Gent.ma Paola,
la stessa questione si pone per le professioni turistiche. Nei paesi del nord Europa, (Inghilterra, Germania, Olanda Et.) le professioni turistiche non sono disciplinate, ma le direttive dell'U.E. in merito alla "Libera prestazione di servizi" impongono ai paesi membri di garantire lo svolgimento delle attività professionali.
Come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti nell'UE. Per l'ulteriore messa in atto di queste due libertà, le aspettative riguardanti la direttiva sui servizi adottata nel 2006 sono elevate, dal momento che la questione è di importanza fondamentale per il completamento del mercato interno.
Base giuridica
Articoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Obiettivi
Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 54 del TFUE che operano legalmente in uno Stato membro possono: i) esercitare un'attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: articolo 49 del TFUE); o ii) offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d'origine (libera prestazione dei servizi: articolo 56 del TFUE). Ciò presuppone non soltanto l'abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità ma anche, al fine di poter veramente usufruire di tale libertà, l'adozione di misure volte a facilitarne l'esercizio, compresa l'armonizzazione delle norme nazionali di accesso o il loro riconoscimento reciproco (3.1.5).
Risultati
A.La liberalizzazione nel trattato
1.«Libertà fondamentali»
Il diritto di stabilimento comprende il diritto di svolgere attività indipendenti e di creare e gestire imprese al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento definisce per i propri cittadini.
La libertà di prestare servizi si applica a tutti i servizi che vengono generalmente forniti contro remunerazione, nella misura in cui essi non sono regolamentati dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. La persona che presta un «servizio» può, a tal fine, esercitare temporaneamente la propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
La direttiva sui servizi — verso il completamento del mercato interno
La direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein-relativa ai servizi nel mercato interno), che rafforza la libertà di prestare servizi in seno all'UE, è stata adottata nel 2006, con un termine di attuazione fissato al 28 dicembre 2009. Dato il suo enorme potenziale in termini di vantaggi per i consumatori e le PMI, essa risulta fondamentale ai fini del completamento del mercato interno. Lo scopo perseguito è di creare un mercato unico aperto dei servizi in seno all'UE garantendo, nel contempo, la qualità dei servizi forniti ai consumatori all'interno dell'Unione. La piena attuazione della direttiva sui servizi potrebbe aumentare gli scambi di servizi commerciali del 45 % e gli investimenti esteri diretti del 25 %, con un conseguente incremento del PIL compreso tra lo 0,5 % e l'1,5 % (comunicazione della Commissione «Europa 2020»). La direttiva contribuisce alla semplificazione normativo-amministrativa e alla modernizzazione, non solo attraverso l'analisi della legislazione in vigore e l'adozione e la modifica della normativa pertinente, ma anche mediante progetti di lungo termine (l'istituzione di sportelli unici e la cooperazione amministrativa). L'attuazione della direttiva è stata considerevolmente ritardata in un certo numero di Stati membri rispetto al termine inizialmente previsto. Il successo della sua attuazione richiede un impegno politico sostenuto e un ampio appoggio a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - 2012/C 326/02
Art. 16 Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
FONTE Parlamento Europeo Al vostro servizio
Pertanto, se l'agenzia di viaggi é iscritta alla Camera di Commercio del proprio Stato ha il diritto di operare in tutto il territorio U.E.