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Esperienze e pacchetti giornalieri: ora si può anche senza essere agenzia? (DL 62/2018)

AngioloBofatDue

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Buongiorno, sono Angelo. Ho scorso praticamente tutto il forum senza trovare nulla, quindi pongo direttamente il quesito:
Vorrei intraprendere l'attività di nolo bici/ebike proponendo anche pacchetti (c.d. "esperienze") esclusivamente giornalieri che comprendano, oltre al noleggio del mezzo, anche attività aggiuntive, come la visita dal produttore di vini o di formaggi con degustazione, o una cena, oppure un tour guidato in bici.
Vorrei anche vendere attività a 360°, sia organizzate e "confezionate" da me (un tour a piedi o una lezione di cucina) sia rivendendo servizi erogati completamente da terzi e già esistenti (il giro sul motoscafo turistico, il tour in canoa, etc...) per poterli offrire singolarmente oppure in abbinata alla bici.
Su questo FORUM è stato ampiamente ribadito che solo le agenzie di viaggio possono (potevano?) svolgere questa attività di vendita pacchetti, ma sul tema non si trovano discussioni posteriori all'entrata in vigore del decreto in oggetto (luglio 2018) che - modificando la normativa esistente - esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione "pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento" e credo che la mia iniziativa rientri in questa esenzione.
Il mio ragionamento è corretto?
Ringrazio anticipatamente chi mi vorrà cordialmente rispondere.
Angelo
 
Buongiorno,
mi collego anche io alla domanda di Angelo in quanto vorrei aprire una partita iva per un'attività molto simile alla sua. Mi domandavo se queste attività possono rientrare nel codice ateco 79.90.19?
Saluti
Nicole
 
Assolutamente no. Il DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. (18G00086) (GU n.129 del 6-6-2018 .

Il suddetto decreto legislativo ha novellato gli articoli 32-51 del "Codice del turismo" decreto legislativo n. 79/2011. Nulla è mutato in merito agli obblighi normativi per l'esercizio dell'intermediazione turistica, riservata alle agenzie di viaggi.
 
Buongiorno, e grazie per la cortese risposta.
Ho necessità di approfondire la materia, perché come espresso nel mio primo messaggio il "bouquet" di attività che ho in mente è piuttosto variegato (riassumo e raggruppo qui le categorie)
a) affitto attrezzatura (bici / monopattino / etc)
b) vendita di semplici tour in bici "in house" (con materiale e personale fornito da me)
b) vendita tour in bici con esperienza (come sopra ma con aggiunta di degustazione / visita al produttore / etc)
c) rivendita di singoli servizi terzi (biglietto per il museo / giro in motoscafo turistico / biglietto concerto o qualsiasi altro evento)

Immagino che la normativa cui ha fatto riferimento (esercizio dell'intermediazione turistica) definisca dei perimetri entro i quali possano rientrare una o più attività tra quelle da me menzionate, ma devo capire quali e in che termini. E cioè: davvero per guidare un gruppo di ciclisti su una collina devo essere un tour operator?

Potrebbe gentilmente darmi gli estremi di questa normativa, in modo che possa studiarla meglio? Ci si riferisce sempre al DL 79/2011 ?

Grazie ancora,
Angelo
 

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