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Escursioni senza pernottamento solo Italia

Salve,<br />
e possibile organizzare escursioni esclusivamente in Italia, in giornata a pagamento con vendita biglietti esclusivamente online senza essere un'agenzia viaggi?<br />
Quali sono i requisiti per aprire una partita iva codice ATECO 799019 e sarebbe sufficiente per permettermi di fornire il tipo di servizi sopra citati?
 
L'articolo 2048 del codice civile dispone quali siano le "Condizioni per l'esercizio d'impresa".<br />
Per svolgere attività di intermediazione turistica, oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, in relazione al Codice Ateco specifico, deve essere presentata la SCIA allo Sportello Unico delle Attività Produttive competente per territorio. Per presentare la SCIA il soggetto che intende avviare l'impresa deve essere in possesso dei requisii, previsti dalle norme vigenti. Nel caso degli agenti di viaggio, le norme vengono emanate dalle regioni. (articolo 117 della Costituzione comma IV).
 
Grazie delle risposte, avrei altri dubbi a riguardo provo ad esporli:<br />
Per organizzare tour in bicicletta in giornata nella mia citta, se faccio pagare un biglietto, in Italia sono sottoposto alla stessa normativa di chi ti organizza una vacanza a Cuba per un mese?(quindi adv)<br />
Dove posso trovare la normativa di regione lombardia che regolamenta l attivita di adv?<br />
Aprendo una adv in lombardia posso organizzare tour in altre regioni oppure necessito di ulteriori autorizzazioni?<br />
Con che forma giuridica si puo/conviene aprire una adv ove il direttore tecnico sia un dipendente?
 
Regione Lombardia:<br />
http://www.commercio.regione.lombardia.it<br />
<br />
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, intermediazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni.<br />
Le funzioni amministrative relative all’esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo sono esercitate dalle Province.<br />
<br />
La normativa che regolamenta l’esercizio delle attività è la legge regionale del 16 luglio 2007, n. 15 (articoli dal n. 79 al n. 99) e il D.lgs. 79/2011 (codice del turismo).<br />
Per aprire un’agenzia di viaggio e turismo occorre presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) alla Provincia sul cui territorio saranno ubicati i locali, corredata dai documenti previsti.<br />
<br />
La responsabilità tecnica dell’agenzia è affidata a un direttore iscritto nel registro regionale.<br />
<br />
La Regione accerta, con istruttoria, la sussistenza dei requisiti professionali dei richiedenti, al fine di rilasciare l’abilitazione all’esercizio della professione. Ultimata l’istruttoria, è predisposto un decreto a firma del dirigente di Struttura e pubblicato sul Burl. Sono spediti agli interessati, all’indirizzo postale o email dove hanno dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento, gli attestati riportanti l’abilitazione conseguita e gli estremi del relativo provvedimento.<br />
Chi avvia il procedimento<br />
<br />
<br />
Titolari e soci titolari di agenzia di viaggio, dipendenti di agenzia di viaggio, direttori tecnici abilitati in altre Regioni.<br />
<br />
Modulistica e documentazione da presentare<br />
<br />
<br />
Moduli per la presentazione dell’istanza: n. 4 tipologie di fac-simile;<br />
Elenco di altri documenti da produrre: a seconda di ognuna delle 4 casistiche:<br />
<br />
• copia dell’attestato di idoneità conseguito dopo superamento dell’esame svolto in Provincia<br />
<br />
• copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o SCIA<br />
<br />
• visura camerale della società<br />
<br />
• busta paga o estratto contributivo Inps o documentazione del centro per l'impiego a dimostrazione del periodo lavorativo svolto, richiesto come requisito<br />
<br />
• copia titolo di studio o certificato di formazione, specifico nelle materie turistiche - copia contratto di franchising o di associazione in partecipazione<br />
<br />
• fotocopia documento di identità<br />
<br />
• dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da modello allegato)<br />
<br />
• copia dell’attestato di idoneità conseguito o dell’iscrizione al registro della Regione di provenienza<br />
<br />
<br />
Come presentare la domanda<br />
La domanda deve essere presentata a:<br />
D.G. Commercio Turismo e Terziario<br />
U.O. Turismo,<br />
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano<br />
<br />
Come:<br />
• consegnata all’Ufficio Protocollo della Regione Lombardia – presso Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano o presso le sedi territoriali (STER);<br />
• inviata per posta<br />
• inviata per posta elettronica certificata: <a href="mailto:commercio@pec.regione.lombardia.it">commercio@pec.regione.lombardia.it</a><br />
<br />
Quando presentare la domanda<br />
In ogni momento dell’anno.<br />
Immagine redazionaleinizio pagina<br />
<br />
Costi<br />
Nessuna spesa a carico del richiedente.<br />
<br />
Responsabile del procedimento<br />
Lucia Silvestri<br />
D.G. Commercio Turismo e Terziario<br />
U.O. Turismo<br />
Tel. 02 6765 5756 – fax 02 6765 6255<br />
<a href="mailto:lucia_silvestri@regione.lombardia.it">lucia_silvestri@regione.lombardia.it</a><br />
<br />
Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo<br />
Danilo Maiocchi<br />
Direttore Generale<br />
D.G. Commercio Turismo e Terziario<br />
Tel. 02 6765 3463<br />
<a href="mailto:danilo_maiocchi@regione.lombardia.it">danilo_maiocchi@regione.lombardia.it</a><br />
<br />
Chi contattare<br />
Marco Priore – tel. 02 6765 5307<br />
<a href="mailto:marco_priore@regione.lombardia.it">marco_priore@regione.lombardia.it</a><br />
Lia Clauser – tel. 02 6765 8022<br />
<a href="mailto:lia_clauser@regione.lombardia.it">lia_clauser@regione.lombardia.it</a><br />
Paolo Castagni – tel. 02 6765 6310<br />
<a href="mailto:paolo_castagni@regione.lombardia.it">paolo_castagni@regione.lombardia.it</a><br />
<br />
Termini di conclusione del procedimento<br />
30 giorni a decorrere dalla data di protocollazione.<br />
Eventuale sospensione dal momento della richiesta di integrazione di documenti o di informazioni mancanti per completare l’istruttoria.<br />
<br />
Allegati<br />
Criteri e requisiti per direttore tecnico agenzia di viaggi<br />
<br />
A) modello di domanda per chi ha già sostenuto l'esame<br />
<br />
B) Modello di domanda per titolari di agenzia<br />
<br />
C) Modello di domanda per dipendenti di agenzia<br />
<br />
D) Modello di domanda per abilitati in altra Regione<br />
<br />
E) Richiesta di cancellazione dal registro<br />
<br />
Elenco agenzie di viaggio e turismo + Registro direttori tecnici<br />
<br />
<br />
Un'agenzia di viaggi, autorizzata in una regione può operare a livello internazionale.<br />
In genere, le imprese operano con la forma giuridica di società di capitali: S.r.l.
 
