RISPONDO PER IL FORUM, non so se lei è la stessa persona che mi ha contattato in privato.
Legge regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO -Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo.1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell’agenzia, aventi un livello
pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d’uso, o la vendita di
prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.
4. Sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo:
a) l’apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;
b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;
c) un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria;
d) l’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1327 del 23 luglio 2013 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 19, comma 3.
6. Indicazioni operative in materia di Direttore di agenzia di viaggi in esclusiva. Si approvano le seguenti disposizioni operative: il requisito dell’esclusività del Direttore tecnico di agenzia viaggi, previsto dall’articolo 37 della legge regionale n. 11/2013, si applicherà solo dalla data di pubblicazione sul BUR della futura delibera di Giunta regionale che disciplinerà le agenzie viaggi, ai sensi dell’articolo 38 della citata legge regionale n. 11/2013, e riguarderà le seguenti due fattispecie: a) le nuove agenzie viaggi, che, dalla suddetta data di pubblicazione in poi, presenteranno una SCIA alla Provincia, ai sensi dell’articolo 38, con un Direttore tecnico necessariamente in esclusiva ; b) le agenzie viaggi, già autorizzate, che, dalla suddetta data di pubblicazione in poi, se lo vorranno, decideranno la sostituzione del Direttore tecnico, già indicato nell’autorizzazione di cui all’articolo 67 della legge regionale n. 33/2002, con un nuovo Direttore necessariamente in esclusiva, dandone comunicazione alla Provincia, come previsto dalla legge regionale n. 11/2013. Resta comunque inteso che, a partire dalla data di pubblicazione sul BUR della citata DGR, le agenzie viaggi già autorizzate, potranno, se lo vorranno, continuare a mantenere a tempo indeterminato il loro Direttore tecnico già in condivisione con altre agenzie, poiché la loro autorizzazione di apertura, che contiene l’indicazione del Direttore tecnico, resta confermata a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lettera c, della legge regionale n. 11/2013.
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