In effetti la legge regionale della Calabria n. 8 del 2008 non specifica che l'agenzia non possa condividere i locali con altra attività imprenditoriale. La Costituzione italiana in diversi articoli, dispone che tutto ciò che non è espressamente proibito per legge é lecito.
Inoltre l'art. 41 della Costituzione tutela la libera attività d'impresa.Provi a mandare una lettera di diffida tramite il suo avvocato.
Chieda come mai la Regione Calabria non attua la SCIA da presentare al SUAP per l'avviamento dell'attività, violando le direttive dell'Unione europea di riferimento, in particolare la direttiva Bolkestein recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 59/2010.
Se vuole essere assistita, potrei predisporre la memoria per il suo avvocato, mi contatti alla mia mail personale: saveriopanzica@alice.it
Le allego la predetta legge regionale e le mie ricerche sulla SCIA. Anche se una parte riguarda la Regione Sicilia, tutto il resto della ricerca é valido in Italia.
Legge regione Calabria n. 8/2008 - Articolo 19
(Procedure per apertura)
1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l’agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c) la denominazione dell’agenzia;
d) l’ubicazione ove l’agenzia avrà sede;
e) l’attività che l’agenzia intende svolgere e il periodo d’apertura;
f) l’organizzazione e le attrezzature dell’impresa;
g) la consistenza patrimoniale dell’impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:
a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
c) il certificato d’iscrizione del direttore tecnico all’albo dei direttori tecnici, di cui all’articolo 33;
d) la copia autenticata dell’atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.
3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell’agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l’autorizzazione. La comunicazione deve contenere l’indicazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, dell’ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell’agenzia e del periodo di apertura.