Contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.)
Accade che il prenotante riservi (e talvolta paghi anche) non per sé ma a favore di terzi (esempio frequente prenotazioni effettuate
dagli sposi per propri parenti in occasione del matrimonio e viceversa). Questo contratto a favore di terzo, è possibile, secondo i principi generali, alla condizione che lo stipulante abbia un interesse a tale prestazione e in questo caso i rapporti intercorrono tra i contraenti e non impegnano la sfera dei terzi, salvo responsabilità dirette del cliente per atti compiuti durante lo svolgimento del contratto (come danneggiamenti della camera). Per l’acquisto dei diritti il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazione in suo favore, fattispecie che si intende verificata al momento della presentazione in albergo.
Le norme che disciplinano i contratti di viaggi si trovano nel "Codice del turismo" Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79
dall'articolo 32 al 51.
ART. 36 (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo.
PERTANTO, DEVONO ESSERE SPECIFICATE NEL CONTRATTO ALLA LETTERA n) le predette disposizioni normative.