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Minivan per trasporto clienti per tour guidati

ermanno zani

Membro Senior
Ciao, chiedo un supporto a chi può rispondere al mio quesito.

Con la società con cui gestiamo l'agenzia viaggi, abbiamo un minivan 9 posti con immatricolazione ad autovettura per trasporto di persone.

E' possibile usarlo per fare gli spostamenti dei nostri clienti che effettuano prenotazione di tour guidati?

Grazie
 
Buonasera,
le imprese, nello specifico le agenzie di viaggi e i Tour operator, posso operare con mezzi propri o nella disponibilità della stessa impresa.

Pertanto, potete noleggiare un mezzo sino a 9 posti facendo intestare la fattura alla vostra Società, con guidatore con patente B e vostro dipendente, sotto qualunque forma prevista dalla legge.

Suggerisco, inoltre, 1) di predisporre una nota di accompagnamento nella quale siano indicati - itinerario e giorni del servizio, specificando il nominativo dell'autista e a quale titolo (contratto di lavoro), lo stesso autista guida il mezzo nella disponibilità dell'impresa; 2) stampare e mostrare i sopra citati documenti normativi, in caso di controlli e di verbale di contestazione, richiedendo di citarli come contro deduzioni ai verbalizzanti.

Trasmetto, in allegato, il DM 4-7-1994 e le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4898/2009 e 2085/2010 che ribadiscono il diritto alla libertà d'impresa, previsto dall'art. 41 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato con le sentenze: , Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009 e sentenza 14 aprile 2010 n. 2085, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.
Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.” Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.).

Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".
Allego: le sentenze del Consiglio di Stato e il decreto ministeriale 4 luglio 1994 .

Dott. X



Buon lavoro

Dott. X
 

Allegati

buongiorno Ermanno, ad integrazione dell'ottima disposta di Saverio, ti preciso che in merito alle autorizzazioni per trasporto di persone dovrebbe verificare con un’agenzia di pratiche auto se quanto riportato sul libretto del mezzo consente l’attività che voi desiderate effettuare.
Essendo il mezzo intestato alla società, comunque, da un punto di vista fiscale nulla osta all’utilizzo come mezzo per il servizio di transfer dei clienti.
In tal caso, però, trattandosi di mezzo proprio, i relativi costi non potranno essere annotati come “costi 74ter” ma solo come costi ordinari d’esercizio.
A meno che non optiate per la gestione "separata" della contabilità IVA per le 2 tipologie di attività, tema eventualmente da approfondire.
 
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Buongiorno
Io non capisco perchè tutti voi sosteniate che con mezzo PROPRIO si possano trasportare clienti. Mi piacerebbe fosse così perchè è quello che voglio fare anche io ma sia che Motorizzazione, Polizia stradale, ACI, PRA... (li ho girati personalmente tutti) mi hanno risposto che per trasportare terze persone (dietro corrispettivo) bisogna immatricolare mezzo per trasporto CONTO TERZI. E' da un mese che sto cercando di capire qualcosa ma alla fine, bisogna avvalersi di un noleggio con conducente. In caso di incidente, l'assicurazione applicherebbe il diritto di rivalsa perchè un mezzo ad uso proprio non può trasportare clienti.
 
Buonasera
sono stato in motorizzazione e gli ho presentatoil decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus
Il responsabile come ha letto autobus mi ha scartato questa normativa ( il mio mezzo e' una golf car elettrica di 4 posti)
 
Gentilissimo Dr. X, e Avv. Giulio Benedetti,
dalla Regione Toscana hanno risposto quanto segue:


Gent. sig. A.S.,
un agenzia di viaggio non può portare i propri clienti in escursione con un proprio mezzo e senza richiedere l’autorizzazione NCC.

L' art. 87 comma 1 lettera b) della LR 86/2016, laddove stabilisce che rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio la "produzione e organizzazione … di gite, escursioni... individuali o collettive", non può leggersi come derogatoria alla disciplina in materia di circolazione stradale - riconducibile alla competenza statale esclusiva ex art. 117 comma 2 lett. h) della Costituzione - che, nella fattispecie, è posta dalle seguenti norme:
- Codice della strada, art. 82 "Destinazione ed uso dei veicoli", commi da 3 a 5;
- Codice della strada, art. 85 "Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone";
- L. 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" (in particolare: l'art. 3 "Servizio di noleggio con conducente" e l'art. 6 "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea").

Dal combinato disposto delle predette norme deriva che "un mezzo proprio" dell'agenzia di viaggio non potrebbe essere adibito al trasporto di persone per un'escursione organizzata, in quanto si avrebbe in tal caso quello che la norma rubrica come "uso di terzi" (cioè "quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione").
Ed in più, tale "uso di terzi" non potrebbe nella fattispecie che esser esercitato tramite il "servizio di noleggio con conducente", che presuppone - come è noto - vari requisiti ed adempimenti (certificato di abilitazione professionale, iscrizione al ruolo presso la CCIAA, autorizzazione comunale).

Cordiali saluti.
Francesco Guardi
funzionario legislativo-legale
responsabile P.E.Q.
Settore Turismo, commercio e servizi
Direzione Attività produttive
Regione Toscana - Giunta regionale
via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze
tel. +39 0554383093
 
Grazie alla Sentenza di cassazione del 2024 penso che sj possa mettere la parola fine a questa storia e stabilire in modo incontrovertibile ma soprattutto giuridicamente rilevante che le Agenzie di viaggi posso o usare mezzi propri o noleggiati per l’organizzazione di tour ed escursioni.
Ciò che è sempre stato sostenuto dalla categoria delle Agenzie di Viaggi adesso può contare su una sentenza definitiva
 

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Ho aperto una discussione proprio poco fa sul tema....https://www.formazioneturismo.com/forums/threads/trasporto-turisti-da-parte-delle-agenzie-di-viaggio.67570/#post-75469

Prendo in prestito il file della sentenza che hai allegato. Grazie
 
Salve, in questo momento c'è tanto fermento, chi dice una cosa e chi ne dice un'altra ma la verità è questa, una Agenzia di Viaggi Tour Operetor da ora 2024 con l'ultima sentenza di Cassazione può portare la propria clientela con i propri mezzi avvalendosi laddove ci fossero dei controlli dell'apposito documento che attesti che i clienti a bordo della vettura che sia auto o mini Van hanno acquistato un pacchetto presso la suddetta Agenzia e che comprende anche l'accompagnamento da Luogo A fino a Luogo B e viceversa
E nessuno può obbiettare
 

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