ciao
@GiuliaD la norma di riferimento vigente - salvo cambi degli ultimi 15 mesi - dovrebbe essere questa L.R. 30 agosto 2017, n. 44
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attivita' professionale di guida speleologica.
E' strano che ti risulti un ennesimo cambio.
La norma cita e stabilisce all'
Art. 21
(Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)
1. La responsabilita' tecnica delle agenzie di viaggio e turismo e' affidata ad un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'
articolo 20, comma 1, del d.lgs. 79/2011.
2. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di liberta' di stabilimento, e' subordinata:
a) al possesso della qualifica professionale nel rispetto di quanto disposto dal comma 3;
b) alla presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 e smi, su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale competente in materia di turismo.
3. La qualifica professionale, propedeutica all'esercizio dell'attivita', si consegue, in alternativa:
a) mediante verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'
articolo 20 del d.lgs. 79/2011 da parte del Dipartimento regionale competente in materia di turismo mediante apposito esame di idoneita';
b) mediante attestazione del superamento di un medesimo esame di idoneita' presso altra Regione o Provincia autonoma, o attraverso l'iscrizione in un analogo elenco ricognitivo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
6. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20.
7. Tutti i soggetti che gia' svolgono l'attivita' di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo nell'elenco di cui all'articolo 20.
8. Il direttore tecnico e' tenuto a prestare la propria attivita' professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.
Informati bene e verifica!