclusive:
- Soggiorno (presso ville private ma con partita IVA)
- Servizio Cuochi in Casa
- Trasferimenti da/per Aeroporto e Accompagnamento (in furgoni noleggiati presso rent-a-car eg. Hertz) per la durata del soggiorno per le attività di Kitesurf (spiaggia).

Che tipo di legislazione vige sopra la mia entità impresarie e sono in regola per operare in Italia, o devo per "legge" usare il servizio di un intermediario (agenzia turistica) per poter Operare? Grazie.

 
Buongiorno,
ho aperto un Tour Operator in Svezia che offre viaggi in Sardegna per la pratica del Kitesurf.
I pacchetti offrono un all-inclusive:
- Soggiorno (presso ville private ma con partita IVA)
- Servizio Cuochi in Casa
- Trasferimenti da/per Aeroporto e Accompagnamento (in furgoni noleggiati presso rent-a-car eg. Hertz) per la durata del soggiorno per le attività di Kitesurf (spiaggia).

Che tipo di legislazione vige sopra la mia entità impresarie e sono in regola per operare in Italia, o devo per "legge" usare il servizio di un intermediario (agenzia turistica) per poter Operare? Grazie.


E' riuscito a scoprire più informazioni a riguardo? Sono interessato a capire questa situazione per comprendere meglio anche la mia situazione che è per alcuni aspetti analoga. La mia base aziendale sarebbe negli Stati Uniti.
 

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