I rapporti tra cliente e gestore sono disciplinati dal codice civile nella sezione dei contratti. Il contratto d'albergo (esteso a tutte le strutture ricettive ai sensi dell'art. 1786 del codice civile) è un contratto atipico misto. Pertanto, il contratto d'albergo è un accordo tra le parti.
Fare liberare la stanza dei bagagi senza il permesso del cliente potrebbe dare adito ad un contenzioso ai sensi dell'art. 392 del codice penale: "
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è quello commesso da chi persegue l'obiettivo di esercitare un proprio diritto non ricorrendo al giudice ma facendosi ragione da sé in maniera arbitraria".
Cosa succede, tuttavia, se il viaggiatore, effettivamente prende possesso della propria camera, eventualmente versando anche un acconto, ma alla fine del soggiorno non paga il conto?
FONTE - https://www.studiocataldi.it/articoli/22657-hotel-se-non-saldi-il-conto-e-reato.asp
Non si tratta di un mero inadempimento civile, poichè dal suo comportamento emerge anche un i
llecito penale, in particolare quello
dell'insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., come precisato dalla Corte d'Appello di Perugia nella recente
sentenza 150/2015.
La fattispecie punisce "
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla".
Si tratta di un caso non infrequente che molti albergatori hanno dovuto affrontare: talvolta, il cliente ha goduto del soggiorno, nonché di parecchi extra, abbandonando poi la stanza approfittando di un momento di particolare confusione o di disattenzione; altre volte, invece, il viaggiatore a cui è
stato richiesto il pagamento ha candidamente affermato di non avere la somma sufficiente per saldare.
Per ricadere nell'ipotesi prevista dal
codice penale, tuttavia, deve sussistere un
comportamento commissivo e consapevole del cliente, connotato da
artifici e raggiri volti a far presumere la propria solvibilità.
Un caso diverso rispetto all'insolvenza fraudolenta, è quella determinata da
eventi successivi e imprevisti, ad esempio non avere contanti sufficienti e non poter procedere al pagamento con mezzi alternativi, per mancanza o malfunzionamento dei mezzi tecnici all'uopo necessari (bancomat, carta di credito o assegno).
In quest'ultimo caso, a seguito della disponibilità del cliente di fornire i propri dati identificativi, il gestore potrà
emettere fattura e attendere il successivo pagamento, e, laddove non venga pagato, agire giudizialmente per il recupero della somma.
Il reato previsto dall'art. 641 c.p, non prevede l'arresto in flagranza e neppure il fermo, così come non sono applicabili misure cautelari personali: dovranno esser le
Forze dell'Ordine a recarsi in loco,
identificare i soggetti e raccogliere la
querela del gestore da cui potrà scaturire il processo penale successivo.
Non è possibile trattenere il cliente contro la propria volontà, altrimenti si rischia il reato di seguestro di persona, e neppure costringere ad esibire i necessari documenti per identificarlo, in quanto la legge dispone tale prerogativa soltanto per quanto rigaurda i Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.
Se l'albergatore ha identificato il cliente al momento della presa in possesso della stanza, potrà procedere contro l'inadempiente o recuperando il credito in
sede civile, oppure sporgendo
querela per insolvenza presso la competente autorità giudiziaria.