L'espressione "pacchetto turistico" si riferisce a una combinazione di servizi turistici che comprende normalmente il trasporto, l'hotel e altri servizi, come l'autonoleggio. Le attuali norme sui pacchetti turistici risalgono al 1990, quando Internet ancora non esisteva, le compagnie aeree non erano liberalizzate e il settore del turismo offriva per lo più pacchetti viaggio e tour preconfezionati.
La direttiva del 1990 stabilisce i 10 diritti fondamentali a tutela dei consumatori che prenotano una vacanza preconfezionata scegliendola da un catalogo.
Oggi, tuttavia, i consumatori sono sempre più interessati a scegliere personalmente tutti gli elementi del loro pacchetto turistico, forniti spesso da diversi professionisti collegati. Le norme attuali non coprono però questi casi o lo fanno in modo non chiaro. Ciò rende i consumatori insicuri sul tipo di tutela che possono ricevere in caso di problemi e i professionisti incerti sulle loro responsabilità.
Alcuni paesi hanno reagito a queste zone grigie introducendo diverse leggi a tutela dei consumatori che acquistano servizi simili ai pacchetti turistici tradizionali. Ne derivano differenze giuridiche all'interno dell'UE a causa delle quali le imprese non competono più a parità di condizioni e hanno difficoltà a espandersi oltre confine. Questo, a sua volta, limita la scelta dei consumatori.
Modernizzando le norme, la direttiva proposta consentirebbe ai 120 milioni di viaggiatori che acquistano pacchetti personalizzati di godere degli stessi diritti di coloro che optano per i pacchetti preconfezionati. Garantirebbe inoltre la chiarezza e certezza del diritto di cui le imprese avvertono grande necessità.
La direttiva UE relativa ai pacchetti turistici mira a rafforzare i diritti dei viaggiatori rispondendo ai mutamenti nel settore del turismo connessi a Internet.
La direttiva proposta amplierebbe le attuali misure di tutela previste per i pacchetti turistici tradizionali proposti dagli operatori turistici o dalle agenzie di viaggio al fine di includere i pacchetti predisposti su richiesta del consumatore.
Si tratta di una proposta in due parti pubblicata dalla Commissione europea il 9 luglio 2013. La prima parte è costituita da una comunicazione della Commissione che descrive le motivazioni alla base della riforma; la seconda si presenta sotto forma di un progetto di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti. Nel dettaglio
Il progetto di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti - 2013/0246 (COD)
La normativa proposta si applicherebbe a 3 diversi tipi di pacchetti turistici:
"pacchetti preconfezionati" - vacanze preconfezionate predisposte da un operatore turistico e formate da almeno 2 elementi: trasporto, hotel o altri servizi, ad esempio l'autonoleggio
"pacchetti personalizzati" - composti liberamente dal consumatore e acquistati da un'unica impresa on line od off line
"servizi turistici assistiti" - combinazioni di servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi tradizionale o un operatore on line che funge da intermediario e vende tali servizi separatamente in transazioni distinte, ad esempio quando un consumatore paga un biglietto ed è invitato a visitare un altro sito web per noleggiare un'auto a destinazione
La normativa proposta estenderebbe i 10 diritti fondamentali che si applicano attualmente ai "pacchetti preconfezionati" ad altre forme di servizi turistici combinati.
Offrirebbe inoltre nuovi benefici ai consumatori e determinerebbe nuove responsabilità per le imprese, tra cui: prezzi prevedibili: un limite del 10% per gli aumenti di prezzo legati al costo del carburante, alle tasse e alle oscillazioni dei tassi di cambio
azioni di regresso migliorate: possibilità di richiedere risarcimenti per "danni morali", ad esempio in caso di vacanza rovinata, oltre a una riduzione del prezzo qualora il servizio sia carente
informazioni chiare che indichino se il servizio offerto è un pacchetto e quali tutele sono comprese
responsabilità chiara: l'organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi del pacchetto
maggiori diritti di annullamento: annullamento gratuito in caso di "circostanze eccezionali e inevitabili" e, in altri casi, maggiore flessibilità per l'annullamento del contratto, previo pagamento all'organizzatore di un ragionevole indennizzo
diritto di rimpatrio: l'obbligo per i professionisti di riportare a casa i viaggiatori e di rimborsare eventuali pagamenti anticipati in caso di fallimento (i cosiddetti "regimi di protezione in caso di insolvenza")
un punto di contatto unico se si verificano problemi: il professionista sarebbe obbligato a gestire tutti i reclami e le denunce
migliore assistenza: l'organizzatore è tenuto a fornire assistenza ai viaggiatori in difficoltà fornendo, tra l'altro:
- informazioni sui servizi sanitari e l'assistenza consolare
- aiuto nel predisporre piani di viaggio alternativi
La normativa proposta introduce il riconoscimento reciproco dei regimi di protezione in caso d'insolvenza, il che significa che un'impresa che rispetta la normativa in materia di insolvenza nel paese in cui ha sede può operare nell'UE senza doversi assoggettare a disposizioni equivalenti in altri paesi dell'Unione. In sede di Consiglio
La proposta segue la procedura legislativa ordinaria, che prevede che Consiglio e Parlamento decidano in qualità di colegislatori.
Nella sessione del maggio 2015, il Consiglio ha confermato l'accordo politico sulla riforma raggiunto tra la presidenza lettone e i rappresentanti del Parlamento europeo.
Pacchetti turistici: il Consiglio conferma l’accordo politico
Ai sensi dell'accordo, il viaggiatore:
deve ottenere informazioni chiare e concise sui principali diritti e obblighi prima di firmare il contratto
può annullare la propria vacanza gratuitamente se il prezzo del pacchetto aumenta dell'8% o più
può ottenere una sistemazione supplementare fino a tre notti se il viaggio di ritorno non può essere effettuato a causa di catastrofi naturali o disordini civili
è totalmente rimborsato e rimpatriato in caso di insolvenza dell'operatore
L'accordo prevede altresì:
la creazione di una rete di punti di contatto centrali negli Stati membri che faciliteranno la cooperazione transfrontaliera in caso di insolvenza dell'operatore
chiara identificazione della parte responsabile, che deve affrontare il problema se qualcosa va storto: l'organizzatore del pacchetto (gli Stati membri possono anche rendere responsabile il venditore, in aggiunta)
Testo dell'accordo politico su una direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati
Prossime tappe
Il testo sarà sottoposto a una revisione giuridico-linguistica prima che il Consiglio possa approvarlo formalmente. Si prevede che esso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE prima della fine del 2015.
Le nuove disposizioni si applicheranno 30 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.
FONTE
Consiglio europeo
Consiglio dell'Unione europea