doctor tur
Contributore
Come tutti sanno la situazione non è per nulla chiarissima.<br />
Mi sono studiato un po’ di documenti vediamo di ricostruire.<br />
<br />
Ciò che stabilisce la legge più o meno lo sappiamo, si rivolge a coloro che sono in possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente.<br />
<strong>Art. 10 – comma 4, Legge 40/2007 </strong><br />
<em>Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori…… I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.<br />
</em><br />
A questo si aggiunge il parere espresso dal <strong>C.U.N. - Consiglio Universitario Nazionale - nell'adunanza del 07/06/2007</strong><br />
Ai sensi del parere espresso dal C.U.N. - Consiglio Universitario Nazionale - nell'adunanza del 07/06/2007 sono da intendersi tali le <strong>lauree di vecchio ordinamento in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e le lauree di II livello classi 2/S, Classe delle lauree specialistiche in archeologia, e Classi 95/S, classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte. </strong><br />
<br />
Quindi se si è in possesso di titolo di studio equipollente a quelli indicati, il richiedente dovrà allegare l’<strong>attestazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca </strong>(gli estremi del Decreto Ministeriale che ne definisce l’equipollenza) <strong>o dal proprio ateneo</strong> attestante l’equipollenza del titolo di studio a quello previsto dalla legge 40/2007<br />
“Non rientrando l’equipollenza dei titoli di studio tra gli stati, qualità personali e fatti oggetto di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione provinciale procedente, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445 del 2000, eventuali equipollenze con i titoli espressamente sopra indicati <strong>devono essere dimostrati</strong> dalle aspiranti guide turistiche, <strong>presentando la relativa documentazione </strong>del Ministero dell’Università o dell’Ateneo ed ottenendo la dichiarazione di equipollenzaâ€
Mi sono studiato un po’ di documenti vediamo di ricostruire.<br />
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Ciò che stabilisce la legge più o meno lo sappiamo, si rivolge a coloro che sono in possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente.<br />
<strong>Art. 10 – comma 4, Legge 40/2007 </strong><br />
<em>Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori…… I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.<br />
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A questo si aggiunge il parere espresso dal <strong>C.U.N. - Consiglio Universitario Nazionale - nell'adunanza del 07/06/2007</strong><br />
Ai sensi del parere espresso dal C.U.N. - Consiglio Universitario Nazionale - nell'adunanza del 07/06/2007 sono da intendersi tali le <strong>lauree di vecchio ordinamento in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e le lauree di II livello classi 2/S, Classe delle lauree specialistiche in archeologia, e Classi 95/S, classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte. </strong><br />
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Quindi se si è in possesso di titolo di studio equipollente a quelli indicati, il richiedente dovrà allegare l’<strong>attestazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca </strong>(gli estremi del Decreto Ministeriale che ne definisce l’equipollenza) <strong>o dal proprio ateneo</strong> attestante l’equipollenza del titolo di studio a quello previsto dalla legge 40/2007<br />
“Non rientrando l’equipollenza dei titoli di studio tra gli stati, qualità personali e fatti oggetto di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione provinciale procedente, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445 del 2000, eventuali equipollenze con i titoli espressamente sopra indicati <strong>devono essere dimostrati</strong> dalle aspiranti guide turistiche, <strong>presentando la relativa documentazione </strong>del Ministero dell’Università o dell’Ateneo ed ottenendo la dichiarazione di equipollenzaâ€