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noleggio bici con minibus

francokey

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Salve a tutti,<br />
avrei bisogno di un consiglio in riferimento ad una ditta individuale di servizi turistici che vorrei aprire in Sicilia. L'attività principale sarebbe il noleggio di mountain bike, inoltre vorrei acquistare un minibus 9 posti con carrello per trasporto bici, per il trasferimento dei turisti dalla struttura dove alloggiano alle varie riserve naturali.<br />
Vorrei sapere come strutturare l'offerta in un modo più semplificato possibile e naturalmente nel rispetto della legislazione vigente. Con le mie conoscenze attuali del mercato provo ad ipotizzare:<br />
1. I miei clienti dovrebbero essere solo le agenzie di viaggio. Parliamo di organizzare escursioni giornaliere che possono fare solo le adv (credo...), ma non si potrebbe studiare una formula per offrire il mezzo e le bici anche a hotel e altre strutture ricettive?<br />
2. Considerando che è da scartare l'autorizzazione ncc (non ci sono bandi in vista), potrei offrire un noleggio bici con servizio di trasferimento gratuito? mi potrei appigliare alla sentenza citata in altri post: 4898/2009?<br />
Nell'eventualità.. il mezzo sarebbe guidato da me stesso (titolare ditta), ma dovrei essere in possesso di qualche requisito particolare? mi sembra che non sia prevista obbligatoriamente una figura professionale di istruttore mtb o di guida naturalistica; oppure devo (e posso) assumerne una di queste figure? (specifico che conosco le riserve naturali e i percorsi rurali molto bene).<br />
Grazie in anticipo per l'attenzione, un caro saluto.<br />
<br />
Francesco
 
Come ho già risposto, se l'impresa è in regola con la normativa vigente si applica la sentenza: 4898/2009?<br />
<br />
Sempre meglio operare con le agenzie di viaggi.<br />
<br />
Per la presenza di una figura professionale esperta in ambiente la norma di riferimento è la seguente: LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 03-05-2004 REGIONE SICILIA Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.<br />
ARTICOLO 5<br />
Definizione dell'attività di guida ambientale-escursionistica<br />
1. E' guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività:<br />
a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;<br />
b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;<br />
c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciatononché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.<br />
2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Strombo li l'attività di guida ambientaleescursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche.<br />
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati.<br />
ARTICOLO 6<br />
Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche<br />
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione.<br />
L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.<br />
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuolamedia superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.<br />
3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.<br />
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2.
 

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