Le normative regionali prevedono che il direttore tecnico di agenzia di viaggi operi in modo esclusivo per una sola agenzia. Nel caso in cui un'agenzia di viaggi abbia delle succursali, anche in regioni diverse, la figura del direttore tecnico é sempre la stessa ( sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 6 novembre 1998).