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Conflitto legislativo Codice del turismo

Secondo il codice del turismo art 34 comma 1 <strong>I pacchetti turistici </strong>hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata,<strong> di almeno due degli elementi </strong>di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:<br />
a) trasporto;<br />
b) alloggio;<br />
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.<br />
<br />
Secondo un sito dell Unione Europea http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/package-travel/index_it.htm<br />
Un pacchetto vacanze è una combinazione di servizi per una vacanza o un viaggio che<br />
<br />
<strong>dura più di 24 ore o<br />
comprende un pernottamento.</strong><br />
<br />
Il pacchetto deve essere preconfezionato e comprendere almeno due dei seguenti servizi:<br />
<br />
trasporto<br />
alloggio<br />
altri servizi che costituiscono una parte significativa del viaggio (ad esempio lo skipass per l'intera durata della vacanza o le visite turistiche).<br />
<br />
Non ho trovato le fonti di diritto che sanciscono quanto appena letto.<br />
La mia domanda é come viene definito un pacchetto turistico?
 
La disciplina normativa dei pacchetti turistici, dapprima inserita nel D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), è stata novellata dal D. Lgs. 79/2011 (c.d. Codice del Turismo) che, finalizzato ad un riordino complessivo della materia, ha fatto confluire in un testo legislativo autonomo gli artt. 82-100 del Codice del Consumo che devono, pertanto, ritenersi abrogati .<br />
<br />
Le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del Consumo ed integrandole con nuove disposizioni.<br />
ART. 34 - decreto legislativo n. 79/2011 "codice del turismo"<br />
(Pacchetti turistici)<br />
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:<br />
a) trasporto;<br />
b) alloggio;<br />
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.<br />
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.<br />
<br />
E’ questa la definizione che del pacchetto turistico fornisce l’art. 34 del Codice del Turismo che pur riprendendo sostanzialmente il testo dell’art. 84 del Codice del Consumo, ne amplia il contenuto includendovi le crociere (non espressamente indicate nell’abrogato art. 84 del Codice del Consumo e disciplinate per analogia in virtù di interpretazioni giurisprudenziali) ed equiparando alle agenzie viaggio tradizionali le agenzie on-line, operative attraverso siti web.<br />
<br />
Viene, inoltre, eliminato il riferimento alla durata temporale richiesta perché la combinazione di due o più servizi turistici possano integrare un pacchetto turistico (“superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte” nell’originaria previsione del Codice del Consumo); ne consegue che, anche il c.d. “turista-escursionista”, che acquista una combinazione di servizi turistici (viaggio, alloggio, escursioni, visite guidate, immersioni ecc.,) ma di durata inferiore alle 24 ore o non comprendente almeno una notte, possa giovarsi della tutela prevista dai Codici del Consumo e del Turismo.<br />
<br />
La normativa attualmente in vigore per i pacchetti turistici è contenuta nella Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» e negli atti di recepimento nazionale, ora confluiti nel D. Lgs. 79/2011 (c.d. Codice del Turismo).<br />
<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
1) dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di A.M.L. e A.C.; 2) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilita’ per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV).<br />
<br />
Sentenza della Corte costituzionale n. 75 , del 30 marzo 2012.
 
Grazie<br />
Ok quindi mi sta dicendo che gia la normativa Italiana antecedentemente richiedeva il pernottamento come condizione necessaria ai fini di definire il pacchetto turistico, mentre dal codice del turismo del 2011 si é abrogata questa condizione.<br />
Inoltre che il codice del turismo italiano 2011 é scritto in maniera tale da aver recepito ed applicato nello stato membro(ita) la direttiva europea 90/314/CEE che suppongo essere l ultima direttiva/regolamento europeo che disciplina il turismo in UE<br />
Nonostante cio perche su un sito dell unione europea creato per informare i cittadini europei sui propri diritti e doveri, in particolare in una pagina aggiornata al 3 ottobre di questo anno, c e scritto che perche un pacchetto turistico sia definito tale é necessario comprenda un pernottamento o duri almeno 24ore?!!<br />
A questo mi sorge un quesito pratico: se un to/adv con sede in Tunisia organizzasse tra le tante cose, una gita in giornata con partenza,tappe,arrivo in Italia e qualora in Tunisia un pacchetto turistico per defnirsi tale debba includere un pernottamento secondo quale legislazione dovrebbe definire i servizi forniti?
 
