Cioa ad entrambe.
L'incremento salariale non è regolamentato da alcuna legge specifica, ma è deciso esclusivamente dalle decisioni aziendali come premio per i dipendenti più capaci e utili per il buon funzionamento dell'azienda. D'altro canto, gli scatti di anzianità sono previsti nei vari contratti collettivi e devono essere rispettati dai datori di lavoro.
Queste due modalità di aumento sono distinte e non devono essere confuse. Gli scatti di anzianità sono piccoli incrementi salariali che si verificano automaticamente dopo un determinato numero di anni di servizio.
Questo strumento ha lo scopo di premiare i dipendenti più fedeli, ovvero quelli che rimangono nello stesso lavoro per un lungo periodo di tempo, senza cercare opportunità più vantaggiose altrove. E' evidente che questa regola è anche utile per i datori di lavoro, che possono quindi gestire le loro attività con personale esperto e che conosce a fondo l'azienda.
In ogni caso, il datore di lavoro non ha la facoltà di decidere se premiare o meno un dipendente fedele, poiché questa è una regola stabilita nei contratti collettivi e che deve essere rispettata.
Un dipendente può facilmente verificare se riceve gli scatti di anzianità previsti, leggendo le diverse voci della busta paga. Per sapere quando scatta il diritto all'aumento per anzianità lavorativa, invece, è necessario controllare il contratto di lavoro, dove questa regola è esplicitamente indicata.
Il nuovo CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi, prevede che gli scatti di anzianità vengano maturati ogni quattro anni, invece dei tre previsti dal vecchio contratto Turismo del 2010.
Gli importi degli scatti di anzianità, in base al livello di inquadramento, rimangono gli stessi.
Per i nuovi scatti dal 1/1/2018, la maturazione del successivo scatto passa da triennale a quadriennale.
Per gli scatti di anzianità in corso di maturazione si applica la disciplina degli scatti triennali del vecchio CCNL Turismo del 2010.
L'articolo 182 del CCNL disciplina gli scatti di anzianità nel nuovo contratto Turismo, Ristorazione e Pubblici esercizi.
Articolo 182 – Scatti di anzianità
(1) A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal titolo X.
(2) Dal 1° gennaio 2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di anzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina di cui all’articolo 158 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
(3) Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
livelli euro
A 40,80
B 39,25
1 37,70
2 36,15
3 34,86
4 33,05
5 32,54
6s 31,25
6 30,99
7 30,47
(4) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
(5) Nel caso in cui nel corso del quadriennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.