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Assicurazione medico-bagaglio gruppo obbligatoria o no?

amy1234

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Salve, come agenzia di viaggio abbiamo organizzato un gruppo per i Balcani e vorrei chiedervi se l'assicurazione medico-bagaglio è obbligatoria da stipulare o basta la RC della nostra adv? Nel caso fosse obbligatoria, se il cliente (capogruppo è un medico) la rifiuta come dobbiamo comportarci? Grazie per le vostre risposte.
 
Le norme che disciplinano i "Pacchetti turistici" sono contenute negli articolo 32-51 del "Codice del turismo" - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79. Detti articoli, in attuazione della direttiva dell'Unione europea per la tutela dei turisti consumatori, riprendono il codice civile, per quanto riguarda diversi aspetti, in particolare il risarcimento del danno.<br />
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Nel caso di risarcimento alle persone: non possono essere applicate le limitazioni imposte dalle convenzioni internazionali sul trasporto. Corte Costituzionale , sentenza 30.03.2012 n° 75 - L’articolo 15 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fissa, in relazione alla responsabilità per danni alla persone, il limite all’obbligo di ristoro dei danni indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084.<br />
Sono risarcibili, secondo le limitazioni imposte dalle convenzioni internazionali sui trasporti, solo i danni alle cose portate.<br />
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Il - Codice civile CAPO XX Dell'assicurazione- disciplina le assicurazioni. Pertanto, un'impresa, al fine di tutelare la propria attività, ha il diritto di stipulare forme di assicurazione nello svolgimento della proprie iniziative. Se l'agenzia di viaggi ritiene che l'assicurazione di un determinato viaggio possa comportare dei rischi: materiali e morali, deve imporre l'assicurazione specifica. Il medico capogruppo non può intervenire in un diritto dell'impresa che, tra l'altro, garantisce in modo consistente la tutela del cliente. Non dimentichiamo che potrebbe insorgere "Il danno da vacanza rovinata" - articolo 47 del "Codice del turismo", prevista dal codice civile.<br />
Il problema, che il medico non capisce riguarda le eventuali forme di risarcimento che l'agenzia di viaggi deve adottare. Immaginiamo che un agente di viaggi, senza scrupoli, organizzi un viaggio senza prevedere alcuna forma di assicurazione. In ogni caso risponde "in solido" dei danni provocati, pertanto se lo stesso non possiede niente, niente risarcisce. Il cliente dovrebbe rivolgersi al "fondo di garanzia" articolo 51 del "Codice del turismo", con tempi ed importi assolutamente incerti.<br />
Per concludere - imponete le polizze che ritenete più opportune al fine di tutelare l'attività d'impresa ed i vostri clienti che non potranno non ringraziarvi per la vostra "customer care". Dite al medico che faccia il medico.<br />
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Ultimo suggerimento: operate SEMPRE visionando il "Codice del turismo" articoli 32-51 ed il codice civile.<br />
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Per una maggiore comprensione del mio parere vi invito a leggere gli articoli seguenti del - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - "Codice del turismo"<br />
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ART. 36 (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)<br />
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:<br />
...omissis...<br />
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;<br />
...omissis...<br />
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ART. 44 (Responsabilità per danni alla persona)<br />
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano.<br />
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.<br />
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.<br />
<br />
ART. 45 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)<br />
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.<br />
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.<br />
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.<br />
<br />
ART. 50 (Assicurazione)<br />
1. L'organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
 

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