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Promozione on line e off line di servizi turistici

marco1967

Nuovo Membro
Buongiorno,
volendo realizzare una attività che si limiti alla mera promozione di servizi di incoming turistico da parte di un soggetto societario non abilitato quale agenzia di viaggi o T.O. ma evidenziando in tutto il materiale promozionale (sia online che cartaceo) che i servizi proposti vengono intermediati e commercializzati dal T.O Tal dei Tali, soggetto ovviamente regolarmente autorizzato (in pratica il soggetto societario non abilitato farebbe solo branding e promozione), ritenete si vada a sforare le normativa in materia ?
L'esigenza, in pratica, è quello di costituire un nuovo soggetto che venga retribuito dal T.O., sulla base di specifico contratto, solo per quanto prodotto dalla propria attività, senza sovrapporsi al soggetto T.O. (che continuerebbe in parallelo a svolgere la propria attività)
Augurandomi di essere stato chiaro nel tipo di esigenza, qualche idea per realizzare quanto necessario ?

Grazie,

Marco
 
Secondo me quanto descrivi corrisponde ad un'agenzia pubblicitario o di marketing turistico.
Non si sfora la normativa sulle agenzie viaggi se tu vieni pagato dalle agenzie con degli onorari fissi riferibili alle varie prestazioni pubblicitarie. Se invece percepisci delle provvigioni dalle agenzie dovrebbe trattarsi di intermediazione.
 
Buongiorno, sono appena iscritto e non conosco molto bene il funzionamento del forum, ma ho trovato questa discussione e penso sia appropriata al mio caso, io e mia mia moglie abbiamo intenzione di aprire un'agenzia di viaggi online e con molta probabilità ci appoggeremo a qualche franchising.

Oltre alle varie figure obbligatorie che più o meno conosco, volevo sapere qualche delucidazione e consiglio sul caso tenendo presente che ci troviamo in puglia e che vorremmo operare da casa, almeno per il momento.
 
Preg.mo Massimiliano, per avviare un'attività di agenzia di viaggi é previsto che l'attività venga svolta in locali con categoria commerciale C/1. Le ricordo che un'agenzia di viaggi é un'azienda e, pertanto, non può essere svolta da casa. La disciplina di riferimento per la Puglia é la seguente: LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 “Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11”.
 

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