Preg.mo Damiano,
al fine di offrire servizi di "nolo con conducente", all'agenzia di viaggi che propone "pacchetti turistici, dovrà seguire le seguenti disposizioni normative:
Servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap costituisce autoservizio pubblico non di linea:
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.
Normativa di riferimento
Legge 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
Legge 15 gennaio 1992 n. 21. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Legge Regionale 9 agosto 1994 n. 42 “Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.
Norme e disposizioni comunali
Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
L’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali, ed è rivolta a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo. La gestione può essere in forma singola o associata. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.