Rivediamo tutto con ordine.<br />
Corretta la prima considerazione: "la normativa Italiana antecedentemente richiedeva il pernottamento come condizione necessaria ai fini di definire il pacchetto turistico, mentre dal codice del turismo del 2011 si é abrogata questa condizione".<br />
<br />
Il codice del turismo italiano 2011 é stato scritto modificando il codice del consumo dall'articolo 84 all'articolo 100 che, a sua volta, aveva modificato il decreto legislativo 111/1995 che ha recepito la predetta direttiva europea 90/314/CEE.<br />
<br />
Il recepimento, da parte dello Stato italiano, della predetta direttiva, ha applicato il codice civile - diritto privato (in particolare la disciplina dei contratti) e la legge 1084 del 1977 che disciplinava i rapporti tra le agenzie di viaggi e i clienti (ratificata solo da Italia e Belgio).<br />
<br />
Se un sito dell'Unione europea esprime opinioni diverse da quelle stabilite dallo Stato italiano, non so che dirle, forse non hanno aggiornato i loro dati al codice del turismo.<br />
<br />
In Tunisia non vige la direttiva in argomento perché paese extracomunitario. Comunque, a livello internazionale sono vigenti le convenzioni internazionali sui viaggi.
 
Gentile Dott. Saverio<br />
<br />
sono un Tour Op, in Puglia. Leggo con interesse tutte le sue risposte, grazie per l'utilità dei suoi pareri.<br />
<br />
A proposito di siti web ( non di proprietà di Agenzia di Viaggio ) che fanno promozione turistica ma soprattutto prenotazione, in PUGLIA ne abbiamo un gran proliferare.<br />
Detto che ci è chiaro che Lei ricorda che è esclusivo delle Agenzie Viaggi poter gestire simili attività di intermediazione, cosa ne pensa di quei siti web i cui titolari ( non Agenti di Viaggio ) parlano di MARKETING A PERFORMANCE per giustificare ogni commissione che ricevono quando in Cliente prenota un servizio?<br />
<br />
In qualche Legislazione Regionale c'è già una dicitura che esplicitamente rimandi all'Agente di Viaggio la proprietà del sito web di prenotazione vietando che la stessa sia permessa ai siti web di promozione?<br />
<br />
Cordiali saluti<br />
Francesca
 
Gent.ma Francesca, grazie per i complimenti.<br />
Lei ha perfettamente ragione. L'intermediazione turistica è di competenza esclusiva delle agenzie di viaggi: materia residuale, come le attività ricettive, delle Regioni: articolo 117 comma 4 della Costituzione. L'articolo 2084 del codice civile dispone che la legge determina le modalità autorizzative per le attività delle imprese. In questo caso sono, come sopra citato, le imprese di agenzie di viaggi che operano tramite la SCIA, da presentare al SUAP.<br />
<br />
NESSUNA DEROGA IN NESSUNA REGIONE E' POSSIBILE, ANDREBBE IN PALESE CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE E I CON IL CODICE CIVILE.
 
