Definizione di contratto di scambio in ambito giuridico<br />
Contratti di scambio (che realizzano un do ut des, “io do affinchè tu dia”): siglati con l'accettazione dell'offerta da parte del secondo attore, che si impegna pertanto a consegnare quanto pattuito. I contratti di scambio sono appunto indicati come "do ut des", in contrapposizione ad esempio a quelli "do ut facias" in cui il pagamento è a fronte di un'opera.<br />
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Il contratto di scambio è un contratto sinallagmatico<br />
In diritto, il sinallagma (dal greco synallatto o anche proprio synallagma, anche detto nesso di reciprocità) è un elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive, quello cioè nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti contraenti esclusivamente in quanto siffatte parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.<br />
La corrispettività consiste dunque in un rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni. L'elemento in oggetto rappresenta il punto di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del negozio giuridico nella congiunta volontà di scambiarsi diritti e obbligazioni attraverso lo scambio di una prestazione con una controprestazione.<br />
Vengono comunemente distinti due momenti del rapporto sinallagmatico:<br />
il cosiddetto sinallagma genetico relativo al momento della nascita delle obbligazioni corrispettive.<br />
il cosiddetto sinallagma funzionale che attiene alla vita delle obbligazioni.<br />
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Ritengo che la domanda si riferisca alla "Multiproprietà". Il D.lgs. 79/2011 (Cod. del Turismo) ha modificato sostanzialmente quanto previsto dal Codice del Consumo relativamente ai contratti di multiproprietà, estendendo l’ambito di applicazione della nuova disciplina anche ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio (tutte le tipologie contrattuali sono definite specificamente dalla norma). Inoltre, sono stati introdotti appositi formulari informativi per ciascuna tipologia contrattuale, e un modello di formulario separato dal contratto per facilitare il diritto di recesso da parte del consumatore.<br />
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La tutela del consumatore si estende ai contratti di multiproprietà di durata minima di 1 anno (3 anni nella disciplina previgente), aventi ad oggetto non più soltanto beni immobili (case, villette, ecc.) ma anche beni mobili nel caso in cui vengano adibiti ad alloggi (ad es., navi, roulottes, ecc.).<br />
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In particolare, il D.lgs. del 2011 ha introdotto le seguenti innovazioni:<br />
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- Diritto di recesso: il consumatore ha 14 giorni (invece di 10) per recedere (a partire dal giorno della conclusione/ricezione del contratto) con comunicazione scritta, senza specificare il motivo, da un contratto di acquisto/rivendita/scambio di multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine. Per facilitare l’esercizio del diritto di recesso, l’operatore deve consegnare al consumatore un apposito formulario separato dal contratto. In caso di omessa consegna del formulario il termine per l’esercizio del diritto di recesso viene notevolmente prorogato (in questo caso, infatti, il periodo di recesso scade dopo 1 anno e 14 gg dalla conclusione/ricezione del contratto). Se il formulario viene compilato e consegnato entro 1 anno, il periodo di recesso inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore lo riceve. Inoltre, se le informazioni precontrattuali, inclusi i formulari informativi, non sono stati forniti al consumatore, il periodo di recesso scade dopo 3 mesi e 14 gg dalla conclusione/ricezione del contratto.<br />
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Il consumatore che esercita il diritto di recesso non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.<br />
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L’esercizio del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta inoltre la risoluzione automatica e senza spese di tutti i contratti di scambio accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.<br />
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- Divieto di acconti: prima della scadenza del periodo nel quale è possibile esercitare il diritto di recesso, è stabilito il divieto di versare acconti, cioè di effettuare qualunque versamento di denaro, prestazione di garanzie o di ogni altro onere da parte del consumatore in favore dell’operatore o di un terzo.<br />
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- Codici di condotta e risoluzione extragiudiziale delle controversie: l’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui Codice del Consumo. Per la risoluzione delle controversie derivante dall’applicazione dei contratti è oggi possibile ricorrere alla procedura di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010.