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ospiti non registrati si può fare una denuncia?

soniat

Membro
Buongiorno,<br />
il mio quesito è questo. Sono stata 3 notti in una struttura e sono stata regolarmente registrata, invece altri 3 miei amici che hanno trascorso solo una notte in quel posto non hanno fatto registrazione per successiva ammissione dei titolari, io ho pagato tutto per me e loro nonostante ci siamo trovati malissimo, ho anche chiamato i carabinieri per esporre i miei problemi e ho fatto verbalizzare i nominativi delle 3 persone non registrate per cui ho regolarmente pagato (e di cui ho fattura).<br />
Volevo sapere come devo procedere per fare una denuncia visto che la struttura si è comportata malissimo con noi per tutta una serie di cose e non ha ottemperato un obbligo di legge. I tre amici potrebbero essere chiamati a esporre i fatti oppure basta che la denuncia parta da me con tutta la documentazione in mio possesso? Non vorrei creare loro altri disagi.<br />
Cordiali saluti.<br />
Sonia T.
 
E' indubbio che i 3 amici potrebbero essere chimatati per testimoniare, una volta fatta la denuncia. Ma non è chiaro la denuncia per non averli registrati o per altro?
 
<em>@Mod wrote:</em><blockquote>E' indubbio che i 3 amici potrebbero essere chimatati per testimoniare, una volta fatta la denuncia. Ma non è chiaro la denuncia per non averli registrati o per altro?</blockquote><br />
<br />
Sì, una sorta di segnalazione per non aver ottemperato l'obbligo di registrazione, visto che ho regolare fattura che attesta il pagamento del soggiorno di queste tre persone e visto il pessimo modo in cui siamo stati trattati per tutto.
 
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:«3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».<br />
<br />
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.<br />
Il D.M. Interno 07.01.2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di p.s. dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” , recependo le modifiche apportate all’art 109 TULPS dal cosiddetto decreto “Salva<br />
Italia”, convertito con legge nr. 214 del 22.12.2011, ha innovato la materia sul sistema di comunicazione dei dati alla Questura. Le novità sostanziali sono che:<br />
1) viene confermata l’obbligatorietà dell’invio telematico dei dati e l’impossibilità di consegnare a mano un elenco cartaceo o le schedine stesse;<br />
2) la possibilità di inviare i dati, PREVIA COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLA QUESTURA, per posta elettronica certificata (se la struttura ne è munita) o per fax, nel caso in cui ci fossero problemi tecnici per cui non sia possibile il collegamento con il sito della Polizia di Stato;<br />
3) l’esclusione per le case di cura di dover indicare i dati del documento di identità;<br />
4) l’obbligo di indicare i giorni di permanenza dichiarata all’arrivo;<br />
5) l’esclusione dell’indicazione della residenza dell’ospite.<br />
Ciò premesso si comunica che tutte le informazioni circa le modalità di iscrizione al servizio ed il modulo di richiesta sono disponibili all’indirizzo internet: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it<br />
Accedendo al sito si possono trovare tutte le informazioni del servizio. Altresì si può prendere visione del manuale e delle indicazioni tecniche nella sezione “Supporto Tecnico”.<br />
Al primo accesso dovrà essere installato il certificato digitale, salvandolo sul proprio computer, che poi andrà attivato facendo doppio click, avendo cura di inserire il codice personale fornito e di chiudere il programma Internet Explorer<br />
prima dell'installazione. In caso di utilizzo di Mozilla Firefox al posto di Internet Explorer si dovrà seguire la guida presente nella sezione “Supporto Tecnico”.<br />
Per un completo utilizzo del sistema è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader per poter visualizzare i documenti in formato elettronico PDF.<br />
Il programma è già normalmente installato sulla maggioranza dei PC, altrimenti può essere scaricato gratuitamente dal sito <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.adobe.com">www.adobe.com</a><!-- w -->.<br />
Si ricorda, inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.M. Interno 07.01.2013 che “..I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all’art.2 (mezzo informatico/telematico) ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all’art.3 (fax o posta elettronica certificata), non appena ottenute le relative ricevute digitali. Le stesse devono essere conservate 5 anni. Non si deve<br />
quindi stampare e conservare la ricevuta cartacea, ma il file. Questo perchè il file contiene la firma digitale della Polizia di Stato.<br />
Ai sensi dell’art. 3 D.M. Interno 07.01.2013 la comunicazione, nel caso in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione via informatica/telematica,la comunicazione delle generalità dei<br />
soggetti sarà effettuata mediante la trasmissione a mezzo fax (DOPO AVER RICHIESTO IL NUMERO E L’AUTORIZZAZIONE ALLA QUESTURA), ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: <a href="mailto:anticrimine.quest.gr@pecps.poliziadistato.it">anticrimine.quest.gr@pecps.poliziadistato.it</a><br />
La non osservazione delle disposizioni dell'art.109 T.U.L.P.S., è di rilevanza penale e non amministrativa, come stabilito dall'art.17 dello stesso T.U.L.P.S.<br />
Niente più schedina alloggiati dunque. All'atto della conversione in legge del decreto 'salva Italia', al comma 3 dell'articolo 109 TULPS, non viene fatta più mensione della scheda di notifica.<br />
Non esiste neanche l'obbligo di conservazione delle schedine già compilate così come esplicitamente indicato dall'art. 7 comma 4 della legge 30 maggio 1995 n.203.<br />
<br />
Violazione artt. 109 e 17 TULPS, omissione di comunicare all’autorità locale di P.S, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo, di persone alloggiate; pena alternativa dell’arresto sino a tre mesi o dell’ammenda sino ad euro 206,00.<br />
<br />
Se sono intervenuti i Carabinieri, ritengo che gli stessi dovrebbero contattare la Questura competente territorialmente. Se la località non rientra nel contesto territoriale di una Questura, la competenza sanzionatoria è dei Carabinieri.
 
Grazie mille, risposta utilissima.<br />
I carabinieri intervenuti hanno solamente verbalizzato, senza fare sanzioni ma vedrò di andare a fondo della vicenda. Una delle sere la struttura in questione ha ben pensato di fare una discoteca a piano terra con tanto di amplificatori esterni e una cinquantina di persone che hanno bevuto e schiamazzato fino alle 4 di notte, io e le altre persone alloggiate avevamo impegni di lavoro e sveglia alle 6 e oltre a non aver chiuso occhio alla mattina non abbiamo nemmeno trovato la colazione, anzi la sala era proprio chiusa a chiave (ovviamente se i gestori fanno bisboccia fino a notte fonda difficilmente alle 7 sono svegli per fare la colazione agli ospiti paganti della struttura) quindi abbiamo dovuto cercare un altro posto dove poter prendere un caffè.<br />
Farò tutto quanto possibile e ringrazio tutti per i suggerimenti.
 

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