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Cooperative o consorzi di liberi professionisti?

idefix1

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Da qualche tempo mi pongo questo dubbio legislativo e mi chiedo se qualcuno sia in grado di darmi indicazioni di carattere nazionale o regionale che siano (nel mio caso con riferimento alla Sicilia).<br />
E' assodato che i pacchetti turistici possono essere venduti solo dalle agenzie viaggi ma questo, non sempre è ben visto dai liberi professionisti. Poniamo ad esempio il caso di una guida turistica che voglia offrire al proprio portafoglio clienti delle visite che comprendano però anche il trasporto con auto o bus. Da un lato per il professionista non è conveniente cercare di superare tutta la trafila burocratica ed economica per aprire un' AdV e neanche quella per diventare in proprio NCC o simili. Dall'altro avendo già il proprio portafoglio clienti non vede il motivo per doversi appoggiare ad un'AdV con relativi oneri economici ed aumento del costo finale.<br />
Ora mi chiedo? La legge prevede la possibilità di creare forme di impresa (non so cooperative, società, consorzi) tra liberi professionisti in campi diversi (es. guida turistica e ncc) che possono in tal modo offrire ognuno il proprio servizio però in un pacchetto integrato, cosa che solitamente sarebbe prerogativa delle AdV?<br />
<br />
Grazie a chiunque sia in grado di darmi elementi in merito.
 
Riepilogo quanto già scritto precedentemente, su domande analoghe.<br />
L'intermediazione turistica: attraverso agenzie di viaggi e/o tour operators é disciplinata:<br />
dalle leggi regionali in quanto materia di competenza residuale delle regioni articolo 117 comma 4 della Costituzione italiana;<br />
dagli articoli dal 32 al 51 del decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo) che regola i pacchetti turistici.<br />
<br />
Inoltre, l'articolo 2084 del codice civile dispone che le condizioni per lo svolgimento dell'attività d'impresa sono regolamentate dalle normative di settore, in questo caso quelle sopra citate.<br />
<br />
La responsabilità civile e il risarcimento dei danni<br />
Il principio generale della responsabilità civile (e il risarcimento dei danni) si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).<br />
La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).<br />
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa). Principio del neminem laedere.<br />
<br />
Per concludere, qualunque attività di intermediazione turistica, anche on line, deve, a priori, rispettare la normativa per l'intermediazione turistica.<br />
<br />
Gli articoli di legge specifici, relativi alla vendita "on line", estratti dal "Codice del turismo".<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 (codice del turismo)<br />
ART. 32 (Ambito di applicazione)<br />
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).<br />
ART. 33<br />
(Definizioni)<br />
1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,<br />
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo<br />
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di<br />
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;<br />
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si<br />
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo<br />
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206.
 

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