Preg. Alberto,
il tema, capisco, é estremamente interessante e coinvolgente, in special modo per chi ha passione, intuito e voglia di creare lavoro. Ma, come ho già scritto, diverse volte, quando si affronta una questione, nello specifico, l'erogazione di servizi, comunque turistici, é importante conoscere le principali fonti di: legislazione, marketing e qualità. Successivamente si potrà passare alla vera e propria fase attuativa. Procediamo con ordine e con metodo.
Il concetto normativo di "Servizio turistico" va ricercato e "scovato" nell'art. 34 del decreto legislativo n. 79/2011 "Codice del turismo"
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
La disciplina dei "pacchetti turistici" era presente, prima della pubblicazione del codice del turismo, nel "Codice del consumo". In particolare l'artico 34 del codice del turismo "novellato", rispetto a quello presente nel codice del consumo, ha eliminato l'obbligo del soggiorno. Questa novità non é da poco, infatti estende il concetto dei pacchetti turistici, anche ed in particolare, alle escursioni.
Nel caso del “tour gastronomico” siamo, chiaramente, in presenza di servizi turistici, in escursione: accompagnamento, ristorazione (pasti e/o bevande).
Giusto asserire che non tutte le società che organizzano eventi sono AdV (dettaglianti o tour operator). Però, una società che propone lezioni di cucina (e solo quello) ovviamente non è una AdV, ma deve comunque, essere abilitata, a norma di legge, a svolgere l'attività di formazione. Purtroppo, il declino della legalità ha portato, chiunque a svolgere le attività, per quanto innovative, che gli passano per la testa, senza considerare il rispetto della legalità e della libera concorrenza, nei confronti di quei poveri cristi che pagano: tasse e personale. Ritengo attuabile la proposta che il ristorante eroghi il servizio di ristorazione e fatturi la prestazione. Ma la sua figura, in questo caso, non sarebbe di intermediario turistico ma, bensì, di lavoratore occasionale che dovrebbe operare in una delle seguenti ipotesi: prestazione occasionale (co.co.pro. sino a 5.000,00 euro per anno, ritenuta al 20%); titolare partita IVA (regime ordinario, o regime forfettario - con specifico codice ATECO). Comunque, il soggetto erogatore di servizi resta il ristorante, escludendo, categoricamente, la prestazione di accompagnamento, che può essere svolta con due opzioni: 1) da una guida/accompagnatore con patentino ufficiale; 2) da agenzia di viaggi/tour operator.
Il fatto che queste lezioni siano disponibili sia in lingua italiana sia in lingua inglese sarebbe un dettaglio rilevante? Certo che si, solo una scuola di lingue autorizzata (specifico codice ATECO), o un ente di formazione autorizzato possono erogare lezioni di lingue.
Per quanto riguarda le due attività, diciamo, separate, credo che la questione vada affrontata alla luce di un inciso del predetto art. 34 "La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo".