La figura del direttore tecnico per le agenzie di viaggi è disciplinata, in quanto materia concorrente, dall'articolo 117 comma 3° della Costituzione; dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 206/2007, novellato dal decreto legislativo n. 15/2016, con i quali lo Stato italiano ha recepito le direttive dell'Unione Europea in materia di professioni.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Pertanto, nel caso specifico, la regione Puglia ha pubblicato la legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 disciplinando, tra l'altro, la figura di direttore che deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Titolo III
Direttore tecnico agenzia di viaggi
Art. 11
Direttore tecnico. Abilitazione
1 La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico.
2 L’abilitazione di direttore tecnico si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione.
3
Il direttore tecnico ha il vincolo di prestare la propria opera con carattere di esclusività nell’agenzia.
Art. 12
Requisiti
1. I requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi sono soggettivi, formativi e linguistici.
2. I requisiti soggettivi sono:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza extracomunitaria in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
3. Il requisito specifico formativo:
a) diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana, nonché frequenza dello specifico corso di formazione, di cui al comma 2, articolo 11.
4. I requisiti linguistici prevedono il possesso di attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera a scelta. La competenza linguistica della lingua inglese dovrà essere certificata attraverso una delle seguenti modalità:
a) certificazione di livello C1 del Common Framework of Reference for Languages rilasciato da enti certificatori formalmente riconosciuti, come previsto dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 59665 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico);
b) diploma di laurea magistrale nella lingua inglese;
c) attestazione, per il candidato “madrelingua” inglese, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori.
5. La competenza linguistica della seconda lingua straniera scelta dal candidato dovrà essere certificata attraverso una delle seguenti modalità:
a) certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee, del Common Framework of Reference for Languages rilasciato da enti certificatori formalmente riconosciuti, come previsto dal d.m. 59665/2012 o, per quanto riguarda le lingue extraeuropee, attestato di equipollenza della certificazione;
b) diploma di laurea triennale nella seconda lingua straniera scelta;
c) attestazione, per il candidato “madrelingua” nella seconda lingua straniera scelta, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori.
Alla luce del suddetto articolo di legge regionale, ritengo che il direttore tecnico di un'agenzia di viaggi, anche nel caso in cui coincida con il rappresentante legale della stessa agenzia o faccia parte del Consiglio di amministrazione, deve
prestare la propria opera con carattere di esclusività nell’agenzia.
La professione di D.T. di agenzie di viaggi