Buonasera,
le imprese, nello specifico le agenzie di viaggi e i Tour operator, posso operare con mezzi propri o nella disponibilità della stessa impresa.
Pertanto, potete noleggiare un mezzo sino a 9 posti facendo intestare la fattura alla vostra Società, con guidatore con patente B e vostro dipendente, sotto qualunque forma prevista dalla legge.
Suggerisco, inoltre, 1) di predisporre una nota di accompagnamento nella quale siano indicati - itinerario e giorni del servizio, specificando il nominativo dell'autista e a quale titolo (contratto di lavoro), lo stesso autista guida il mezzo nella disponibilità dell'impresa; 2) stampare e mostrare i sopra citati documenti normativi, in caso di controlli e di verbale di contestazione, richiedendo di citarli come contro deduzioni ai verbalizzanti.
Trasmetto, in allegato, il DM 4-7-1994 e le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4898/2009 e 2085/2010 che ribadiscono il diritto alla libertà d'impresa, previsto dall'art. 41 della Costituzione.
Il Consiglio di Stato con le sentenze: , Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009 e sentenza 14 aprile 2010 n. 2085, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.
Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.” Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.).
Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".
Allego: le sentenze del Consiglio di Stato e il decreto ministeriale 4 luglio 1994 .
Dott. X
Buon lavoro
Dott. X