DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005 n.206 (in Suppl.ordinario n. 162 alla Gazz.Uff., 8 ottobre, n.<br />
235) - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229<br />
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Art.63 Foro competente<br />
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile<br />
è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.<br />
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Art.33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore<br />
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o<br />
domicilio elettivo del consumatore;