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Esame guida turistica SICILIA

Gent.ma Magda,
una cosa per volta. L'Unione Europea e lo Stato italiano hanno unificato le figure di guida turistica e accompagnatore turistico, definendo un'unica figura: guida accompagnatrice turistica. Veda sentenza TAR Sicilia N. 01926/2014 REG.PROV.COLL. N. 00289/2013 REG.RIC.

Non posso allegare la predetta sentenza perché supera le dimensioni consentite nel forum.Questa sentenza é straordinaria perchè riassume gli aspetti normativi in un quadro comparativo: U.E. Stato italiano e Regione siciliana. Siccome in questo paese regna l'ignoranza, fanno tutti finta di ignorarla. ERGO, un accompagnatore turistico può svolgere l'attività di guida turistica in tutti i paesi membri della U.E. Sono pronto a confrontarmi e scontrarmi sul tema, supportato dalla disciplina normativa e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia.
Per quanto riguarda gli esami ho notizia che hanno definito le commissioni, ma ritengo che passerà ancora qualche mese. Credo non ci saranno problemi per chiedere uno slittamento dell'esame per giustificati motivi. Per chi fosse interessato, comunico di potere proporre, con altra docente, lezioni ad alto contenuto qualitativo, di: legislazione turistica, di archeologia, storia della Sicilia e storia dell'arte su SKYPE o in sede a Palermo. Contattatemi a saveriopanzica@alice.it o ****
 
Ecco, beccata la prima ignorante! Non sapevo dell'unificazione delle due figure professionali. E aggiungo: meglio tardi che mai. Però mi chiedo: ma perché si fa finta di ignorarla?

Altra domanda: efficacia retroattiva? oppure da oggi in poi? Mi è sembrato di capire, pur non essendo un'azzeccagarbugli, che con questa sentenza diventano automaticamente guide anche i "vecchi" accompagnatori. Ma qui sorge un altro dubbio: la sentenza è del Tar Sicilia, quindi: premesso che l'ultima parola spetta comunque al consiglio di stato (ma dubito che possa andare contro la UE), la stessa sentenza vale anche per le altre regioni?

Scusa tutte queste domande, ma pur non essendo interessata direttamente, mi occorre saperne di più per dare dei chiarimenti a una persona a me vicina. Grazie in anticipo per eventuali risposte
 
Intanto bisogna premettere quanto segue:
le sentenze dei TAR sono valide in tutta Italia;
l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo ha presentato ricorso al C.G.A. (Consiglio di Giustizia Amministrativa che nella regione a statuto speciale Sicilia che agisce come una sezione staccata del Consiglio di Stato).

Per quanto sopra premesso, concordo che tutti gli accompagnatori possono svolgere le funzioni di guida turistica e viceversa.
Però, invito tutti coloro che sono interessati seriamente all'argomento, a leggere la sentenza TAR Sicilia N. 01926/2014 REG.PROV.COLL. N. 00289/2013 REG.RIC.Tra l'altro va evidenziato che detta sentenza si é espressa:
nell'ambito della legittimità (annullando la nota prot. n.29567/S9 Tur e della nota prot. n. 29569/S9 Tur dell’Assessorato Regionale del Turismo Sport e Spettacolo –
nell'ambito del merito analizzando la materia delle professioni turistiche nel contesto generale delle professioni.
Con l'art. 30 del decreto legislativo n. 206 del 2007 lo Stato italiano ha recepito alcune direttive sulle professioni turistiche. Nell'allegato IV lista III del predetto articolo 30 viene definita la figura di "guida accompagnatrice".
Perché si finge di ignorarla? Bella domanda: lobbies; ignoranza, stagnazione normativa?
Io non mi arrendo, da anni lotto, nell'ambito del turismo per la legalità e l'applicazione delle leggi, forse perché studio e mi aggiorno costantemente.
I giudici di Cassazione nella sentenza 461 dell'11 gennaio 2017, parafrasando il comma 4 dell'articolo 10 del cosiddetto 'decreto Bersani', ricordano che l'attività di guida turistica non può essere preclusa ai titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia e che l'attività di accompagnatore turistico si confà perfettamente a chi è laureato, o possieda un diploma universitario in materia turistica.
Secondo la sentenza "le leggi regionali in materia di guide e accompagnatori turistici eccedono la competenza regionale in tema di professioni sancito dall'articolo 117 della Costituzione, violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse, risolvendosi in una indebita ingerenza di settore".
Inoltre, i giudici fanno notare come la previsione di limiti territoriali entro cui confinare la professione, comporti una lesione al principio della libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato Cee.
Su questo tema tornerò dopo che avrò letto la sentenza, perché il l'articolo del "decreto Bersani citato nella sentenza é stato abrogato dall'art. 3 del "Codice del turismo".
 
grazie saverio, ero curioso anch'io di sapere e tu, come sempre, sei stato puntale e preciso. documentatissimo come sempre.