Gent.mo Saverio,<br />
<br />
grazie per la risposta.<br />
Le chiedo ancora un riscontro:<br />
dalla Regione Puglia ci dicono che la Legge QUADRO N 135 del 2001 è stata abbrogata dal CODICE DEL TURISMO DEL 2012, ma di questo sono stati dichiariati incostituzionali l’Art 18 ( che definisce le Agenzie Viaggio ) ed altri, e quindi al momento sussiste come un vuoto normativo nazionale aggiornato. Ma resta valida ovviamente la Legge Regionale Puglia.<br />
<br />
Rimangono validi del CODICE DEL TURISMO gli Articli sui CONTRATTI, dei quali l’Art 33 dà una nuova definizione di "intermediario"<br />
<br />
ART. 33<br />
(Definizioni)<br />
1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,<br />
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o<br />
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilita’ di realizzare<br />
autonomamente ed acquistare tale combinazione;<br />
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si<br />
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario<br />
o singoli servizi turistici disaggregati;<br />
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,<br />
purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della<br />
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.<br />
<br />
<br />
Ora, per i Pacchetti Turistici la Legge Regione Puglia dell'Ott 2014 rimarca che è attivita di competenza propria delle Agenzie di Viaggio. Nella precedente legge di Giugno 2014 aveva parlato di "esclusiva" competenza, ma è stata dichiarata incostituzionale l aparola "escusiva" e la legge... Eppure con le Agenzie di Viaggio siamo nel campo delle Imprese, per cui non vale la liberalizzazione che invece interessa le Professioni Turistiche. Lei come la vede?<br />
<br />
Con l'Art 33 si apre il problema dei Singoli Servizi Turistici Disaggregati che, poichè nella Legge Regionale non compaiono specifiche indicazioni, sembra possano essere gestiti anche da Agenzie di Servizi Turistici ( come le prenotazioni Alberghiere, anche gestite da siti Web Pubblicitari o da Agenti Immobiliari )<br />
<br />
<br />
Resto in attesa di suo riscontro<br />
Cordiali saluti. Francesca
 
Per le imprese turistiche di intermediazione turistica: Agenzie di viaggi, non può sussistere un vuoto normativo nazionale, perché si tratta di competenza residuale o innominate delle regioni: articolo117 comma 4 Costituzione.<br />
Diversa è la situazione per i pacchetti turistici di cui agli articoli 32-51 del "Codice del turismo". Infatti detti articolo regolano i contratti tra agenti di viaggi e turisti consumatori, rientrano, pertanto nel codice civile: Delle obbligazioni - Dei contratti in generale, Libro IV, Titolo II. Nessuna deroga è consentita, al di fuori del predetto articolato.
 
Gentilissimo Saverio,<br />
<br />
torno a scrivere sul Forum perchè, se per i Pacchetti Turistici ho rimosso ogni dubbio, cioè l'Intermediazione è esclusività dell'Agente di Viaggio ( per il Codice del Turismo, stante anche la normativa contrattualistica del Codice Civive ), personalmente mi è rimasto il dubbio che ciò riguardi anche l'INTERMEDIAZIONE DEI SERVIZI SINGOLI, e un suo chiarimento tornerà molto utile a me e penso anche a chi legge.<br />
E le chiedo lumi differenziando il caso che sia intermediazione di un SINGOLO SERVIZIO, dal caso che sia intermediazione di SERVIZI SINGOLI DISAGGREGATI DI UNO STESSO PACCHETTO ( così come citato dal Codice del Consumo Art 33 )<br />
Accentuo questi particolari perchè laddove la legge Statale ( attraverso le linee guida del Codice del Consumo del 2011 ) si apre alla legge Europea che - se non sbaglio - parla di Organizzatore e Venditore ma non di intermediario, il ruolo dell'intermediario rischia di non mantenere tutti i suoi contorni.<br />
<br />
E le chiedo anche questo: come si colloca un Gruppo d'Acquisto come GROUPON, che non è un Agente di Viaggio, che ha sede legale in Italia e quindi sottostà alle leggi italiane, ma fa Commercio Elettronico di Viaggi ?<br />
<br />
Grazie, saluti. Francesca<br />
<br />
ADV / TO
 
