COME PROMESSO, DOPO AVERE LETTO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, ESPRIMO UN MIO PARERE SUL TEMA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE IN UN QUADRO COMPARATIVO: STATO ITALIANO, UNIONE EUROPEA, DISCIPLINA REGIONALE.
RIFLESSIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, SENTENZA 18 OTTOBRE 2016 - 11 GENNAIO 2017, N. 461
PREMESSA
Con atto di appello il Tour Operator Aeroviaggi ha proposto l’impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 858812009, l’appellante ha rilevato la violazione dell’art. 117 della Costituzione, in quanto il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere compresa la materia del contendere rientrante nella legislazione esclusiva della Regione e non in quella concorrente. Aeroviaggi esponeva che i professionisti incaricati per i servizi di guida turistica in Sicilia fossero in possesso dei requisiti richiesti, ovvero abilitati all’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico e guida turistica. In ordine al motivo relativo alla violazione della normativa comunitaria Aeroviaggi rilevava come, a seguito dell’emanazione del cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n. 40/2007 sulla libertà delle attività economiche e produttive, anche le attività guida turistica e di accompagnatore turistico, non potessero più essere oggetto dl autorizzazioni preventive.
Si costituiva con memoria depositata in cancelleria in data 28.10.2010 l’Assessorato Turismo, Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che contestava l’assunto avversario e chiedeva che l’appello fosse rigettato perché infondato ed indimostrato".
B. Il Tribunale di Palermo, ha accolto l’appello proposto da Aeroviaggi annullando la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 8588/2009 depositata il 29.10.2009, e per l’effetto annullava le ordinanze - ingiunzioni emesse dall’Assessorato Turismo Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana in data 16.03.2009 Prot. n. 34, 35, 40, 41 e 43.
Le ragioni che hanno indotto la Cassazione ad accettare il ricorso di Aeroviaggi sono le seguenti:
• a partire dal 2007, la normativa nazionale in materia di professioni turistiche di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, ha subito una profonda trasformazione mediante un processo di liberalizzazione delle professioni, in attuazione della legislazione comunitaria. Con il termine Professioni Turistiche vengono indicate tutte quelle professioni che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accompagnamento e guida dei turisti;
• dette attività non potranno più essere subordinate alle numerose condizioni previste dalla legislazione vigente: residenza, autorizzazioni preventive, rispetto dei parametri numerici, previsti dalle normative regionali. Infatti, il primo passo verso la liberalizzazione è stato fatto con l’emanazione del D.L. n. 7/2007 cosiddetto Decreto Bersani che dispone, tra l’altro, che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
• in considerazione della sopraggiunta legislazione nazionale che ha liberalizzato l’esercizio della professione turistica.
Il ricorso è risultato fondato ed è stato accolto per quanto di seguito si chiarisce sotto il profilo del vizio motivazionale. Il giudice dell’appello, infatti, dopo aver ricostruito analiticamente la normativa e i principi applicabili e dopo aver riconosciuto che per le attività in questione è necessario un preventivo accertamento del possesso dei relativi requisiti, ha affermato apoditticamente che "dalla documentazione versata in atti risulta che le guide ed accompagnatori turistici fossero in possesso delle qualifiche necessarie al lavoro svolto" senza indicare alcunché al riguardo.
CONSIDERAZIONI
I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica, nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica. Quindi una guida turistica abilitata a svolgere la professione in un paese comunitario che accompagna un gruppo in visita in Italia, non ha più l’obbligo di avvalersi delle guide locali ma svolge direttamente la sua attività nel paese straniero.
L’art. 3 del “Codice del turismo” Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 ha abrogato, tra l’altro, la legge 135/2001, l’articolo 10 del “Decreto Bersani”, norme fondamentali per la sentenza della Cassazione citata in premessa.
Va rilevato, comunque, che l’Unione Europea e lo Stato italiano hanno unificato le figure di guida turistica e accompagnatore turistico, definendo un’unica figura: “guida accompagnatrice turistica” (articolo 30 decreto legislativo n. 206/2007 – ALLEGATO IV – LISTA III.
Lo Stato italiano con l’art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 – ha disposto che:
• l'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale.
• i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica, nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro, operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
Il TAR Sicilia ha disposto che gli accompagnatori turistici possono svolgere l’attività di guida turistica con la sentenza n. 01926/2014 REG.PROV.COLL. N. 00289/2013 REG.RIC. Questa sentenza é straordinaria perchè riassume gli aspetti normativi in un quadro comparativo: U.E. Stato italiano e Regione siciliana. Tra l’altro, va evidenziato che detta sentenza si é espressa: nell’ambito della legittimità, annullando la nota prot. n.29567/S9 Tur e della nota prot. n. 29569/S9 Tur dell’Assessorato Regionale del Turismo Sport e Spettacolo e nell’ambito del merito analizzando la materia delle professioni turistiche nel contesto generale delle professioni come recepite nell’ordinamento italiano con i D.Lgs. 126/2007 e 39/2010.
DOTT. X