Grazie della risposta e i miei complimenti per la competenza capillare in materia,<br />
Quindi riassumendo: per aprire una adv va creata una societa (spesso s.r.l.) disponendo di un direttore tecnico che sia iscritto al registro della regione dove ha sede la nuova adv.<br />
Il bando per l esame per direttori tecnici é (almeno per quanto riguarda milano) gestito dalla provincia, i requisiti minimi sono:(cittadino italiano maggiorenne) un diploma di scuola mediasuperiore e almeno 2 anni di esperienza di IV livello in un adv,<br />
Al superamento dell esame bisogna presentare richiesta in regione per l iscrizione al registro (albo) regionale. qui mi domando la regione che tipo di accertamenti ulteriori effettua rispetto alla provincia ? Ovvero c é la possibilita che, nel caso in cui un cittadino superasse l esame in provincia, non venisse poi iscritto nel registro regionale oppure é piu una prassi perche anche la regione mangi una fetta?<br />
Una volta iscritto nel registro di una regione il direttore tecnico puo assumersi la responsabilita tecnica di una adv con sede nella medesima regione e puo operare a livello internazionale senza ulteriori iscrizioni in registri pubblici<br />
<br />
In passaggi -1 Disporre di un direttore tecnico iscritto all albo regionale della regione in cui avra sede la adv<br />
-2 Costituire una societa indicando direttore tecnico, locale con destinazione d uso esclusiva adv, assicurazione, fidejussione<br />
-3 Inoltrare la SCIA<br />
Giusto?
 
L'articolo 29 del decreto legislativo n. 206/2007, ha recepito le direttive dell'Unione europea in merito alla figura professionale del Direttore tecnico di agenzia di viaggi. Trattandosi di materia concorrente, ai sensi dell'articolo 117 comma III della Costituzione, le regioni devono adeguare le loro norme alle linee d'indirizzo dello Stato italiano.<br />
Pertanto, la qualifica, acquisita presso un Ente locale, è valida in tutti i paesi dell'Unione europea (principio generale articolo 10 comma I della Costituzione).<br />
Per le procedure relative alla SCIA segua le indicazioni della regione, sopra citate. Alle regioni spetta il compito di espletare le procedure burocratiche per avviare le imprese (articolo 118 della Costituzione).
 
Ok avrei ancora dei quesiti da porre per chiarirmi le idee<br />
Qual é la differenza tra adv online e adv "fisica"? Ho provato a cercare ma l unica differenza che ho trovato nemmeno troppo chiaramente é la possibilita di utilizzare locali a uso promiscuo per l adv online, se riuscite a fare un confronto delle differenze piu che linkare la normativa di riferimento perfavore<br />
Se un adv della lombardia organizza escursioni in altre regioni deve fornire qualche tipo di documentazione agli enti pubblici nella regione interessata?
 
