Roma, addì 25 ottobre 2007<br />
<strong><br />
OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 717 del 21.09.2007 in attuazione dei principi di cui alla Legge n. 40 del 02.04.2007 (Bersani) </strong><br />
<br />
La Giunta Regionale del Lazio, nella seduta del 21 settembre 2007, ha adottato la deliberazione n. 717 con cui ha provveduto a revocare la D.G.R. n. 606/2007 approvando contestualmente le nuove direttive alle Province in materia di Guide ed Accompagnatori Turistici in applicazione dei principi di cui all’art. 10 comma 4 della Legge n. 40 del 02.04.2007 (Bersani). Qui di seguito si riporta integralmente il testo dell’ ALLEGATO “A” alla suddetta delibera regionale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.<br />
<br />
<strong>ALLEGATO “A”<br />
Direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4.”<br />
</strong><br />
1. Le Amministrazione Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di guida turistica nell'ambito provinciale di competenza, effettuano la preventiva verifica sul curriculum scientifico e professionale dei richiedenti e su un elaborato relativo ad un sito di interesse storico-artistico-archeologico e ambientale, inerente il territorio di riferimento, da redigersi anche nella lingua straniera prescelta.<br />
L’elaborato redatto nella lingua straniera prescelta sarà oggetto di colloquio.<br />
Ai fini della valutazione del curriculum e dell’elaborato presentatati, ciascuna Amministrazione Provinciale si avvale di una Commissione permanente che effettua la suddetta verifica con cadenza semestrale, entro maggio e novembre di ogni anno.<br />
Le Amministrazione Provinciali daranno comunicazione ai partecipanti al colloquio degli esiti dei lavori della Commissione entro 30 gg dall’effettuazione degli stessi Qualora le Amministrazioni Provinciali non effettuino la suddetta verifica con la cadenza sopra indicata l’Amministrazione Regione applicherà i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 19 della L.R. 14/99.<br />
<br />
2. Le Amministrazioni Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico effettuano la preventiva verifica delle conoscenze specifiche mediante apposito colloquio quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.<br />
Tale verifica è espletata da ciascuna Amministrazione Provinciale attraverso la Commissione permanente, di cui al punto 1) con le stesse modalità e tempi sopra indicate.<br />
Qualora le Ammistrazioni Provinciali non effettuino la suddetta verifica con la cadenza sopra indicata l’Amministrazione Regionale applicherà i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 19 della L.R. 14/99.<br />
L'equipollenza ai titoli di studio di cui ai punti 1) e 2), se già stata prevista dal Ministero dell'Università e della Ricerca, può essere dichiarata dal soggetto interessato con l'indicazione degli estremi del relativo provvedimento di riconoscimento.<br />
<br />
<br />
IL DIRIGENTE<br />
Dott.ssa Paola ACIDI<br />
Via Nomentana, 54 – 00161 Roma<br />
Tel. 06/67668515 Fax: 06/67668581
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OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 717 del 21.09.2007 in attuazione dei principi di cui alla Legge n. 40 del 02.04.2007 (Bersani) </strong><br />
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La Giunta Regionale del Lazio, nella seduta del 21 settembre 2007, ha adottato la deliberazione n. 717 con cui ha provveduto a revocare la D.G.R. n. 606/2007 approvando contestualmente le nuove direttive alle Province in materia di Guide ed Accompagnatori Turistici in applicazione dei principi di cui all’art. 10 comma 4 della Legge n. 40 del 02.04.2007 (Bersani). Qui di seguito si riporta integralmente il testo dell’ ALLEGATO “A” alla suddetta delibera regionale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.<br />
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<strong>ALLEGATO “A”<br />
Direttive alle Province in materia di guide ed accompagnatori turistici in applicazione del D.L. del 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modifiche, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “norme urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 10, comma 4.”<br />
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1. Le Amministrazione Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di guida turistica nell'ambito provinciale di competenza, effettuano la preventiva verifica sul curriculum scientifico e professionale dei richiedenti e su un elaborato relativo ad un sito di interesse storico-artistico-archeologico e ambientale, inerente il territorio di riferimento, da redigersi anche nella lingua straniera prescelta.<br />
L’elaborato redatto nella lingua straniera prescelta sarà oggetto di colloquio.<br />
Ai fini della valutazione del curriculum e dell’elaborato presentatati, ciascuna Amministrazione Provinciale si avvale di una Commissione permanente che effettua la suddetta verifica con cadenza semestrale, entro maggio e novembre di ogni anno.<br />
Le Amministrazione Provinciali daranno comunicazione ai partecipanti al colloquio degli esiti dei lavori della Commissione entro 30 gg dall’effettuazione degli stessi Qualora le Amministrazioni Provinciali non effettuino la suddetta verifica con la cadenza sopra indicata l’Amministrazione Regione applicherà i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 19 della L.R. 14/99.<br />
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2. Le Amministrazioni Provinciali, al fine di rilasciare ai soggetti in possesso della laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico effettuano la preventiva verifica delle conoscenze specifiche mediante apposito colloquio quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.<br />
Tale verifica è espletata da ciascuna Amministrazione Provinciale attraverso la Commissione permanente, di cui al punto 1) con le stesse modalità e tempi sopra indicate.<br />
Qualora le Ammistrazioni Provinciali non effettuino la suddetta verifica con la cadenza sopra indicata l’Amministrazione Regionale applicherà i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 19 della L.R. 14/99.<br />
L'equipollenza ai titoli di studio di cui ai punti 1) e 2), se già stata prevista dal Ministero dell'Università e della Ricerca, può essere dichiarata dal soggetto interessato con l'indicazione degli estremi del relativo provvedimento di riconoscimento.<br />
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IL DIRIGENTE<br />
Dott.ssa Paola ACIDI<br />
Via Nomentana, 54 – 00161 Roma<br />
Tel. 06/67668515 Fax: 06/67668581