Equiparazione della infezione da Covid-19 a infortunio sul lavoro
Lettera aperta del Presidente nazionale ANMIL
di ZOELLO FORNI*
Egregio Direttore,
stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, e il crescente, parallelo dibattito riguardante tanto l’equiparazione della infezione da Covid-19 a infortunio sul lavoro con causa virulenta (sono state, al 15 maggio, oltre 43mila le denunce pervenute all’INAIL), ci teniamo a contribuire a fare chiarezza sulla possibilità che venga introdotto uno “scudo penale” a tutela dei datori di lavoro, a protezione di una eventuale responsabilità in caso di contagio di uno o più lavoratori.
A tale proposito mi preme chiarire il punto di vista dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), a cui dal 1943 è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro e, da oltre 75 anni, promuove iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, offrendo parimenti numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale.
Partendo da tali basi e presupposti, con la progressiva ripresa delle attività, si sta molto discutendo circa la suddetta equiparazione della infezione da Covid-19, contratta in occasione di lavoro o in itinere, a infortunio sul lavoro con causa virulenta, con il pericolo, secondo alcuni, di un conseguente automatico ampliamento della sfera delle responsabilità datoriali, civili o penali.
È anzitutto importante chiarire che tale parificazione è avvenuta per mezzo di un provvedimento normativo, l’art. 42 del Decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (c.d. D.L. Cura Italia), pertanto è falso affermare dunque, come invece dichiarato da alcuni organi di stampa, che l’equiparazione sia stata introdotta dall’INAIL, che semmai è l’Istituto assicurativo che per tale misura è stato investito dell’oneroso compito di valutare le richieste dei lavoratori o delle loro famiglie di riconoscimento dell’infortunio da Covid-19, provvedendo, in caso di accoglimento dell’istanza, ad erogare le correlate prestazioni economiche, aventi mera natura assicurativa ed indennitaria.
In conseguenza di talune erronee interpretazioni, si sta discutendo della possibilità di introdurre uno “scudo-penale”, vale a dire una norma in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per infortunio da Covid-19.
Ebbene l’ANMIL, in questo contesto, si allinea a quanto sostenuto dall’INAIL nella circolare n. 22 del 20 maggio 2020, vale a dire che non esiste alcun automatismo giuridico nel meccanismo di riconoscimento dell’infortunio da Covid-19, poiché la denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non ne determina automaticamente un riconoscimento da parte dell’Istituto.
Citando la suddetta circolare: “il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”. Continuando, la circolare asserisce che non è possibile confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo assicurativo con quelli che stanno alla base di una responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertati attraverso predeterminati criteri ad hoc.
Lo “scudo penale” nei confronti dei datori di lavoro è dunque tutt’altro che necessario, dal momento che la responsabilità del datore è e sarà ipotizzabile solo in caso di avvenute e dimostrate violazioni della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che nel caso dell’emergenza epidemiologica si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.
Ben venga dunque, come annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo durante il Question time della Camera, la redazione di una norma avente un preciso intento chiarificatore, volto a fugare i dubbi sulle responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio da Covid-19. Attenzione a non dar vita però ad un provvedimento che, in una così delicata fase di iniziale ripartenza, utilizzi proprio le incertezze per abbattere le tutele dei lavoratori: in altre parole, che non si utilizzino argomentazioni infondate e pretestuose per autorizzare un rientro in attività delle imprese al di fuori del rispetto delle regole.
Come detto, non è stato infatti in alcun modo ampliato, tramite il tanto discusso articolo 42 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020(c.d. “Cura Italia”), l’ambito della responsabilità penale del datore di lavoro né introdotta alcuna forma di responsabilità oggettiva per lo stesso: la norma, infatti, ha semplicemente esteso l’ambito di erogazione dell’indennizzo INAIL.
Pertanto, la responsabilità penale del datore di lavoro resta subordinata agli esiti di un processo, attraverso il quale resta necessario dimostrare che il datore di lavoro non abbia fatto tutto il necessario, in termini di misure prevenzionistiche, per evitare il verificarsi dell’evento lesivo, oltre alla presenza di una correlazione diretta tra questa omissione di cautele e il verificarsi dell’infezione.
Come sostenuto dall’INAIL all’interno della summenzionata Circolare n. 22: “il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’INAIL non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova”.
La responsabilità datoriale resta dunque subordinata agli esiti di un processo e il rispetto delle norme e delle regole solleva il datore da eventuali responsabilità, mentre l’introduzione di uno “scudo penale”, più che andare in favore dei datori che, avendo seguito scrupolosamente le norme esistenti godrebbero già di uno scudo penale direttamente derivante da comportamenti corretti e diligenti, rischierebbe invece di ammorbidire il sistema vigente nei confronti degli inadempienti.
Porgo i miei più cordiali saluti a Lei e ai Suoi lettori,
* Presidente Nazionale di ANMIL Onlus
https://www.repubblica.it/cronaca/2...84442/?ref=RHPPLF-VU-I257343052-C8-P4-S2.4-T1