Non esiste alcuna differenza tra l'agenzia di viaggi "fisica e quella "on line".<br />
<br />
Per capire come sia cambiato il contesto dell'intermediazione turistica, nell'era digitale, bisogna studiare il fenomeno delle OTA (Online Travel Agency) o OLTA (On line Travel Agency).<br />
<br />
Per comprendere in modo esaustivo e con uno studio serio ed approfondito il mondo delle agenzie di viaggi, suggerisco due articoli che si possono scaricare dalla rete:<br />
1) Dipartimento turismo Regione Sicilia - INFO DOCUMENTI - Raccolta Documentazione e Normativa sul Turismo - OTA PREZZI RICETTIVO di X - Dirigente Servizio 4 Dipartimento turismo Regione siciliana.<br />
2) L’Agente di viaggio online - A cura di Federico Lucarelli - Responsabile dei Servizi legali della FIAVET Nazionale
 
Complimenti per i documenti utili ed interessanti scaricabili gratuitamente dal vostro sito per chi vuole avere informazioni nel campo del turismo in Italia<br />
Ho visto che é disponibile gratuitamente anche un libro scritto da lei in persona, dai messaggi precedenti, ho avuto l impressione di star comunicando con un legislatore piu che con un commercialista<br />
Ok non ci sono differenze tra adv online e fisica ad ogni modo sulla SCIA da presentare in provincia (perlomeno su quella di Milano) c é la possibilita di selezionare la casella "adv online" anche se questo non dara luogo ad effetti differenti rispetto a quelli che scaturiscono dalla selezione della casella adv "fisica".<br />
Mi domandavo inoltre se un adv deve informare qualche ente pubblico ( comune provincia regione ...) per poter organizzare escursioni al di fuori della regione della sede: é stato appurato che una volta iscritta nel registro regionale puo operare senza doversi iscrivere in ulteriori registri pubblici pero per quanto riguarda altri tipi di documentazione anche solo per rendere noto il fatto (escursione) all ente competente.<br />
Non mi é ancora chiaro quali siano le responsabilitá/poteri attribuibili ad un direttore tecnico (dipendente dell adv)<br />
Mi domandavo inoltre quali possano essere gli orari d ufficio/apertura al pubblico indicati per una adv nel comune di milano, ho provato a cercare ma non ho trovato ancora niente, magari provando a chiedere a voi riesco ad orientarmi meglio<br />
Ed infine dove trovo i moduli per inviare la richiesta per la denominazione a Roma
 
Regione Lombardia - dall'articolo 79 all'articolo 99, sono disciplinate la agenzie di viaggi. Tour operator, agenzie on line sono turtte soggette alle stesse norme previste per le agenzie di viaggi.<br />
Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo<br />
Art. 88<br />
(Programmi di viaggio)<br />
1. I programmi devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale,<br />
indicazioni precise ed esplicite su:<br />
a) il soggetto produttore o organizzatore;<br />
b) le date di svolgimento;<br />
c) l'itinerario;<br />
d) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;<br />
e) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi<br />
forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il<br />
versamento del saldo;<br />
f) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei<br />
pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e a quant'altro è<br />
compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le<br />
caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto, e l'ubicazione e le categorie turistiche per<br />
l'albergo o l'alloggio;<br />
g) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;<br />
h) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente sia per<br />
annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo<br />
prestabilito;<br />
i) il periodo di validità del programma;<br />
l) gli estremi della garanzia assicurativa, di cui all'articolo 89, con l'indicazione dei rischi coperti;<br />
m) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data<br />
limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;<br />
n) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;<br />
Banca dati del Consiglio Regionale della Lombardia Pagina 34 di 43<br />
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr0... 05/03/2010<br />
o) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in<br />
materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni<br />
turistiche previste dai programmi di viaggio.<br />
2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.<br />
3. Il programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di<br />
servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il programma è posto a disposizione dei<br />
consumatori, e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello stesso al fine di<br />
vigilare sui corretti adempimenti prescritti.<br />
4. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito<br />
riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.<br />
5. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai<br />
contratti di viaggio, nonché del d.lgs. 179/2011 "Codice del turismo).<br />
<br />
RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE TECNICO - Se il D.T. non è il titolare ma un dipendente: L’illecito del lavoratore Articolo 2049 Codice civile • I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.<br />
Quindi ne risponde il datore di lavoro, a meno che non si tratti di reati penali, ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, che dispone che l'attività imprenditoriale vada intestata ad una persona, anche se questa rappresenta una società di capitali o di persone.<br />
Art. 91<br />
(Requisiti professionali del direttore tecnico)<br />
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui all'articolo 93.<br />
<br />
In effetti non sono un commercialista, da 35 anni mi occupo di legislazione turistica in qualità di Dirigente di P.A. Questa sezione del FORUM tratta di "Legislazione turistica".
 

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