Buongiorno, visto che sono stato tirato in causa, e la ringrazio per l'attenzione, è bene evidenziare le fonti relative alla disquisizione in merito all'imposta di soggiorno e non solo.
Questo mio, ulteriore, contributo è rivolto a tutti coloro che partecipano, con interesse e voglia di informazioni corrette e legittime, a questo FORUM.
Ancora una volta ringrazio gli amministratori del FORUM che permettono la pubblicazione di INFORMAZIONI libere da ogni influenza politica.
Ll'IMPOSTA DI SOGGIORNO è stata istituita con il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio
, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
La “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, è disciplinata ai sensi: dell’art. 1571 E SUCCESSIVI del codice civile sulle locazioni, dell’art. 1 comma 2 lettera c
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
(Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato a
rt. 117 comma 2 lettera L (codice civile) della Costituzione.
L'UNIONE EUROPEA - con proprio regolamento n. 692/2011 ha definito le strutture ricettive, in particolare con l' Art. 2 l)«
esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei
gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte).
Pertanto, l'Unione Europea, con il sopra citato regolamento, che rappresenta una norma primaria, ha definito gli esercizi ricettivi come attività economiche da svolgere con i codici NACE (in Italia ATECO) 55.1 -55.2 - 55.3.
Lo Stato italiano ha disposto che le locazioni non rientrano nel contesto delle strutture ricettive, in quanto le strutture ricettive vengono disciplinate dall'art. 117 comma 4 della Costituzione (materie di competenza residuale o esclusiva o innominata delle regioni- termini usati dai grandi giuristi del diritto costituzionale).
RISULTA PALESE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI E, CONSEGUENTEMENTE, GLI OSPITI DELLE LOCAZIONI TURISTICHE NON POSSONO ESSERE SOGGETTI PASSIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4 DEL DECETO LEGISLATIVO N. 23/2011 CHE HA ISTITUITO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO. O NO?
Poi vorrei sapere dai soloni del diritto (impiegati comunali che hanno stilato i regolamenti per l'imposta di soggiorno) come mai l'imposta di soggiorno viene richiesta per gli ospiti delle locazioni brevi (locazioni turistiche gestite da persone fisiche -ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2027 convertito con legge n. 96/2017) e la stessa imposta non viene richiesta a chi gestisce le locazioni in forma imprenditoriale con codice ATECO 68.20.01, considerato che le locazioni brevi non sono altro che locazioni turistiche svolte da persone fisiche?
Gli scienziati del comune di Palermo che hanno stilato il regolamento per l'imposta di soggiorno, probabilmente, nel fare copia incolla, hanno scritto che in Sicilia sono soggetti all'imposta di soggiorno gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive di cui alla
L.R. 15 APRILE 1985, n. 31: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", peccato che questa è una legge della regione Piemonte. Per capire il valore di questi funzionari.
La disamina di cui sopra pone un confine netto ed invalicabile tra il contesto delle strutture ricettive e quello delle locazioni.
Molti comuni cominciano a chiedere la TARI, anche per le locazioni turistiche, equiparata agli alberghi senza ristorante. La RAI chiede il pagamento del canone speciale, anche per le locazioni turistiche.
A questo punto ci sono due opzioni calare la testa e subire o lottare per imporre il diritto che è lo strumento più importante per difendere la democrazia e la libertà. Io ho scelto di lottare.
Ci tengo a comunicare che la mia esperienza, nel settore della legislazione turistica, è stata maturata in quasi 40 anni di carriera di Dirigente della P.A. del turismo, gli ultimi anni Dirigente presso l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana. In questi anni ho coordinato la stesura di: decreti di classifica, decreti del Presidente della regione, il regolamento dell'albergo diffuso. Queste norme sono state soggette al vagli di organi istituzionali quali: Ufficio legislativo della Regione siciliana, CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato per la Sicilia). Mai una norma da me coordinata è stata impugnata o respinta.
Allego, per una più esaustiva visione delle norme citate, due mie relazioni e le note che ho predisposto per tutelare i diritti dei gestori contro la richiesta dell'imposta di soggiorno e del canone RAI.
Per chiudere una triste e desolata riflessione, qui stiamo a scrivere di imposta di soggiorno, di TARI di canone RAI, ma posso assicurare che a causa della pandemia:
- su 33.00 alberghi in Italia, il 20% non ha riaperto,
- molti gestori di locazioni turistiche, specialmente nelle città d'arte, si stanno proponendo come locazioni ordinarie e non più turistiche;
- la IATA Associazione mondiale che rappresenta 290 compagni aeree ha stimato perdite per olre 400 milioni di dollari, con perdite di posti di lavoro spaventose, la IATA, a seguito di studi dedicati ha stimato nel 2024 la ripresa del turismo.
Credo che, almeno per ora in tempi drammatici di pandemia, qualcuno dovrebbe riflettere sulle imposizioni fiscali specialmente se non è in grado di distinguere una imposizione legittima da una illegittima. Purtroppo i mali che affliggono parte dei funzionari della P.A. vanno ricercati nella mala fede o nella mancanza di preparazione. Chi paga? Le imprese e i cittadini.
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