L'idea che mi sono fatto io è che le tre cause messe insieme hanno creato questa sorta di silenzio sull'argomento. Credo che un buon 40% dipenda dalle lobbies, perché chiaramente non hanno interesse ad allargare il recinto alle "new entry", un altro buon 40% lo attribuisco alla legge (e di riflesso alla giustizia italiana): le norme raramente (o per niente) sono chiare. (Se poi ci aggiungi le sentenze, come
si vede nei passaggi da te citati, sitamo proprio freschi).

le legi si prestano a mille interpretazioni (forse anche perché da un lato si deve far vedere che si fa qualcosa, dall'altro si deve fare il favore alla lobby per tenerla buona e quindi si offrono scappatoie, cavilli e altro per sfangarla) e di fatto stanno paralizzando l'italia, non solo nel settore turistico. Occorrono leggi chiare (e pene o sanzioni certe, soprattutto applicate alla lettera), altrimenti non se ne esce.

Il restante 20% (moltiplicato per 10...) lo attribuisco all'ignoranza. Da un lato c'è pigrizia, presunzione di sapere tutto, menefreghismo. Dall'altro le norme (e torniamo al discorso di prima) che non aiutano affatto. Il burocratese, tra l'altro, tende a confondere le idee oppure a far desistere dal tentativo di leggere.

Santo Dio, dico io: perché dire - ad esempio - obliterare il documento di viaggio, quando tutti diciamo timbrare il biglietto? è così difficile parlare in maniera semplice?
 
COME PROMESSO, DOPO AVERE LETTO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, ESPRIMO UN MIO PARERE SUL TEMA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE IN UN QUADRO COMPARATIVO: STATO ITALIANO, UNIONE EUROPEA, DISCIPLINA REGIONALE.

RIFLESSIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, SENTENZA 18 OTTOBRE 2016 - 11 GENNAIO 2017, N. 461

PREMESSA
Con atto di appello il Tour Operator Aeroviaggi ha proposto l’impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 858812009, l’appellante ha rilevato la violazione dell’art. 117 della Costituzione, in quanto il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere compresa la materia del contendere rientrante nella legislazione esclusiva della Regione e non in quella concorrente. Aeroviaggi esponeva che i professionisti incaricati per i servizi di guida turistica in Sicilia fossero in possesso dei requisiti richiesti, ovvero abilitati all’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico e guida turistica. In ordine al motivo relativo alla violazione della normativa comunitaria Aeroviaggi rilevava come, a seguito dell’emanazione del cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n. 40/2007 sulla libertà delle attività economiche e produttive, anche le attività guida turistica e di accompagnatore turistico, non potessero più essere oggetto dl autorizzazioni preventive.
Si costituiva con memoria depositata in cancelleria in data 28.10.2010 l’Assessorato Turismo, Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che contestava l’assunto avversario e chiedeva che l’appello fosse rigettato perché infondato ed indimostrato".
B. Il Tribunale di Palermo, ha accolto l’appello proposto da Aeroviaggi annullando la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 8588/2009 depositata il 29.10.2009, e per l’effetto annullava le ordinanze - ingiunzioni emesse dall’Assessorato Turismo Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana in data 16.03.2009 Prot. n. 34, 35, 40, 41 e 43.
Le ragioni che hanno indotto la Cassazione ad accettare il ricorso di Aeroviaggi sono le seguenti:
• a partire dal 2007, la normativa nazionale in materia di professioni turistiche di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, ha subito una profonda trasformazione mediante un processo di liberalizzazione delle professioni, in attuazione della legislazione comunitaria. Con il termine Professioni Turistiche vengono indicate tutte quelle professioni che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accompagnamento e guida dei turisti;
• dette attività non potranno più essere subordinate alle numerose condizioni previste dalla legislazione vigente: residenza, autorizzazioni preventive, rispetto dei parametri numerici, previsti dalle normative regionali. Infatti, il primo passo verso la liberalizzazione è stato fatto con l’emanazione del D.L. n. 7/2007 cosiddetto Decreto Bersani che dispone, tra l’altro, che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
• in considerazione della sopraggiunta legislazione nazionale che ha liberalizzato l’esercizio della professione turistica.
Il ricorso è risultato fondato ed è stato accolto per quanto di seguito si chiarisce sotto il profilo del vizio motivazionale. Il giudice dell’appello, infatti, dopo aver ricostruito analiticamente la normativa e i principi applicabili e dopo aver riconosciuto che per le attività in questione è necessario un preventivo accertamento del possesso dei relativi requisiti, ha affermato apoditticamente che "dalla documentazione versata in atti risulta che le guide ed accompagnatori turistici fossero in possesso delle qualifiche necessarie al lavoro svolto" senza indicare alcunché al riguardo.

