L'attività di accompagnatore turistico, se svolta per un solo servizio turistico, appunto l'accompagnamento dei turisti, non necessita del supporto ai una agenzia di viaggi. Se il servizio di accompagnamento viene svolto nell'ambito di un contesto di due o più servizi, scatta l'obbligo dei "pacchetti turistici" di cui al decreto legislativo 79/2011 "Codice del turismo" articoli 32-51.
Resto sempre dell'idea che i servizi in mare vadano espletati nell'ambito delle norme che le ho citato nei precedenti interventi.
Comunque, in bocca al lupo per la verifica dei requisiti di accompagnatore turistico.
La barca presa in locazione o noleggio, rientra nella disciplina del "charter nautico".
1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente: «Art. 49-bis (Noleggio occasionale).
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonchè all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.v L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilià' o deducibilità' dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.