La prenotazione alberghiera rientra nella categoria dei contratti. Pertanto prima di rispondere dovrei leggere il contratto. Bisogna capire se la somma da lei anticipata è un acconto, in questo caso l'agenzia avrebbe dovuto contabilizzare subito, o se il suo anticipo è stato introitato come caparra confirmataria o penitenziale.<br />
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Il contratto d’albergo può configurarsi esclusivamente in relazione ad una attività d’impresa. La legge italiana non disciplina espressamente il "contratto di albergo", non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali. Il prototipo dei contratti di ospitalità è il contratto d’albergo tale contratto va inquadrato in due nuclei di regole comuni a tutte le tipologie ricettive: la disciplina recata dal codice civile dall’articolo 1783 all’articolo 1786; il codice del consumo decreto legislativo 206/2005.<br />
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Sintesi della mia pubblicazione. Il volume intero si può scaricare in PDF, gratuitamente, dal Sito: Dipartimento turismo Regione siciliana - INFO E DOCUMENTI- Raccolta della Normativa turistica - LIBRO COMPLETO.<br />
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7.5 CODICE CIVILE - LE PRENOTAZIONI (CONTRATTI TRA TITOLARI DI STRUTTURE TURISTICO<br />
RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO E CLIENTI)<br />
Il termine prenotazione indica “la pattuizione preliminare ed accessoria con la quale ci si garantisce la stipulazione di un contratto finale”. La prenotazione alberghiera, in quanto effettuata per: telefono, fax, e-mail e tutte le possibile forme di internet, deve essere ricompresa fra i contratti a distanza, intendendosi per tali le forme dei contratti, aventi per oggetto erogazioni di beni o servizi, stipulati tra un professionista e un consumatore. In questo sistema di vendita o di<br />
prestazioni di servizi a distanza, il professionista impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto (art. 50, lettera a) del codice del Consumo. Ciò comporta che il<br />
consumatore ha il diritto di ricevere per iscritto, o a seguito di sua richiesta, su altro supporto duraturo a sua disposizione (ex art. 53 del codice del consumo). Pertanto, rientra tra gli obblighi dell’albergatore la conferma per iscritto al consumatore dell’alloggio per le date indicate, il prezzo e la validità dell’offerta (art. 52, 1° comma, lettera b), c), e), i) del codice del consumo). Il silenzio dell’albergatore, rappresenta l’accettazione della prenotazione. Se l’albergatore per salvaguardarsi da eventuali inadempimenti da parte del cliente, appone un termine alla prenotazione, questo deve considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1357 del Cod. Civ. ancorché<br />
nell’informazione resa al cliente non risulti specificato come tale.<br />
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La prenotazione alberghiera “rafforzata”<br />
La prenotazione rafforzata, detta anche confermata e garantita, è la prenotazione accompagnata da un corrispettivo economico: il versamento di una caparra o la garanzia di una carta di credito ed è regolata dai seguenti articoli del codice civile: clausola penale (art. 1382 c.c. );<br />
caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.);<br />
caparra penitenziale (art. 1386 c.c.);<br />
contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.);<br />
rappresentanza (art.1387 e succ.c.c.);<br />
contratto per persona da nominare (art.1402 co. 2 c.c.).<br />
Questo tipo di prenotazione presenta evidenti analogie con i contratti di vendita dei pacchetti turistici, che trova una sua giustificazione nel garantire gli interessi di impresa all’imprenditore turistico. Per quanto riguarda i viaggi organizzati, l’entità della caparra viene definita nella misura massima del 25% da parte del legislatore, in merito al contratto d’albergo non viene specificata una percentuale da applicare in fase di prenotazione.<br />
L’albergatore concede al cliente una prima possibilità di disdetta senza l’applicazione di alcuna penalità, proponendo un termine temporale entro il quale può essere disdetta la prenotazione.<br />
In caso di revoca della prenotazione, da parte del cliente, la stessa revoca integra la sottrazione unilaterale al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia<br />
effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato Sicché, ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo de servizi non resi.<br />
Nel caso di prenotazione con carta di credito, il contratto si intende perfezionato quando il cliente comunica all’albergatore gli estremi della propria carta di credito, infatti, a seguito della predetta comunicazione l’albergatore si impegna a riservare la camera per il periodo indicato.<br />
