• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

Normativa di riferimento per aprire un ostello della gioventù

mgf2006

Nuovo Membro
Ciao, io e una mia amica vorremmo aprire un ostello della gioventù in Puglia, stiamo cercando di raccogliere informazioni sulla normativa da rispettare, potreste darci maggiori informazioni?
 
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 11-02-1999 - REGIONE PUGLIA
ARTICOLO 39
(Definizione e requisiti tecnici)
1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.
2. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.
5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonchè quelle in materia igienicosanitaria.
ARTICOLO 40
(Classificazione degli ostelli della gioventù)
1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente legge.
2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

Si rivolga al Comune per la presentazione della SCIA al SUAP. Le scrivo, come esempio quali sono le procedure per il Comune di Taranto:

aprire e/o modificare un ostello della gioventù:
◾SCIA Modello A;
◾Schede 2;
◾Scheda 5;
◾Scheda 6;
◾Accettazione rappresentanza (se necessario);
◾Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
◾Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
◾Copia dell’atto costitutivo e/o statuto dell’ente gestore.
◾Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco (se la struttura ha più di venticinque posti letto);
◾Autorizzazione in deroga rilasciata da ASL (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo);
◾Ricevuta del pagamento degli oneri alla ASL.

Per il subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa):

◾SCIA Modello B;
◾Schede 2;
◾Scheda 5;
◾Scheda 6;
◾Accettazione rappresentanza (se necessario);
◾Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
◾Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
◾Ricevuta del pagamento degli oneri alla ASL.

PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

L’importo da pagare ammonta a:

- euro --- per diritti di segreteria.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

OBBLIGHI
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
esporre i prezzi minimi e massimi nei locali di ricevimento ed in ogni unità abitativa;
denunciare alla Provincia, tramite il Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno i prezzi dei servizi per l’anno successivo. In caso di apertura stagionale i prezzi vanno comunicati prima dell’apertura.














Comune di Taranto - Palazzo di Citta', P.zza Municipio n.1 - 74121 Taranto - P.I.:00850530734 - C.F.80008750731

Posta Elettronica Certificata:protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it - URP: comunicazione.urp@comune.taranto.it

 
Ciao Maria Grazia vi linko questo contributo sui <a href="http://www.formazioneturismo.com/poshtel-e-nuovo-vocabolario-dei-viaggi/" target="_blank">Poshtel</a> che abbiamo pubblicato qualche giorno fa su alcuni trend che stanno vivendo gli ostelli nel mondo. Non tocca la normativa...ma magari per alcune scelte di marketing può esser di utilità.
 
Salve abbiamo recentemente costituito un associazione culturale che gestisce in provincia di Napoli un circolo con piscina e servizi ristorativi per i soli soci. Avremmo la possibilità di aprire un'attività ricettiva e ci siamo posti le seguenti domande:

1) un'associazione culturale può aprire e gestire un ostello per la gioventù ?
2) se un'associazione culturale gestisce un ostello per la gioventù e tale attività resta senza finalità di lucro, può essere destinata anche a soggetti estranei che non siano nostri associati ?
3) esiste una sorta di affiliazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali che consenta alla nostra associazione di accettare prenotazioni in rete ?

Ciò che ci preme sapere è se esiste quindi un modo per un'associazione di gestire un ostello della gioventù aperto a chiunque o se deve essere per forza riservato ai soli associati.

Grazie
 

Membri online

Nessun utente è online al momento.

Statistiche forum

Discussioni
6,365
Messaggi
38,665
Utenti registrati
19,658
Ultimo utente registrato
lolollolo
Top