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Normative regionali franchising

Buonasera a tutti,
Mi chiamo Antonella e ho firmato un contratto con un franchising per aprire una filiale nella mia regione, il Molise. Sto avendo problemi ad ottenere l'autorizzazione, in quanto sembra che si pretenda necessariamente un direttore tecnico nella filiale, mentre la casa madre sostiene che la legge Nazionale prevede che il direttore tecnico possa essere unico per tutte le filiali, a prescindere da dove siano collocate. qualcuno si é trovato in una situazione simile ? Oppure c'è qualcuno che sa darmi una risposta in merito? Ringrazio anticipatamente
 
Gent.ma Antonella, il franchising non rientra tra le attività delle succursali perché è un’attività a se stante, con gestore diverso dal franchisor. Si tratta di soggetti giuridici diversi. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 362/1998 ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, l’attività d’impresa è libera è valida in tutta Italia. Pertanto, se lei attivasse una succursale di un’impresa con lo stesso soggetto giuridico gestore, potrebbe svolgere l’attività di agenzia di viaggi con lo stesso direttore tecnico della stessa agenzia principale.
 
Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditoriper la produzione o distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole avviare una nuova impresa, ma non vuole partire da zero, e preferisce affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato. L'articolo 1 della Legge 129/2004 definisce l'affiliazione commerciale come «...il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi»
 
Buongiorno, la ringrazio moltissimo della sua risposta chiarificatrice. Mi sono informata e ciò che andrei ad aprire é effettivamente una succursale. In regione però continuano a ribadire la questione del direttore tecnico rifacendosi all'articolo 9 della legge del 1996 secondo cui anche le succursali devono avere un direttore tecnico dedicato. A questo punto, non so cosa pensare!
 
buonasera,
Mi scuso se riprendo la discussione, ma sarei molto grata se qualcuno sapesse darmi gentilmente una risposta. Quella che dovrei aprire in realtà è una succursale di agenzia di viaggio, in quanto non avrò partita IVA mia personale ma utilizzerò quella della casa madre di Roma. Abbiamo fatto regolare domanda al comune in cui si dovrà aprire la succursale, ma loro ancora ritengono che io in quanto succursale debba avere un direttore tecnico esclusivo perché così recita l'articolo 9 della legge 32/1996 della regione Molise. La casa madre di Roma invece ritiene che questo non sia possibile in quanto sono già stata aperte altre succursali in tutta Italia e questo tipo di problematica non è mai stata riscontrata. La mia domanda é: può essere che una legge regionale sia così restrittiva e totalmente in contrasto con ciò che avviene in tutto il resto dell'Italia?
Ringrazio in anticipo Chi mi aiuterà
 
RIBADISCO E LA PREGO DI LEGGERE LA SENTENZA DELLA Corte Costituzionale n. 362/1998.
SE NON LA LEGGE CONTINUERA' AD ESSERE SUCCUBE DEI FUNZIONARI INCAPACI ED INCOMPETENTI. STAMPI LA SENTENZA CHE LE ALLEGO E LA MOSTRI AGLI SCIENZIATI DEL COMUNE DOPODICHE', NEL CASO IN CUI NON DOVESSERO DARE CORSO ALLA SUA RICHIESTA, PRENDA UN AVVOCATO E GLI FACCIA CAUSA.

POI SE VUOLE CHE PREDISPONGA LA MEMORIA PER IL SUO AVVOCATO MI CONTATTI PER UNA CONSULENZA DEDICATA A ****

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 362/1998 ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, l’attività d’impresa è libera è valida in tutta Italia. Pertanto, se lei attivasse una succursale di un’impresa con lo stesso soggetto giuridico gestore, potrebbe svolgere l’attività di agenzia di viaggi con lo stesso direttore tecnico della stessa agenzia principale.

Il giudice a quo prospetta la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale che impongono la autorizzazione non solo per lo svolgimento della attività della agenzia, ma anche per l'apertura di eventuali filiali (art. 4, comma 1, e 7, comma 6); delle connesse disposizioni concernenti la indicazione della qualità di agenzia principale o di filiale sia nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione (art. 5, comma 1, lettera f), sia nel provvedimento di autorizzazione (art. 7, comma 2); di quelle che impongono la necessaria presenza del direttore tecnico (art. 14, comma 4), il pagamento della tassa regionale (art. 11, comma 1) e il versamento della cauzione non solo per la sede principale ma anche per le filiali (art. 13, comma 1); di quella che consente l’installazione di terminali remoti presso strutture o locali diversi da quelli dell'agenzia, precludendo, peraltro, la possibilità di distaccare presso tali strutture personale dipendente dall'agenzia stessa (art. 3, comma 3); di quella che richiede il requisito della indipendenza dei locali per le agenzie che svolgano la propria attività presso strutture pubbliche o private (art. 4, comma 6).
 

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