Gent.ma Francesca. Qualunque tipo di intermediazione turistica è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi, sia per la vendita di singoli servizi che della combinazione di più servizi (pacchetti turistici). Lo stesso principio vale per GROPON.<br />
<br />
Da una ricerca ho rilevato che:<br />
<br />
Groupon sfora nella terra delle OTA<br />
<br />
Forse nessuno lo ricorderà, ma circa un anno fa Groupon acquistava Blink, l’applicazione spagnola per la prenotazione a prezzi scontati di soggiorni in hotel entro le 24 ore, sul modello di Hotel Tonight.<br />
<br />
Come per Hotel Tonight, il nuovo servizio Getaway Tonight è disponibile solo da mobile: le offerte sono aggiornate grazie ad un extranet che permette agli albergatori di caricare le loro offerte last minute in ogni momento per liberarsi dall’invenduto.<br />
<br />
Sul Groupon Merchant Blog è spiegato in dettaglio perchè il nuovo strumento dovrebbe interessare agli albergatori.<br />
<br />
- See more at: http://www.bookingblog.com/groupon-divorzia-da-expedia-e-si-rifa-con-i-same-day-deal/#sthash.7aeQfgU3.dpuf<br />
Come vede anche GROUPON è soggetto alle regole dell'intermediazione turistica.
 
Gentilissimo Saverio,<br />
<br />
tutto chiarissimo.<br />
<br />
Quindi GROUPON con sede in Italia - dovendo sottostare alle leggi dell'intermediazione turistica appannagio esclusivo delle Agenzie di Viaggio - doveva dipendere dalla OTA Agenzia di Viaggio EXPEDIA;<br />
mentre GROUPON INTERNATIONAL GMBH con suo sito di prenotazioni Viaggi/Hotel può agire in libertà solo e soltanto perchè non ha sede legale in Italia bensì in Svizzera.<br />
<br />
Grazie. Francesca<br />
<br />
ADV/TO
 
Gentilissimo Saverio,<br />
<br />
dal Codice del Turismo Art 33 oltre alle definizioni organizzatore-intermediario-turista c'è il termine VENDITORE.<br />
Si legge il punto c) l'Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.<br />
<br />
<br />
Poichè VENDITORE non è termine che viene definito, non si comprende la differenza tra venditore e intermediario. Posso avere il Tuo inquadramento?<br />
<br />
Francesca<br />
ADV/TO<br />
<br />
<br />
Ps. Auguri di Buon 2015!
 
Gent.ma Francesca, lei pone dei quesiti, sempre, estremamente interessanti.<br />
Per una corretta definizione di VENDITORE ritengo sia indispensabile analizzare la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».<br />
Infatti come potrà leggere, a seguire, la direttiva identifica: "ORGANIZZATORE" e "VENDITORE". Infatti, venditore è sia il TOUR OPERATOR che può organizzare e vendere direttamente e l'agente di viaggi che vende per conto del TOUR OPERATOR.<br />
<br />
<br />
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»<br />
2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un<br />
venditore;<br />
3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore;<br />
Articolo 4<br />
1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto, le<br />
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di<br />
passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per<br />
effettuare il viaggio ed il soggiorno;<br />
b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio,<br />
le informazioni seguenti:
 
Buongiorno, mi sembra chiara la differenziazione nella normativa comunitaria tra "venditore" e "organizzatore", mi sembra però anche di capire che a livello pratico, in Italia non vi sia differenza dato che un'agenzia viaggi può oltre che intermediare anche organizzare dei pacchetti turistici.<br />
La differenza probabilmente è più marcata in altri paesi come la Germania, dove se ho ben capito dalle informazioni reperite in rete, viene richiesto apposito esame per diventare tour operator "organizzatore" mentre per essere rivenditore di pacchetti non sono richieste particolari abilitazioni. Questo anche perchè in caso di controversie legali a rispondere è direttamente l'organizzatore e non chi ha venduto il pacchetto.
 
La normativa che disciplina l'intermediazione turistica. agenzie di viaggi e tour operators è la stessa. Di fatto, un'agente di viaggi quando predispone un pacchetto turistico assume il ruolo di agente di viaggi. L'articolo 41 della Costituzione dispone che l'attività imprenditoriale è libera, quindi nell'ambito delle proprie competenze imprenditoriali non possono essere imposti limiti.<br />
Ripeto che la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» definisce esclusivamente le figure di "ORGANIZZATORE" e "VENDITORE".
 

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