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OTA e vendita pacchetti turistici in Italia

malia

Membro
Buongiorno,
Sono nuova nel forum, ho cercato ma sembra che la domanda non sia stata già posta.
Le Online Travel Agencies in Italia sono realmente da considerare a tutti gli effetti delle agenzie di viaggio?
Mi spiego meglio: sono una guida escursionistica (in regime forfettario/libero professionista) e vorrei proporre alle Ota es: Viator o Expedia local Expert ecc... le mie escursioni. Il Voucher di queste Ota è sufficiente a giustificare un mandato per un servizio di guida così come avviene con le classiche agenzie di viaggio o tour operator?

Inoltre, se volessi aggiungere un pranzo o un servizio extra tipo un trasporto NCC (affidandomi ad altre aziende), quindi creare un "pacchetto" sarà considerato come un "pacchetto" venduto dalle OTA o potrei incorrere in sanzioni perché non sono un tour operator?

Grazie per le vostre riposte,
 
Le OTA sono, a tutti gli effetti di legge, agenzie di viaggi e TT.OO., in relazione alla disciplina normativa dei paesi in cui hanno sede. Lei può proporre dei tour, ma il pagamento dovrà essere effettuato in favore delle imprese che offrono i servizi. Per quanto riguarda i pacchetti turistici, di cui al decreto legislativo n. 62/2018 che ha novellato il "Codice del turismo - decreto legislativo n. 79/2011", i servizi turistici venduti senza il pernottamento non devono essere considerati pacchetti turistici, a seguire l'articolo del decreto legislativo n. 68/2018:

Decreto legislativo n. 62/2018 Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

Allego il decreto legislativo n. 62/2018
 

Allegati

Le OTA sono, a tutti gli effetti di legge, agenzie di viaggi e TT.OO., in relazione alla disciplina normativa dei paesi in cui hanno sede. Lei può proporre dei tour, ma il pagamento dovrà essere effettuato in favore delle imprese che offrono i servizi. Per quanto riguarda i pacchetti turistici, di cui al decreto legislativo n. 62/2018 che ha novellato il "Codice del turismo - decreto legislativo n. 79/2011", i servizi turistici venduti senza il pernottamento non devono essere considerati pacchetti turistici, a seguire l'articolo del decreto legislativo n. 68/2018:

Decreto legislativo n. 62/2018 Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

Allego il decreto legislativo n. 62/2018
Le OTA sono, a tutti gli effetti di legge, agenzie di viaggi e TT.OO., in relazione alla disciplina normativa dei paesi in cui hanno sede. Lei può proporre dei tour, ma il pagamento dovrà essere effettuato in favore delle imprese che offrono i servizi. Per quanto riguarda i pacchetti turistici, di cui al decreto legislativo n. 62/2018 che ha novellato il "Codice del turismo - decreto legislativo n. 79/2011", i servizi turistici venduti senza il pernottamento non devono essere considerati pacchetti turistici, a seguire l'articolo del decreto legislativo n. 68/2018:

Decreto legislativo n. 62/2018 Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

Allego il decreto legislativo n. 62/2018

Gentilissimo Dott. X, la ringrazio per la sua celere risposta. Avrei un'ulteriore conferma da chiederle: lei scrive "Lei può proporre dei tour, ma il pagamento dovrà essere effettuato in favore delle imprese che offrono i servizi. In sostanza, io propongo alle Ota un'escursione con annesso il mezzo di trasporto per gli spostamenti (per esempio un minivan NCC di un altro fornitore) e il pranzo . Il cliente paga alle Ota un unico servizio (escursione+spostamento+pranzo) e poi una volta espletato il servizio, l'agenzia paga me e io i fornitori. In questo modo offro un servizio turistico unico di un giorno (ma non considerato pacchetto) venduto dalla Ota.
Cordiali saluti,
 
Gent.ma Malia, il pagamento ai fornitori può avvenire in tre modi: 1) tramite le OTA, anche se non si tratta di pacchetto turistico, ma di servizi turistici collegati; 2) direttamente ai fornitori; 3) parte alle OTA, parte ai fornitori.
 

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