In relazione ai contratti per l'acquisto di titoli di viaggio, il decreto "Cura Italia", convertito nella legge numero 27 del 24/04/2020, ha previsto che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente o del vettore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione turistica, quest'ultimo deve provvedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure al rilascio di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. In questo caso, la compagnia sarà tenuta a rimborsare, anche tramite voucher, le somme dalla stessa effettivamente incassate per l'acquisto del titolo di viaggio.
Restano quindi escluse eventuali assicurazioni volontarie sottoscritte dal viaggiatore che dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per il rimborso.
Diverso invece il caso di pacchetto turistico: in tal caso, essendo solitamente le polizze assicurative comprese nel prezzo onnicomprensivo del pacchetto, il voucher emesso sarà relativo anche alla componente dell'assicurazione sul viaggio.