CONSIDERAZIONI
I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica, nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica. Quindi una guida turistica abilitata a svolgere la professione in un paese comunitario che accompagna un gruppo in visita in Italia, non ha più l’obbligo di avvalersi delle guide locali ma svolge direttamente la sua attività nel paese straniero.
L’art. 3 del “Codice del turismo” Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 ha abrogato, tra l’altro, la legge 135/2001, l’articolo 10 del “Decreto Bersani”, norme fondamentali per la sentenza della Cassazione citata in premessa.
Va rilevato, comunque, che l’Unione Europea e lo Stato italiano hanno unificato le figure di guida turistica e accompagnatore turistico, definendo un’unica figura: “guida accompagnatrice turistica” (articolo 30 decreto legislativo n. 206/2007 – ALLEGATO IV – LISTA III.
Lo Stato italiano con l’art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 – ha disposto che:
• l'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale.
• i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica, nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro, operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
Il TAR Sicilia ha disposto che gli accompagnatori turistici possono svolgere l’attività di guida turistica con la sentenza n. 01926/2014 REG.PROV.COLL. N. 00289/2013 REG.RIC. Questa sentenza é straordinaria perchè riassume gli aspetti normativi in un quadro comparativo: U.E. Stato italiano e Regione siciliana. Tra l’altro, va evidenziato che detta sentenza si é espressa: nell’ambito della legittimità, annullando la nota prot. n.29567/S9 Tur e della nota prot. n. 29569/S9 Tur dell’Assessorato Regionale del Turismo Sport e Spettacolo e nell’ambito del merito analizzando la materia delle professioni turistiche nel contesto generale delle professioni come recepite nell’ordinamento italiano con i D.Lgs. 126/2007 e 39/2010.

DOTT. X






















 
Grazie Saverio, puntuale e preciso come sempre. il legislatore dovrebbe avvalersi di persone competenti come te. E non scherzo, dico sul serio.

Tra l'altro in un passaggio hai chiarito altri bei dubbi che attanagliano le professioni turistiche: se ho ben capito chi esercita tale professione può svolgerla tranquillamente in qualsiasi provincia o regione italiane e nel resto della Ue.

Inoltre i laureati in lettere (indirizzo in storia dell’arte o in archeologia) non devono fare l'esame per svolgere la professione di guida, a parte la verifica riguardante lingua e conoscenza del territorio.

A questo punto serve solo una cosa, a mio avviso: fare una sola legge, chiara e ben precisa che riassuma le precedenti (e relative sentenze) e permetta una volta per tutte di uscire da una palude che (anche io la penso come te e martino) è stata creata ad arte
 
Certo, servirebbe una legge quadro di riferimento per tutte le regioni in quanto la materia professioni rientra tra quelle concorrenti, previste dall'art. 117 della Costituzione comma III.

Del resto esistono le leggi quadro sulle professioni sportive:
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81 Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6 Ordinamento della professione di guida alpina.
 
Salve a tutti! Sono nuovo del forum e vorrei partecipare al bando per l’abilitazione alla professione di guida turistica qui in Sicilia.

Ecco il link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Concorso_Guide2013/PIR_Esame_Guide2015/AVVISO%20ABILITAZIONE%20GUIDE%20TURISTICHE%202018.pdf

Scrivo questo topic prima di tutto per vedere se c'è qualcuno interessato e che si sta preparando come me.

Poi, leggendo il bando mi pare di capire che la preparazione richiesta sia su tutta la Sicilia in generale, mentre prima, se non sbaglio, bisognava prepararsi su delle aree ben precise dell'isola.

Per quanto riguarda invece l'annoso problema dei testi, ho visto che si parla spesso della guida rossa del TCI, ma ormai sembra abbastanza difficile da trovare in commercio. Su ebay ho visto una edizione degli anni 60.

Voi che ne dite? Consigli?


 
Gentilissimi! Quest'anno parteciperò all'esame di abilitazione per guida turistica in Sicilia..vorrei chiedervi: più o meno dopo quanto tempo dalla data di pubblicazione del bando sono previsti gli esami? Considerando che il bando scade l'11 giugno gli esami potrebbero essere a settembre o anche prima?
 
Anche io sono nella tua stessa situazione ma per il momento sto optando per dei libri di storia dell'arte che avevo a casa..invece vorrei chiederti: nel bando viene richiesta la "copia conforme, ai sensi degli art. 19 e 47 del precitato DPR n. 445/2000, del titolo di studio". Perdona la mia ignoranza ma cosa si intende di preciso? Basta la fotocopia della mia laurea o devo allegare una dichiarazione sostituitiva?
 
Ciao Francesca! Quest anno parteciperò all'esame di guida turistica e mi sto ponendo le stesse tue domanda di tre anni fa! Sapresti darmi una risposta alle tue stesse domande? Inoltre dopo quanto tempo dalla data di scadenza avete fatto l'esame?
 

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