Una disdetta tardiva o la mancata presentazione del cliente (no show), darà diritto al titolare della struttura ricettiva di richiedere, a titolo di penale all’istituto che ha emesso la carta di credito, una percentuale del costo totale dei servizi confermati, fatto salvo il maggior danno subito, ciò va inquadrato nella clausola penale art. 1382 cod. civ. Nel caso in cui, con la carta di credito si segua la prassi della caparra, l’albergatore può immediatamente addebitare l’importo richiesto dalla carta di credito. Ciò comporta per i clienti un impegno effettivo in fase di prenotazione, di non impegnare inutilmente le camere delle strutture turistico ricettive. Va,comunque, considerato che una definitiva risoluzione in merito all’utilizzo della carta di credito, da parte dell’albergatore e la relativa tutela del turista consumatore andrebbe regolamentata dalla garanzia della firma digitale, al fine di garantire il turista consumatore da uso fraudolento della carta di credito (art. 56, 2° comma<br />
del codice del consumo).<br />
Ove la disdetta sia successiva alla data proposta l’albergatore è legittimato ritenere quanto richiesto secondo le modalità appresso specificate:<br />
• clausola penale (art. 1382 c.c.) Molti alberghi, per ogni prenotazione, stabiliscono unapenalità di cancellazione, che generalmente portano a conoscenza dell’altra parte in forma scritta. Si tratta di una clausola penale cioè di un negozio accessorio al contratto d’albergo. La prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, l’albergatore pertanto non ha l’onere di provare il danno<br />
subito, né, d’altronde, può pretendere il risarcimento del danno ulteriore ( la penale era per una notte, l’albergo non ha rivenduto la camera per le altre notti originariamente prenotate e non può chiedere il risarcimento per i pernottamenti cancellati e non rivenduti).<br />
• caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) Se al momento della conclusione (1326) delcontratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantitàdi altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra èinadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non èinadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) delcontratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti;att. 164);<br />
• caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso peruna o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quellache ha ricevuta;<br />
• contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.) Accade che il prenotante riservi (e talvolta paghi anche) non per sé ma a favore di terzi (esempio frequente prenotazioni effettuate dagli sposi per propri parenti in occasione del matrimonio). Questo contratto a favoredi terzo, è possibile, secondo i principi generali, alla condizione che lo stipulante abbia un interesse a tale prestazione e in questo caso i rapporti intercorrono tra i contraenti e non impegnano la sfera dei terzi, salvo responsabilità dirette del cliente per atti compiuti durante lo svolgimento del contratto (come danneggiamenti della camera).Per l’acquisto dei diritti il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazionein suo favore, fattispecie che si intende verificata al momento della presentazione inalbergo.rappresentanza (art.1387 e succ. c.c.)<br />
Diverso è il caso in cui un soggetto opera in rappresentanza del cliente; ipotesi tipica è l’agenzia di viaggio che funge da intermediario tra cliente e albergo. L’agenzia agisce in nome e per conto del cliente sul quale ricadono gli effetti del contratto concluso (ipotesi di rappresentanza diretta)oppure agisce in nome proprio e per conto del cliente (rappresentanza indiretta).L’attività intermediaria delle agenzie può avere carattere occasionale oppure essere oggetto di apposite convenzioni; tali contratti sono da taluno denominati contratti alberghieri ed hanno ad oggetto la fornitura di prestazione alberghiere da fornire agruppi o un singolo cliente dell’agenzia.<br />
• contratto per persona da nominare (art. 1402 co. 2 c.c.) Il prenotante riserva per unapersona da nominare; in tal caso il prenotante si riserva al momento della prenotazionela nomina di una persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi che derivanodal contratto (esempio tipico prenotazione effettuata da una azienda a favore di unproprio collaboratore il cui nome verrà comunicato in seguito) restando, comunque,inteso che in caso di mancata nomina, lo stipulante rimane parte del contratto e, pertanto gli effetti negoziali si producono nei suoi confronti. Le parti in genere siaccordano sul termine di comunicazione della nomina; in mancanza l’accettazione della nomina della persona nominata si intende verificata al momento di presentazione in albergo del cliente.<br />
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La prenotazione pura e semplice<br />
La prenotazione pura e semplice non è accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l‘albergatore è l’unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni, il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri, qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento; in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l’accortezza di avvisare in caso di disdetta, il time limit configura un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto (art. 1457 c.c.).<br />
La prenotazione pura e semplice va configurata come contratto atipico (art.1322 cod.civ.), consensuale, tendenzialmente gratuito e con prestazioni a carico di una sola parte. Pertanto